Legge Redditi Persone

Legge 97/1977

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi.

Pubblicato: 05/04/1977 In vigore dal: 23/03/1977 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per il versamento degli acconti d'imposta secondo la Legge 97/1977?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 97/1977 disciplina il sistema degli acconti d'imposta, obbligando i contribuenti IRPEF e IRES a versare mensilmente nel novembre di ogni anno un importo pari al 75% dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Questo meccanismo rappresenta un anticipo sulla tassazione dell'anno in corso, calcolato al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute già versate. Per le persone giuridiche con esercizio non coincidente con l'anno solare, il versamento deve avvenire nell'undicesimo mese dell'esercizio stesso, a partire dal primo esercizio iniziato dopo il 30 giugno 1976.

La norma prevede importanti esenzioni: a partire dal 1978, non è dovuto alcun acconto se l'imposta precedente non supera 100.000 lire per gli IRPEF e 40.000 lire per gli IRES. Nel caso di coniugi che hanno presentato dichiarazione congiunta, è consentito il versamento separato dell'acconto, con ciascun coniuge che versa il 75% della propria quota di imposta lorda. Gli eredi non sono tenuti al versamento dell'acconto qualora la successione si apra durante il periodo d'imposta in cui scade il termine di versamento.

Questa disciplina rappresenta un elemento fondamentale della gestione della liquidità fiscale per le aziende e i professionisti, poiché anticipa significativamente il pagamento delle imposte rispetto alla dichiarazione definitiva, richiedendo una pianificazione finanziaria attenta durante l'esercizio.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 marzo 1977, n. 97

Testo normativo

LEGGE n. 97/1977 # LEGGE 23 marzo 1977, n. 97 ## Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976. ((I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che per effetto di disposizioni legislative approvano il bilancio oltre i termini previsti dall' art. 2364 del codice civile , debbono effettuare il versamento d'acconto entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente semprechè ciò non comporti una abbreviazione del termine di versamento di cui al primo comma)) . ((A decorrere dall'anno 1978 l'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire centomila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche)) . I coniugi che ai sensi dell' articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a ((lire centomila)) . Per il periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta, l'imposta è liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell' articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 . Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento.

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La Legge 97/1977 è il riferimento normativo per il sistema degli acconti d'imposta, applicabile a IRPEF e IRES, e disciplina il versamento anticipato delle imposte sui redditi. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per gestire gli obblighi di versamento mensile, le detrazioni d'imposta, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. È particolarmente rilevante per la pianificazione fiscale di persone fisiche, società di persone e società di capitali.

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