Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro.
Quali sono le principali novità introdotte dalla Legge 952/1977 in materia di registrazione degli atti al pubblico registro automobilistico e di imposte di registro?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 952/1977 introduce una deroga importante al regime di registrazione degli atti presso il pubblico registro automobilistico. In particolare, le scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente che contengono esclusivamente convenzioni soggette a trascrizione, iscrizione o annotazione sono esonerate dall'obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Al posto della registrazione tradizionale, questi atti sono assoggettati a un'imposta erariale di trascrizione, il cui importo è indicato in una tabella allegata alla legge, da versarsi al momento della richiesta tramite le sedi provinciali dell'Automobile Club d'Italia. La norma si applica anche agli acquisti di veicoli per causa di morte effettuati mediante scritture private autenticate, dove l'imposta di trascrizione assorbe quella di successione. Un aspetto cruciale è che le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione non possono essere eseguite se non è stata previamente assolta l'imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge, rendendo il versamento una condizione essenziale e preliminare.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 dicembre 1977, n. 952
Testo normativo
LEGGE n. 952/1977
# LEGGE 23 dicembre 1977, n. 952
## Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi
al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di
imposte di registro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, sono esonerate dall'obbligo della registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità. Le formalità di cui al comma precedente sono assoggettate all'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge, da corrispondersi al momento della richiesta, per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico. All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di successione, sono soggette anche le formalità eseguite in base a scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad acquisti di veicoli per causa di morte. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge.
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La Legge 952/1977 è il riferimento normativo per chi opera in materia di trascrizioni automobilistiche, imposte di registro e formalità presso il pubblico registro automobilistico. Commercialisti e notai la consultano per comprendere l'esonero dalla registrazione ordinaria, l'imposta erariale di trascrizione, le scritture private autenticate e le procedure di trascrizione, iscrizione e annotazione di veicoli, inclusi i trasferimenti per causa di morte e la successione automobilistica.
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