Modificazioni alla legge 23 febbraio 1950, n. 55, concernente la utilizzazione, nell'esercizio 1948-49, della somma di lire 70 miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108.
Cosa stabilisce la Legge 999/1950 riguardo all'utilizzo dei fondi dell'Accordo italo-americano?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 999/1950 modifica la precedente Legge 55/1950 e disciplina l'utilizzo di 70 miliardi di lire provenienti dal fondo speciale istituito dall'Accordo italo-americano del 1948. La norma riguarda lo Stato italiano e l'Erario, stabilendo come gestire questi fondi di provenienza estera. In pratica, la legge prevede che dei 70 miliardi complessivi, 10 miliardi siano destinati all'esercizio finanziario 1948-49 per coprire gli oneri derivanti dalla Legge 508/1949, mentre i restanti 60 miliardi siano introitati dall'Erario nell'esercizio 1950-51. Questo rappresenta un aspetto rilevante per la contabilità di Stato, poiché comporta una riallocazione temporale dei fondi tra esercizi finanziari diversi, con implicazioni sulla programmazione del bilancio pubblico e sulla gestione delle risorse provenienti da accordi internazionali.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 novembre 1950, n. 999
Testo normativo
LEGGE n. 999/1950
# LEGGE 30 novembre 1950, n. 999
## Modificazioni alla legge 23 febbraio 1950, n. 55, concernente la
utilizzazione, nell'esercizio 1948-49, della somma di lire 70
miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'Accordo
italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. La somma di lire 70.000.000.000, da prelevarsi ai sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 55 , dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 , al netto di lire 10.000.000.000 destinate, all'esercizio finanziario 1948-1949, al soddisfacimento degli oneri derivanti dalla legge 3 agosto 1949, n. 508 , sarà introitata dall'Erario con imputazione all'esercizio finanziario 1950-51. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 novembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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La Legge 999/1950 è il riferimento normativo per la gestione dei fondi derivanti dall'Accordo italo-americano del 1948, disciplinando l'imputazione contabile, l'esercizio finanziario di competenza e la destinazione di risorse pubbliche. Professionisti della contabilità di Stato e consulenti che operano in materia di bilancio pubblico la consultano per comprendere l'allocazione temporale di fondi internazionali e le modalità di introito all'Erario.
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