Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1269/2023

Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere. Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste

Pubblicato: 02/04/2023 In vigore dal: 02/04/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere. Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 03-04-2023 Messaggio n. 1269 OGGETTO: Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere. Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 sono state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che disciplina un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In particolare, al paragrafo 7 della citata circolare è stato indicato che per accedere al beneficio i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022 devono utilizzare lo specifico modulo telematico “PAR_GEN”, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto del 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le Pari opportunità. In considerazione delle difficoltà di ordine tecnico rappresentate dai potenziali destinatari del beneficio e dai loro intermediari, si comunica che, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il termine di presentazione delle domande di esonero (inizialmente fissato al 15 febbraio 2023) per i datori di lavoro interessati è differito al 30 aprile 2023. Inoltre, con specifico riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, si evidenzia che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore. Pertanto, qualora fossero già state inviate richieste di riconoscimento dell’esonero nelle quali sia stata indicata una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il termine indicato del 30 aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile. Si rappresenta, al riguardo, che la retribuzione media mensile da indicare nell’istanza online deve essere stimata per l’intero periodo di durata della certificazione. Scaduto il nuovo termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, le richieste pervenute verranno elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022, a cui si rinvia per ogni ulteriore chiarimento. All’esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”). L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa. Con specifico riferimento all’entità della misura di esonero autorizzata, si rappresenta che, per i periodi di durata inferiori al mese, l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Si rammenta, da ultimo, che l’INPS provvederà ai necessari controlli circa la spettanza dell’esonero anche attraverso le informazioni rese disponibili, nell’ambito delle specifiche competenze, dal Dipartimento per le Pari opportunità, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL). Per i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022, verranno fornite, d’intesacon il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, successive apposite indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell’esonero. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 1269/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2023

Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 124 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di … Risoluzione AdE 197 Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazi… Interpello AdE 213 Esenzione IVA per ''prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello spo… Interpello AdE 75