Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonche' del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa.
LEGGE n. 943/1978
# LEGGE 23 dicembre 1978, n. 943
## Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e
la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo
1976, nonche' del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che
modifica la convenzione stessa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare: a) la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonchè il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976; b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica la convenzione anzidetta.
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