Cosa consente la Legge 993/1950 riguardo alle entrate di bilancio non utilizzate nell'esercizio 1949-50?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 993/1950 introduce una deroga alle regole ordinarie di contabilità dello Stato, permettendo alle entrate previste da variazioni di bilancio per l'esercizio 1949-50 che non siano state impegnate entro tale esercizio di essere utilizzate nell'esercizio successivo (1950-51) per coprire nuove o maggiori spese. In pratica, anziché perdere le disponibilità finanziarie non spese, lo Stato poteva trasferirle all'anno successivo. Questa disposizione deroga specificamente all'articolo 274 del Regio Decreto 827/1924 (regolamento sulla contabilità generale dello Stato) e all'articolo 6 della Legge 2783/1928, che normalmente non consentivano tale utilizzo. La norma rappresenta una misura straordinaria di flessibilità gestionale del bilancio pubblico nel primo dopoguerra, quando era necessario adattare le risorse finanziarie alle esigenze emergenti della ricostruzione.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 novembre 1950, n. 993
Testo normativo
LEGGE n. 993/1950
# LEGGE 30 novembre 1950, n. 993
## Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilita' di
bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In deroga all'art. 274 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 , le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese nell'esercizio finanziario 1950-51.
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La Legge 993/1950 riguarda la gestione delle disponibilità di bilancio, il riporto di fondi tra esercizi finanziari e le deroghe alle norme di contabilità dello Stato. È rilevante per chi studia la storia della finanza pubblica italiana, le variazioni di bilancio e i principi di competenza e cassa nella contabilità generale dello Stato, nonché per comprendere le eccezioni alle regole ordinarie di gestione del patrimonio pubblico.
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