Professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Chiarimenti sugli obblighi di iscrizione e contribuzione
Professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Chiarimenti sugli obblighi di iscrizione e contribuzione
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 29-03-2019
Messaggio n. 1281
Allegati n.3
OGGETTO: Professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono
attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-
universitarie ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517. Chiarimenti sugli obblighi di iscrizione e contribuzione
1. Premessa
Con il presente messaggio l’Istituto, in riscontro ai diversi quesiti pervenuti, fornisce
chiarimenti in merito agli obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, dei ricercatori
universitari e delle figure equiparate di cui all’articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n.
341, che svolgono, in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria
presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate, sulla base dei
protocolli di intesa stipulati dalle Regioni con le istituzioni ubicate nel loro territorio ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
2. Obblighi di contribuzione
I professori, i ricercatori e le figure equiparate in servizio presso le Università italiane che
prestano l’attività sanitaria indicata nel precedente paragrafo, oltre al trattamento economico
da parte dell’Università, ricevono un trattamento aggiuntivo, a carico della struttura sanitaria,
graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti
nell'attività assistenziale e gestionale, nonché all'efficacia nella realizzazione dell’integrazione
tra attività assistenziale, didattica e di ricerca (cfr. l’art. 6 del D.lgs n. 517/1999).
Considerato che lo svolgimento dell’attività assistenziale medica svolta presso le suddette
strutture, in genere aziende ospedaliero-universitarie, trova il suo fondamento nel rapporto di
lavoro principale instaurato con l’Università, l’obbligo di contribuzione deve essere assolto
anche per le retribuzioni erogate per l’attività sanitaria, nelle casse e nei fondi a cui risulta
iscritto il lavoratore per il rapporto di lavoro instaurato con l’Università, segnatamente alla
Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) e al Fondo ex Enpas per
i trattamenti di previdenza, nonché alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
(cfr., da ultimo, il messaggio n. 4325 del 30 aprile 2014).
3. Integrazione del trattamento economico del personale universitario al
trattamento economico del personale medico ospedaliero
L’articolo 6 del citato D.lgs n. 517/1999 ha mutato il sistema di equiparazione del trattamento
spettante al personale universitario di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto
(professori, ricercatori universitari e figure equiparate), operante presso le strutture sanitarie
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), al trattamento economico del
personale medico ospedaliero. Tale sistema in precedenza era disciplinato dall’articolo 31 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dall’indennità di cui all’articolo 102 del D.P.R. 11 luglio
1980, n. 382.
In particolare, il nuovo sistema di integrazione riconosce al personale universitario in
commento, impegnato anche in attività assistenziale, il diritto a percepire, oltre al trattamento
economico erogato dall’Università, i trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL
dei dirigenti del SSN, e segnatamente:
1) un trattamento graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi d’incarico
(c.d. indennità di posizione), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D. lgs n. 517/1999;
2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività
assistenziale e gestionale (c.d. indennità di risultato), valutati secondo parametri di efficacia,
appropriatezza ed efficienza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs n. 517/1999.
A questi emolumenti può aggiungersi l’indennità di “esclusività” per il richiamo espresso
compiuto dall’articolo 5, comma 3, del D.lgs n. 517/1999, che estende ai professori e
ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale in regime di esclusività il trattamento
economico aggiuntivo previsto dal comma 5 dell’articolo 15-quater del D.lgs n. 502/92 per i
dirigenti sanitari, quale corrispettivo per la limitazione intramoenia dell’attività libero
professionale e cioè per lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di esclusività.
3.1 Effetti sui trattamenti pensionistici
Delineato il nuovo sistema introdotto dal D.lgs n. 517/1999, si evidenzia che l’Istituto ha
sempre riconosciuto ai compensi connessi alla funzione e al grado di responsabilità
dell’incarico, attesa la loro natura di trattamento fondamentale, la valutazione nella prima
quota di pensione, c.d. quota A, mentre ha considerato valutabili nella seconda quota di
pensione, c.d. quota B, i compensi legati ai risultati, all’efficienza o a elementi non
predeterminati o relativi a particolari condizioni di lavoro. Si richiama al riguardo la nota
tecnica di cui alla circolare Inpdap n. 1 del 25 gennaio 2005, allegata al presente messaggio
(Allegato n. 1).
Considerato il descritto quadro normativo, si precisa che il trattamento graduato, di cui al
punto 1) del precedente paragrafo 3, va considerato come una componente della retribuzione
fondamentale e conseguentemente valutato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del
D.lgs n. 503/1992, nella quota A del trattamento di pensione del personale di cui trattasi.
Ciò in relazione alla funzione perequativa del compenso in questione tra il trattamento
economico fondamentale del personale del SSN e il trattamento stipendiale attribuito al
personale universitario, che presta servizio nelle strutture sanitarie per effetto delle
convenzioni.
Viceversa, il trattamento aggiuntivo, di cui al punto 2) del precedente paragrafo 3, e
l’indennità di esclusività, di cui al medesimo paragrafo, in quanto soggetti a variazione in
relazione ai risultati conseguiti, sono da valutarsi nella quota B del trattamento di pensione.
Ciò in analogia a quanto attuato per le altre categorie di personale dirigente del settore statale
al quale si applicano le disposizioni dei CCNL.
3.2 Effetti sui trattamenti di fine servizio
La piena attuazione della disciplina prevista dal D.lgs n. 517/1999 si realizza tramite protocolli
e/o accordi sottoscritti tra la Regione, l’Università e l’azienda ospedaliera, a seguito dei quali il
trattamento perequativo di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 761/1979 (c.d. indennità De Maria)
viene sostituito, esclusivamente per il personale di cui trattasi che svolge attività assistenziale,
dal trattamento aggiuntivo.
