Messaggio INPS In vigore Internazionale

Messaggio INPS 1270/2023

Nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria. Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali (legge n. 389/1990). Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 244 dell’8 marzo 2023

Pubblicato: 02/04/2023 In vigore dal: 02/04/2023 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi criteri per l'esenzione dall'imposizione italiana delle pensioni per i pensionati residenti in Bulgaria secondo il Messaggio INPS 1270/2023?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1270/2023 modifica i criteri precedenti per l'applicazione della Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali. Fino a marzo 2023, per i pensionati della Gestione privata era sufficiente una certificazione di residenza fiscale bulgara; ora, in base alla risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 244, è richiesto il possesso della cittadinanza bulgara, allineando così il trattamento dei pensionati privati a quello già vigente per i pensionati pubblici. Questo cambiamento si applica a tutti i pensionati INPS residenti in Bulgaria che intendono beneficiare della detassazione in Italia. In pratica, chi non possiede la cittadinanza bulgara non può più usufruire dell'esenzione e le sue pensioni saranno tassate secondo la normativa italiana ordinaria, con ritenuta applicata dall'INPS secondo l'articolo 23 del DPR 600/1973. Per chi era già in detassazione nel 2023, la ricostituzione della tassazione decorre da giugno 2023, salvo che non presenti certificazione di cittadinanza bulgara entro il 30 aprile 2023; per gli anni precedenti, la questione passa al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle Entrate.

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Riferimento normativo

Nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria. Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali (legge n. 389/1990). Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 244 dell’8 marzo 2023

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 03-04-2023 Messaggio n. 1270 OGGETTO: Nuovi criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria. Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali (legge n. 389/1990). Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 244 dell’8 marzo 2023 1. Premessa Con il messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020 sono state fornite indicazioni circa i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria, in virtù di quanto disposto dalla convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata con la legge 29 novembre 1990, n. 389, e in particolare dall’articolo 16 relativo alle pensioni e all’ambito soggettivo di applicazione. In particolare, con il citato messaggio, nel precisare le tipologie di certificazioni rilasciate dalle Autorità fiscali bulgare, per quanto concerne le domande di esenzione dall’imposizione in Italia di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, sono state definite utili al buon esito delle stesse soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale, ai sensi della predetta convenzione, per evitare la doppia imposizione, in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Bulgaria. Tali precisazioni sono state fornite con riferimento ai pensionati della Gestione privata, sul presupposto che per i pensionati della Gestione pubblica è stato da sempre necessario il possesso della cittadinanza, così come previsto dalla disposizione di deroga contemplata dall’articolo 17, paragrafo 2, della legge n. 389/1990. 2. Nuovi criteri indicati dall’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 244 dell’8 marzo 2023, ha evidenziato che: “Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”. Pertanto, in conformità alle suddette indicazioni, fornite dall’Amministrazione competente in materia, con il presente messaggio si comunica che devono intendersi superati i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano di cui al citato messaggio n. 612/2020. Conseguentemente, si procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo- bulgara in oggetto esclusivamente ai pensionati - non solo della Gestione pubblica, ma anche della Gestione privata - che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara. In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana. A tale riguardo si sottolinea quanto più volte precisato dall’Agenzia delle Entrate, ossia che, avendo tale prassi amministrativa per il sostituto di imposta carattere facoltativo, non sussiste alcun obbligo da parte dell’INPS di adeguamento. Pertanto, l’Istituto nei casi d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta, secondo le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Resta inteso che eventuali contestazioni sui criteri di applicazione e di interpretazione della convenzione in esame, da parte dei soggetti interessati, non dovranno pervenire all’INPS e, nel caso, trattandosi di ambito prettamente fiscale, le stesse saranno veicolate all’Agenzia delle Entrate, quale Amministrazione istituzionalmente preposta ai relativi riscontri. 3. Posizioni pensionistiche detassate nel corso del corrente anno di imposta Le posizioni pensionistiche della Gestione privata in godimento della detassazione nel corrente anno di imposta saranno oggetto di ricostituzione ai fini dell’applicazione della tassazione italiana con efficacia, in ragione dei termini di elaborazione delle pensioni, a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023, e del contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti operato a partire da gennaio 2023. Quanto sopra avverrà fatte salve le posizioni sottoindicate: quelle per le quali sia stata già tempo per tempo presentata idonea documentazione attestante il possesso della cittadinanza bulgara, in conformità a quanto da ultimo stabilito dall’Agenzia delle Entrate; quelle per le quali verrà prodotta la documentazione integrativa relativa al possesso della cittadinanza bulgara a corredo dell’istanza originaria, da inviare alle Strutture territoriali INPS competenti entro e non oltre il 30 aprile 2023, affinché la ricostituzione possa avere effetto sul rateo di giugno 2023. Le certificazioni che dovessero pervenire successivamente alla suddetta data del 30 aprile 2023 comporteranno il ripristino della detassazione a decorrere dal primo rateo utile di pensione. 4. Posizioni pensionistiche detassate negli anni di imposta pregressi Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità - ivi compreso l’anno di imposta 2022 - per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica nei termini contemplati dalla normativa fiscale vigente, le posizioni che sono state interessate dalla detassazione saranno ricondotte al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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La Convenzione italo-bulgara per evitare le doppie imposizioni (legge n. 389/1990) è il fondamento normativo per l'esenzione dalle imposte italiane sui redditi di pensione. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare il possesso della cittadinanza bulgara, non solo la residenza fiscale, per applicare correttamente la detassazione e gestire le ritenute d'acconto secondo il DPR 600/1973. La questione riguarda direttamente la tassazione internazionale, i trattati bilaterali e la corretta qualificazione del soggetto passivo d'imposta.

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