Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1217/2025

Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Domande per l’anno 2024. Stanziamento fondi 2023. Scorrimento delle graduatorie

Pubblicato: 08/04/2025 In vigore dal: 08/04/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Domande per l’anno 2024. Stanziamento fondi 2023. Scorrimento delle graduatorie

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 09-04-2025 Messaggio n. 1217 Allegati n.1 OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Domande per l’anno 2024. Stanziamento fondi 2023. Scorrimento delle graduatorie Facendo seguito al messaggio n. 811 del 5 marzo 2025, con il quale è stata comunicata, a seguito della pubblicazione del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2024, l’assegnazione di ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con il presente messaggio si comunica che dal 15 aprile 2025 si provvederà allo scorrimento delle graduatorie delle domande presentate per l’anno 2024, relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023. In particolare, per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la medesima Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023 ed eventualmente dei Fondi che saranno stanziati con successivi provvedimenti. L’INPS riconosce il beneficio agli aventi diritto in base allo scorrimento delle graduatorie elaborate per Regione/Provincia autonoma e nei limiti delle ulteriori risorse stanziate, di cui alla Tabella 1 allegata al citato D.I. 17 dicembre 2024 (Allegato n. 1), e delle eventuali risorse regionali e provinciali non utilizzate entro il 7 aprile 2025, data di scadenza del codice univoco assegnato ai primi destinatari del contributo. Pertanto, i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia - Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”. Il Bonus psicologo è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo a decorrere dal 15 aprile 2025 per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio. Si rammenta, infine, che il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 11-2-2025 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 34 TABELLA 1 Assegnazione alle regioni e alle province autonome dell’incremento del fondo anno 2023 - Quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale indistinto, anno 2022 (Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Rep. Atti 278/CSR del 21 dicembre 2022) TOTALE RISORSE Assegnazione incremento ANNO 2023 risorse di cui all’articolo (art. 1, c. 538 l. 29 dicem- 22-bis del decreto-legge 18 Quote d’ac- bre 2022, n. 197 e art. 22- (cid:3)(cid:3) ottobre 2023, n. 145, con- cesso 2022 bis del d.l. 18 ottobre vertito con modificazioni, 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre con modificazioni, dalla l. 2023, n. 191 15 dicembre 2023, n. 191) PIEMONTE 7,33% 366.545,79 733.091,58 VALLE D'AOSTA 0,21% 10.541,66 21.083,32 LOMBARDIA 16,79% 839.712,77 1.679.425,54 (*) P.A. BOLZANO 0,88% 44.084,71 88.169,42 (*) P.A. TRENTO 0,91% 45.408,43 90.816,86 VENETO 8,23% 411.493,13 822.986,26 FRIULI VENEZIA GIULIA 2,07% 103.464,50 206.929,00 LIGURIA 2,65% 132.530,46 265.060,92 EMILIA ROMAGNA 7,53% 376.629,52 753.259,04 TOSCANA 6,33% 316.306,45 632.612,90 UMBRIA 1,49% 74.264,33 148.528,66 MARCHE 2,56% 127.970,82 255.941,64 LAZIO 9,63% 481.585,89 963.171,78 ABRUZZO 2,18% 108.918,00 217.836,00 MOLISE 0,50% 25.194,69 50.389,38 CAMPANIA 9,25% 462.730,76 925.461,52 PUGLIA 6,61% 330.538,11 661.076,22 BASILICATA 0,92% 46.172,06 92.344,12 CALABRIA 3,12% 156.020,96 312.041,92 SICILIA 8,08% 403.874,04 807.748,08 SARDEGNA 2,72% 136.012,92 272.025,84 5.000.000,00 10.000.000,00 (*) Risorse non trasferibili alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 25A00821 — 13 —

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