Legge

Legge 93/2023

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. (23G00103)

Pubblicato: 24/07/2023 In vigore dal: 14/07/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi principali della Legge 93/2023 e come intende contrastare la diffusione illecita di contenuti protetti da diritto d'autore?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 93/2023 è una normativa italiana che stabilisce i principi e le disposizioni per prevenire e reprimere la diffusione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore attraverso le reti di comunicazione elettronica. Si applica a tutti i soggetti coinvolti nella catena di distribuzione digitale, inclusi autori, editori, piattaforme e intermediari di rete. La legge riconosce la proprietà intellettuale come strumento fondamentale per stimolare innovazione e creatività, garantendo protezione contro violazioni perpetrate online. In pratica, prevede forme di responsabilizzazione degli intermediari digitali affinché adottino misure efficaci contro la pirateria e la contraffazione di contenuti, promuovendo al contempo campagne di sensibilizzazione pubblica sul valore della proprietà intellettuale. Per le aziende e i professionisti del settore editoriale e digitale, la normativa rappresenta un quadro di tutela importante, anche se deve bilanciare la protezione dei diritti con il mantenimento della libertà di espressione, della sicurezza delle reti e della concorrenza leale nel mercato.

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Riferimento normativo

LEGGE 14 luglio 2023, n. 93

Testo normativo

LEGGE n. 93/2023 # LEGGE 14 luglio 2023, n. 93 ## Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. (23G00103) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione , dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19 , coerentemente con il quadro giuridico europeo: a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale; b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 , e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica; c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno; d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore; e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza; f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 , e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 41 e dell' articolo 42 della Costituzione : «Art. 41 (L'iniziativa economica privata è libera). - Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. Art. 42 (La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati). - La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.». - La legge 22 aprile 1941, n. 633 , reca «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio». - La legge 4 agosto 1955, n. 848 , reca «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.».

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La Legge 93/2023 è il riferimento normativo italiano per la tutela del diritto d'autore, la proprietà intellettuale e la lotta alla pirateria digitale. Editori, autori, creatori di contenuti e intermediari di rete devono conoscere gli obblighi di responsabilizzazione, le misure anti-contraffazione e i principi di protezione dei diritti connessi all'esercizio dell'ingegno. La normativa si coordina con la Legge 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore e con il quadro giuridico europeo sulla diversità culturale.

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