Esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022. Autorizzazione della Commissione europea alla fruizione dell’aiuto ai sensi del Temporary Crisis Framework (TCF). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022. Autorizzazione della Commissione europea alla fruizione dell’aiuto ai sensi del Temporary Crisis Framework (TCF). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14-03-2023
Messaggio n. 1022
OGGETTO: Esonero dal versamento del contributo addizionale previsto
dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 51/2022. Autorizzazione della
Commissione europea alla fruizione dell’aiuto ai sensi del Temporary
Crisis Framework (TCF). Indicazioni operative. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
1. Premessa
Con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022 sono state fornite indicazioni operative in ordine agli
interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, nonché dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, a seguito delle modificazioni
introdotte, in sede di conversione, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Al paragrafo 7 della citata circolare, in particolare, sono stati esaminati gli aspetti relativi agli
esoneri dal versamento del contributo addizionale previsti dall’articolo 7, comma 1, del
decreto-legge n. 4/2022 e dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022.
Nello specifico, è stato evidenziato che le predette misure di esonero, in quanto aventi
carattere selettivo, si configurano quali aiuti di Stato e, come tali, necessitano della preventiva
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Con riferimento all’esonero di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022, nella
medesima circolare è stato precisato che il regime di aiuto è stato autorizzato dalla
Commissione europea con la decisione C(2022) 4611 final del 7 luglio 2022, nel rispetto dei
limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, c.d. Temporary Framework
(TF)[1].
Per quanto concerne, invece, l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale previsto
dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, nella circolare in commento, veniva
fatta riserva di fornire indicazioni in ordine all’applicabilità della misura all’esito delle
interlocuzioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la Commissione europea.
In data 6 ottobre 2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla
Commissione europea la misura agevolativa di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge
n. 21/2022, e l’organismo comunitario ha autorizzato il predetto aiuto con la decisione C(2022)
8662 final del 24 novembre 2022, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della
“Comunicazione della Commissione sul quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione della Russia all'Ucraina”, c.d.
Temporary Crisis Framework (TCF), adottata con la Decisione C(2022) 7945 final del 28
ottobre 2022 (GU C 426 del 9.11.2022), che ha sostituito, a decorrere dal 28 ottobre 2022, il
precedente quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 e successivamente
modificato il 20 luglio 2022.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni relative alle modalità di
fruizione dell’esonero di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, nonché i
criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione dell’esonero medesimo e di quello previsto
dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022. Si evidenziano altresì gli adempimenti a
carico dell’Istituto inerenti alla registrazione delle agevolazioni sul Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato.
2. Decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022 di autorizzazione da parte
della Commissione europea alla fruizione dell’aiuto di cui all’articolo 11, comma 2,
del decreto-legge n. 21/2022, ai sensi del Temporary Crisis Framework (TCF)
Come evidenziato in premessa, la Commissione europea, con la decisione C(2022) 8662 final
del 24 novembre 2022, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della
contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del TCF
Tale decisione ha stabilito la compatibilità degli aiuti con il mercato interno ai sensi dell’articolo
107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché vengano rispettate, tra le altre, le seguenti
condizioni:
- gli aiuti complessivamente fruiti per impresa ai sensi della sezione 2.1 del TCF - al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere - non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o
non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli;
- gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- gli aiuti devono essere concessi in favore di imprese colpite dalla crisi[2].
Inoltre, rilevato che l’aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal
TCF, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 53, comma 1-quater, del decreto–legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in
esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile
richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola
Deggendorf), accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della Comunicazione della
Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante "Quadro temporaneo di
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della
Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non
rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
3. Criteri per la determinazione da parte dell’Istituto dell’ammontare degli importi
degli esoneri di cui agli articoli 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022 e 7,
comma 1, del decreto-legge n. 4/2022
L’Istituto provvederà alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal
versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 11, comma 2, del decreto-legge n.
21/2022, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022, sulla base dei criteri di seguito
specificati.
