Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Domande per l’anno 2024. Stanziamento fondi 2023. Scorrimento delle graduatorie
Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Domande per l’anno 2024. Stanziamento fondi 2023. Scorrimento delle graduatorie
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-04-2025
Messaggio n. 1217
Allegati n.1
OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di
psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-
legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Domande per
l’anno 2024. Stanziamento fondi 2023. Scorrimento delle graduatorie
Facendo seguito al messaggio n. 811 del 5 marzo 2025, con il quale è stata comunicata, a
seguito della pubblicazione del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2024, l’assegnazione di ulteriori risorse pari a 5
milioni di euro per l’anno 2023 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
con il presente messaggio si comunica che dal 15 aprile 2025 si provvederà allo scorrimento
delle graduatorie delle domande presentate per l’anno 2024, relative allo stanziamento dei
fondi per l’anno 2023.
In particolare, per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della
relativa graduatoria provinciale in quanto, la medesima Provincia autonoma, ha comunicato di
non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023
ed eventualmente dei Fondi che saranno stanziati con successivi provvedimenti.
L’INPS riconosce il beneficio agli aventi diritto in base allo scorrimento delle graduatorie
elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle ulteriori risorse stanziate, di cui alla
Tabella 1 allegata al citato D.I. 17 dicembre 2024 (Allegato n. 1), e delle eventuali risorse
regionali e provinciali non utilizzate entro il 7 aprile 2025, data di scadenza del codice univoco
assegnato ai primi destinatari del contributo.
Pertanto, i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda,
l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella
circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”,
disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e
Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di
psicoterapia - Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”.
Il Bonus psicologo è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di
psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai
valori dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo a decorrere dal 15 aprile 2025 per
usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice
univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
Si rammenta, infine, che il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a
seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province
autonome all’INPS.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
11-2-2025 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 34
TABELLA 1
Assegnazione alle regioni e alle province autonome dell’incremento del fondo anno 2023 - Quote di accesso
al fabbisogno sanitario nazionale indistinto, anno 2022 (Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Rep. Atti 278/CSR del 21 dicembre
2022)
TOTALE RISORSE
Assegnazione incremento
ANNO 2023
risorse di cui all’articolo
(art. 1, c. 538 l. 29 dicem-
22-bis del decreto-legge 18
Quote d’ac- bre 2022, n. 197 e art. 22-
(cid:3)(cid:3) ottobre 2023, n. 145, con-
cesso 2022 bis del d.l. 18 ottobre
vertito con modificazioni,
2023, n. 145, convertito
dalla legge 15 dicembre
con modificazioni, dalla l.
2023, n. 191
15 dicembre 2023, n. 191)
PIEMONTE 7,33% 366.545,79 733.091,58
VALLE D'AOSTA 0,21% 10.541,66 21.083,32
LOMBARDIA 16,79% 839.712,77 1.679.425,54
(*) P.A. BOLZANO 0,88% 44.084,71 88.169,42
(*) P.A. TRENTO 0,91% 45.408,43 90.816,86
VENETO 8,23% 411.493,13 822.986,26
FRIULI VENEZIA GIULIA 2,07% 103.464,50 206.929,00
LIGURIA 2,65% 132.530,46 265.060,92
EMILIA ROMAGNA 7,53% 376.629,52 753.259,04
TOSCANA 6,33% 316.306,45 632.612,90
UMBRIA 1,49% 74.264,33 148.528,66
MARCHE 2,56% 127.970,82 255.941,64
LAZIO 9,63% 481.585,89 963.171,78
ABRUZZO 2,18% 108.918,00 217.836,00
MOLISE 0,50% 25.194,69 50.389,38
CAMPANIA 9,25% 462.730,76 925.461,52
PUGLIA 6,61% 330.538,11 661.076,22
BASILICATA 0,92% 46.172,06 92.344,12
CALABRIA 3,12% 156.020,96 312.041,92
SICILIA 8,08% 403.874,04 807.748,08
SARDEGNA 2,72% 136.012,92 272.025,84
5.000.000,00 10.000.000,00
(*) Risorse non trasferibili alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
25A00821
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