Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonche' del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa.
Qual è l'oggetto della Legge 943/1978 e quali accordi internazionali ratifica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 943/1978 è un atto di ratifica mediante il quale l'Italia autorizza il Presidente della Repubblica a sottoscrivere una convenzione bilaterale con la Svizzera finalizzata a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. L'accordo, firmato a Roma il 9 marzo 1976, è accompagnato da un protocollo aggiuntivo che ne specifica le modalità applicative e da un protocollo modificativo del 28 aprile 1978 che adegua la convenzione a esigenze sopravvenute. La legge si applica a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che producono redditi o possiedono patrimonio in entrambi gli Stati e che potrebbero altrimenti essere assoggettati a tassazione doppia. In pratica, la convenzione stabilisce criteri di attribuzione della potestà impositiva tra i due Paesi, evitando che lo stesso reddito sia tassato contemporaneamente in Italia e in Svizzera, e prevede meccanismi di coordinamento e assistenza amministrativa tra le autorità fiscali. Per commercialisti e aziende con operazioni transfrontaliere italo-svizzere, questa normativa è essenziale per pianificare correttamente la fiscalità internazionale e beneficiare dei crediti d'imposta previsti dalla convenzione.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 dicembre 1978, n. 943
Testo normativo
LEGGE n. 943/1978
# LEGGE 23 dicembre 1978, n. 943
## Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e
la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo
1976, nonche' del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che
modifica la convenzione stessa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare: a) la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonchè il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976; b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica la convenzione anzidetta.
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La Legge 943/1978 è il fondamento normativo per l'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, disciplinando aspetti cruciali come la tassazione dei redditi da lavoro autonomo, dipendente, capital gains e redditi di fonte svizzera. Consulenti fiscali e commercialisti la consultano per questioni di residenza fiscale, stabile organizzazione, transfer pricing e per accedere ai benefici derivanti da trattati internazionali in materia di imposte dirette.
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