Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali.
Quali agevolazioni tributarie sono previste dalla Legge 964/1970 per gli apparati motori navali e in quali circostanze si applicano?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 964/1970 estende le agevolazioni fiscali previste dalla precedente Legge 939/1965 agli apparati motori completi di propulsione utilizzati in ambito navale, con specifici limiti di potenza. Nello specifico, beneficiano delle agevolazioni i motori fino a 250 cavalli asse senza limitazioni di giri, quelli tra 251 e 500 cavalli asse con numero di giri superiore a 500 al minuto primo, e i motori a scoppio, purché effettivamente impiegati secondo le disposizioni della legge madre. Le agevolazioni si applicano a due categorie principali: le nuove costruzioni navali (incluse quelle militari) destinate all'estero e le navi già esistenti che vengono modificate, trasformate, riparate, allestite o arredate per committenti esteri. Inoltre, la norma estende i benefici anche alle imbarcazioni classificate secondo l'articolo 246 del Codice della Navigazione quando funzionano come pertinenze di navi già ammesse ai benefici fiscali. È importante sottolineare che l'esenzione daziaria è esclusa da queste agevolazioni, limitandosi quindi ai benefici tributari ordinari previsti dalla legge 939/1965.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 novembre 1970, n. 964
Testo normativo
LEGGE n. 964/1970
# LEGGE 24 novembre 1970, n. 964
## Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il
trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni,
trasformazioni e riparazioni navali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939 , con esclusione dell'esenzione daziaria, sono estese agli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, a quelli, con numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra i 251 e i 500 cavalli asse, e a quelli a scoppio, a condizione che detti apparati siano effettivamente impiegati, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla predetta legge: a) sulle nuove costruzioni navali, comprese quelle militari, destinate all'estero, sulle navi e sui galleggianti, compresi quelli militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per conto di committenti esteri; b) sulle imbarcazioni previste dall' articolo 246 del codice della navigazione che siano destinate quali pertinenze alle navi ammesse ai benefici fiscali di cui alla legge citata.
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La Legge 964/1970 rappresenta una norma integrativa fondamentale per il trattamento tributario delle costruzioni e riparazioni navali, disciplinando l'applicazione delle agevolazioni fiscali agli apparati motori e alle imbarcazioni destinate all'estero. Commercialisti e consulenti fiscali che operano nel settore navale devono considerare i limiti di potenza, le destinazioni estere e la classificazione secondo il Codice della Navigazione per verificare l'ammissibilità ai benefici tributari e alle esenzioni doganali correlate.
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