Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1271/2023

Ex Medici condotti ed equiparati. Valutazione nel calcolo del TFS di voci retributive, diverse e ulteriori rispetto al trattamento omnicomprensivo previsto dall’articolo 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, e successive modificazioni

Pubblicato: 02/04/2023 In vigore dal: 02/04/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Ex Medici condotti ed equiparati. Valutazione nel calcolo del TFS di voci retributive, diverse e ulteriori rispetto al trattamento omnicomprensivo previsto dall’articolo 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, e successive modificazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 03-04-2023 Messaggio n. 1271 OGGETTO: Ex Medici condotti ed equiparati. Valutazione nel calcolo del TFS di voci retributive, diverse e ulteriori rispetto al trattamento omnicomprensivo previsto dall’articolo 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, e successive modificazioni Pervengono numerosi atti di diffida da parte degli ex medici condotti ed equiparati, volti a ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS), includendo la valutazione di voci retributive ulteriori, rispetto al trattamento onnicomprensivo originariamente previsto dall’articolo 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, e ora disciplinato dalla contrattazione collettiva di settore. La questione in esame è alimentata, in parte, dalla giurisprudenza, la quale riconosce che gli ex medici condotti sono divenuti a tutti gli effetti dipendenti delle Aziende Sanitarie, in possesso di uno status assimilabile a quello di tutti gli altri dipendenti sanitari, anche se con la peculiarità delle relative mansioni, e in parte, da interventi normativi che dispongono la messa a disposizione di fondi volti a completare gli interventi perequativi tra le posizioni degli ex medici condotti e i medici assunti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), senza meglio disciplinarne la destinazione. Relativamente ai criteri di riparto delle risorse stanziate, si è instaurata una dialettica tra il Ministero della Salute e le Regioni, le quali hanno evidenziato sia l’esistenza di giurisprudenza contraria all’equiparazione degli ex medici condotti ai medici dipendenti delle ASL, sia la presenza di disposizioni della contrattazione collettiva di settore che hanno attribuito alla categoria degli ex medici condotti un trattamento economico onnicomprensivo che non consente ulteriori integrazioni. Alla luce di quanto osservato, emerge che l'INPS, in mancanza di una specifica normativa, e atteso il recente orientamento della giurisprudenza, allo stato deve continuare a liquidare il TFS sulla base del trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è indicato dai contratti collettivi del comparto Sanità, con esclusione degli ulteriori emolumenti (come l’indennità di specificità medica) previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del SSN con rapporto esclusivo di dipendenza con la ASL. Si precisa, inoltre, che non si può procedere alla liquidazione del TFS per tale personale sulla base di specifici accordi transattivi, eventualmente stipulati tra le Aziende Sanitarie e gli ex medici condotti, in quanto, tali accordi hanno forza di legge solamente tra le parti che li hanno sottoscritti. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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