Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere. Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste
Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere. Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03-04-2023
Messaggio n. 1269
OGGETTO: Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle
domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021,
n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso
della certificazione di parità di genere. Chiarimenti riguardanti la
modalità di trasmissione delle richieste
Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 sono state fornite le indicazioni e le istruzioni
operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 5 della
legge 5 novembre 2021, n. 162, che disciplina un esonero dal versamento dell’1% dei
contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della
certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198.
In particolare, al paragrafo 7 della citata circolare è stato indicato che per accedere al beneficio
i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere
entro il 31 dicembre 2022 devono utilizzare lo specifico modulo telematico “PAR_GEN”,
strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto del 20 ottobre 2022,
emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le Pari opportunità.
In considerazione delle difficoltà di ordine tecnico rappresentate dai potenziali destinatari del
beneficio e dai loro intermediari, si comunica che, su conforme parere del Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali, il termine di presentazione delle domande di esonero (inizialmente
fissato al 15 febbraio 2023) per i datori di lavoro interessati è differito al 30 aprile 2023.
Inoltre, con specifico riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, si evidenzia che,
in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la
retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore. Pertanto, qualora
fossero già state inviate richieste di riconoscimento dell’esonero nelle quali sia stata indicata
una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il termine indicato del 30
aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle
erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della
retribuzione mensile.
Si rappresenta, al riguardo, che la retribuzione media mensile da indicare nell’istanza online
deve essere stimata per l’intero periodo di durata della certificazione.
Scaduto il nuovo termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, le richieste
pervenute verranno elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022, a
cui si rinvia per ogni ulteriore chiarimento.
All’esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione
dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del
“Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per
l’intero periodo di durata della stessa.
Con specifico riferimento all’entità della misura di esonero autorizzata, si rappresenta che, per
i periodi di durata inferiori al mese, l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o
superiori a 15 giorni.
Si rammenta, da ultimo, che l’INPS provvederà ai necessari controlli circa la spettanza
dell’esonero anche attraverso le informazioni rese disponibili, nell’ambito delle specifiche
competenze, dal Dipartimento per le Pari opportunità, dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL).
Per i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di
genere dopo il 31 dicembre 2022, verranno fornite, d’intesacon il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, successive apposite indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase
applicativa dell’esonero.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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