Ex Medici condotti ed equiparati. Valutazione nel calcolo del TFS di voci retributive, diverse e ulteriori rispetto al trattamento omnicomprensivo previsto dall’articolo 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, e successive modificazioni
Ex Medici condotti ed equiparati. Valutazione nel calcolo del TFS di voci retributive, diverse e ulteriori rispetto al trattamento omnicomprensivo previsto dall’articolo 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, e successive modificazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 03-04-2023
Messaggio n. 1271
OGGETTO: Ex Medici condotti ed equiparati. Valutazione nel calcolo del TFS di
voci retributive, diverse e ulteriori rispetto al trattamento
omnicomprensivo previsto dall’articolo 110 del D.P.R. 20 maggio
1987, n. 270, e successive modificazioni
Pervengono numerosi atti di diffida da parte degli ex medici condotti ed equiparati, volti a
ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS), includendo la valutazione di voci
retributive ulteriori, rispetto al trattamento onnicomprensivo originariamente previsto
dall’articolo 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, e ora disciplinato dalla contrattazione
collettiva di settore.
La questione in esame è alimentata, in parte, dalla giurisprudenza, la quale riconosce che gli
ex medici condotti sono divenuti a tutti gli effetti dipendenti delle Aziende Sanitarie, in
possesso di uno status assimilabile a quello di tutti gli altri dipendenti sanitari, anche se con la
peculiarità delle relative mansioni, e in parte, da interventi normativi che dispongono la messa
a disposizione di fondi volti a completare gli interventi perequativi tra le posizioni degli ex
medici condotti e i medici assunti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), senza meglio
disciplinarne la destinazione.
Relativamente ai criteri di riparto delle risorse stanziate, si è instaurata una dialettica tra il
Ministero della Salute e le Regioni, le quali hanno evidenziato sia l’esistenza di giurisprudenza
contraria all’equiparazione degli ex medici condotti ai medici dipendenti delle ASL, sia la
presenza di disposizioni della contrattazione collettiva di settore che hanno attribuito alla
categoria degli ex medici condotti un trattamento economico onnicomprensivo che non
consente ulteriori integrazioni.
Alla luce di quanto osservato, emerge che l'INPS, in mancanza di una specifica normativa, e
atteso il recente orientamento della giurisprudenza, allo stato deve continuare a liquidare il
TFS sulla base del trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è indicato dai
contratti collettivi del comparto Sanità, con esclusione degli ulteriori emolumenti (come
l’indennità di specificità medica) previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del
SSN con rapporto esclusivo di dipendenza con la ASL.
Si precisa, inoltre, che non si può procedere alla liquidazione del TFS per tale personale sulla
base di specifici accordi transattivi, eventualmente stipulati tra le Aziende Sanitarie e gli ex
medici condotti, in quanto, tali accordi hanno forza di legge solamente tra le parti che li hanno
sottoscritti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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