Per quanto riguarda l’esonero dal contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del
decreto-legge n. 21/2022, si precisa che, in relazione ai settori di attività interessati e alle
disposizioni normative di riferimento, assume rilievo la sola previsione recata dall’articolo 5 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, che modula
l’ammontare del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni globali che
sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile.
Pertanto, l’ammontare dell’esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle
aliquote riportate nella seguente tabella, come individuate dal citato articolo 5.
Aliquota Utilizzo dell’integrazione salariale
9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti
all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52
settimane in un quinquennio mobile
12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane
in un quinquennio mobile
15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile
In merito, invece, all’esonero dal contributo addizionale previsto dall’articolo 7, comma 1, del
decreto–legge n. 4/2022, si fa presente che, in relazione ai differenti settori di attività
interessati e alle diverse tipologie di trattamenti di sostegno al reddito su cui insiste l’esonero,
il relativo ammontare sarà determinato in base alle aliquote riportate nella seguente tabella.
Normativa di Aliquota
Ammortizzatore sociale richiesto riferimento
Integrazione salariale ordinaria (CIGO) Art. 5 del D.lgs n. Cfr. la precedente
148/2015 tabella
Assegno di integrazione salariale a carico Art. 29, c. 8, del D.lgs 4%
del Fondo di integrazione salariale (FIS) n. 148/2015
Assegno di integrazione salariale a carico Art. 33, c. 2, del D.lgs
dei Fondi di solidarietà di cui articolo 26 del n. 148/2015 misura prevista dai
D.lgs n. 148/2015 singoli decreti
istitutivi dei Fondi
Assegno di integrazione salariale a carico Art. 7 del decreto 4%
del Fondo di solidarietà bilaterale della interministeriale n.
provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige 98187/2016
Assegno di integrazione salariale a carico Art. 10, c. 1, lettera 4% per periodi fino alle
del Fondo territoriale intersettoriale della b), del decreto prime 13 settimane nel
Provincia autonoma di Trento interministeriale n. biennio mobile
96077/16 8% per periodi
successivi alle prime 13
settimane nel biennio
mobile
Si ribadisce che il contributo addizionale oggetto di esonero sarà determinato sulla retribuzione
complessiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d.
retribuzione persa).
4. Registrazione degli esoneri di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n.
21/2022 e all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022, sul Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato
In considerazione della natura degli esoneri in trattazione quali aiuto di Stato, l’INPS
provvederà a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai
sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e gestito dal Ministero delle
Imprese e del made in Italy[3].
Si precisa che, qualora all’esito delle verifiche, da effettuarsi contestualmente alla registrazione
degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi
Quadri Temporanei di riferimento, l’Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente
fruiti dai datori di lavoro.
5. Indicazioni operative
I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto ai sensi dell’articolo
11, comma 2,del decreto-legge n. 21/2022, possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi
per il recupero del predetto contributo.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] La sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19
marzo 2020, e successive modificazioni, autorizza la concessione di aiuti di importo limitato,
purché l'ammontare complessivo delle agevolazioni fruite per impresa ai sensi della predetta
sezione - al lordo di qualsiasi imposta o altro onere - non superi l’importo di 2,3 milioni di euro
per impresa, o l’importo di 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di
prodotti agricoli oppure l’importo di 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della
pesca e dell’acquacoltura.
[2] Nella decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, la Commissione europea ha
evidenziato che “i beneficiari della misura sono i datori di lavoro, indipendentemente dalle loro
dimensioni, attivi nei settori economici elencati nella base giuridica che, a causa delle
conseguenze negative della crisi attuale, hanno deciso di sospendere o ridurre le loro attività
ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 dal 22 marzo 2022 al 31 maggio
2022”.
[3] Con esclusivo riferimento agli esoneri concessi in favore di imprese attive nel settore
primario della produzione di prodotti agricoli, la registrazione degli aiuti verrà effettuata sul
Registro di aiuti di Stato SIAN, gestito dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali (MIPAAF).
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