Proroga al 30 giugno 1950 della temporanea facolta' attribuita alle Amministrazioni militari di tenere i conti relativi ai materiali soltanto a quantita' e non a valore.
Cosa prevede la Legge 916/1950 riguardo alla contabilità dei materiali nelle amministrazioni militari?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 916/1950 prolunga fino al 30 giugno 1950 una facoltà temporanea già concessa alle amministrazioni militari italiane mediante il decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366. Questa facoltà consente alle amministrazioni militari di tenere la contabilità dei materiali utilizzando esclusivamente il criterio quantitativo, senza necessità di registrare il valore economico dei beni. Si tratta di una deroga al sistema ordinario di contabilità che normalmente richiede la valorizzazione dei materiali. La norma si applica retroattivamente a partire dal 1 gennaio 1948, creando così un periodo di applicazione dal gennaio 1948 al giugno 1950. Questa disposizione rappresenta una semplificazione amministrativa per le strutture militari, permettendo loro di gestire l'inventario dei materiali con procedure contabili semplificate durante il periodo di ricostruzione post-bellica dell'Italia.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 novembre 1950, n. 916
Testo normativo
LEGGE n. 916/1950
# LEGGE 4 novembre 1950, n. 916
## Proroga al 30 giugno 1950 della temporanea facolta' attribuita alle
Amministrazioni militari di tenere i conti relativi ai materiali
soltanto a quantita' e non a valore.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 , sono applicabili fino al 30 giugno 1950 a decorrere dal 1 gennaio 1948. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 novembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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La Legge 916/1950 riguarda la contabilità semplificata delle amministrazioni militari, con particolare riferimento alla gestione dei materiali in quantità anziché in valore. È rilevante per chi studia la storia della contabilità pubblica italiana, le deroghe amministrative nel settore della difesa e i sistemi di inventariazione dei beni pubblici durante il periodo di transizione post-bellica.
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