Quali erano le misure fiscali urgenti introdotte dal Decreto-Legge 936/1977 in materia di imposta locale sui redditi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 936/1977 ha introdotto misure fiscali urgenti focalizzate sull'imposta locale sui redditi, stabilendo un'aliquota unica del 15% valida fino al 31 dicembre 1980. La norma si applicava a tutti i soggetti possessori di redditi, sia fondiari che agrari, e prevedeva che il gettito dell'imposta confluisse direttamente nel bilancio dello Stato anziché rimanere presso gli enti locali. L'applicazione dell'imposta avveniva sulla base della dichiarazione dei redditi annuale, estendendo l'obbligo anche ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi agrari, precedentemente disciplinati diversamente. La norma introduceva inoltre importanti esenzioni: i possessori di soli redditi fondiari non superiori a 360 mila lire annue erano completamente esenti dall'imposta, così come le persone fisiche non obbligate a tenere scritture contabili con redditi fondiari entro tale limite erano esonerate dalla dichiarazione annuale. Questi meccanismi di esenzione rappresentavano una forma di protezione per i piccoli proprietari terrieri e i soggetti con redditi modesti.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 936
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 936/1977
# DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 936
## Misure fiscali urgenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure fiscali urgenti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Fino al 31 dicembre 1980 l'aliquota della imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 15%. ((Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.)) Alla applicazione dell'imposta si procede sulla base della dichiarazione dei redditi anche per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari. Nel quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 , sono soppresse le parole "per anno solare". I possessori di soli redditi fondiari per importo complessivo annuo non superiore a lire 360 mila sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, che possiedono soltanto redditi fondiari per importo complessivo non superiore ad annue lire 360 mila, sono esonerate dalla dichiarazione annuale. Agli effetti del comma precedente non si tiene conto dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
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Il Decreto-Legge 936/1977 disciplina l'imposta locale sui redditi, l'aliquota unica e il gettito fiscale, rappresentando un intervento urgente in materia di prelievo tributario su redditi fondiari e agrari. Commercialisti e consulenti fiscali consultano questa norma per comprendere le esenzioni per redditi fondiari, gli obblighi dichiarativi e la tassazione dei redditi dominicali, nonché le soglie di esenzione per piccoli proprietari terrieri.
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