Il trattamento aggiuntivo è utile ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) limitatamente alle
voci assoggettabili a contribuzione al Fondo ex INADEL e tassativamente indicate nelle note
operative specificamente predisposte dall’Istituto. Si richiamano al riguardo le note operative
n. 31 e n. 32 del 5 novembre 2008, allegate al presente messaggio (Allegati n. 2 e n. 3).
Nell’indennità aggiuntiva, pertanto, non saranno valutabili, ad esempio, i seguenti
emolumenti:
la quota “variabile aziendale” della retribuzione di posizione;
l’indennità di direttore di dipartimento;
la retribuzione di risultato.
4. Indicazione operative per l’elaborazione dei flussi di denuncia
Le strutture sanitarie, presso le quali viene prestata l’attività assistenziale medica, dovranno
inviare mensilmente il flusso Uniemens - ListaPosPA per la parte di retribuzione da esse
erogata, avendo cura di compilare anche l’elemento <DipendenteAltraAmministrazione>
valorizzando il campo <TipologiaServizio> con il Codice 3 “Assistenza Sanitaria – D.lgs. 21
dicembre 1999, n. 517“ e il campo <Amministrazione> con il codice fiscale e il progressivo
azienda dell’Università titolare del rapporto di lavoro principale.
Quest’ultima avrà altresì cura di compilare, nella denuncia mensile trasmessa per comunicare i
dati relativi al trattamento economico da essa erogato, l’elemento
<ServizioPressoAltraAmministrazione>, indicando nel campo <TipologiaServizio> lo stesso
Codice 3 indicato in precedenza e nel campo <Amministrazione> il codice fiscale e il
progressivo azienda della struttura sanitaria dove il docente svolge l’attività assistenziale
medica.
Si evidenzia che nella denuncia presentata dalla struttura sanitaria, il Frontespizio dovrà essere
valorizzato con i propri dati, sia come “Azienda Dichiarante” che come “Amministrazione di
Appartenenza e Sede di Servizio”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
ISTITUTO Roma lì, 25/01/2005
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Direzione Generale
Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali e per il loro tramite
alle Università degli Studi
ubicate nel territorio
Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
CIRCOLARE N. 1
Agli Enti di Patronato
Alla Corte dei Conti
Segretario Generale
Via Baiamonti n.25
00195 ROMA
e, p.c.
Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali
Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
Al Ministero Istruzione, Università e Ricerca
OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale
delle Università.
1
1. Premessa
L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito
presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei
trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.
Rientra nella predetta gestione anche il personale docente e non
docente delle Università.
A decorrere dal 1° giugno 2004, l’Inpdap ha assunto la competenza a
gestire i trattamenti pensionistici del personale delle Università degli
Studi di Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Firenze, Palermo, Pavia,
Perugia, Pisa, Roma 1 e Udine con le quali è stata avviata una fase di
sperimentazione sulla base di apposite intese (cfr. Circolare n. 23 del
30 marzo 2004).
Considerati gli esiti positivi dell’operazione, l’Istituto intende ora
acquisire la competenza a gestire i trattamenti pensionistici del
personale delle restanti Università presenti sul territorio nazionale.
Nelle intese in corso di definizione tra le singole Università e l’Inpdap,
si conviene che, a partire dal 1° luglio 2005, l’Istituto assuma le
competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del
personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato decorrenti
dalla predetta data, nonché la definizione delle domande di riscatto,
prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione
contributiva per le istanze presentate dalla medesima data del 1°
luglio 2005.
Restano a carico delle Università le competenze per la determinazione
di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale dell’Università
cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 2005, nonché la
definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria,
ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze
presentate anteriormente alla predetta data.
2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni
Il dipendente è tenuto a presentare, in relazione alla prestazione
pensionistica richiesta, la relativa domanda disponibile sul sito
www.inpdap.gov.it, nonché tutta la documentazione eventualmente
necessaria all’emissione del relativo provvedimento, sia alla Sede
INPDAP competente che all’Istituzione universitaria.
A tal fine si precisa che la Sede provinciale o territoriale Inpdap
competente è quella nel cui territorio è ubicata l’Università presso la
quale il dipendente presta servizio (per le sedi territoriali delle aree
2
metropolitane la prestazione viene definita sulla base del CAP relativo
alla sede legale dell’Università), salvo ulteriore diversa indicazione.
L’Università, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed
economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza
per la predisposizione dei dati, un nuovo modello di comunicazione,
denominato “PA04”, secondo le istruzioni impartite con Circolari
INPDAP 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.
La trasmissione dei dati da parte dell’Università avviene
informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo
di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it .
L’Università deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente il
modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal responsabile del
servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo e-
mail sopra indicato, nonché la copia della domanda della prestazione
richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione
sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali
maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.
La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno
tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la
continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione.
La liquidazione della pensione avviene in modalità definitiva, senza la
possibilità di mettere in pagamento un trattamento provvisorio
predisposto dall’Università.
L’impiego del pacchetto applicativo consente l’esonero da ogni
responsabilità derivante da errore di calcolo o di diritto da parte delle
Università, fatti salvi i casi di mancata, parziale o inesatta trasmissione
dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici.
Resta inteso che sarà cura della Sede Inpdap effettuare il raffronto tra
il modello cartaceo e quanto riportato sul supporto magnetico,
controllare la congruità delle notizie trasmesse, anche con riferimento
alla documentazione eventualmente agli atti, e disporre la relativa
determina.
Si allega la nota tecnica (peraltro, già diramata con la citata Circolare
n. 23) con riferimento agli aspetti pensionistici specifici del personale
in oggetto, al fine di uniformare le attività e le operazioni nell’ambito
delle Università.
3
Si rappresenta, in ogni caso, che eventuali problematiche ancora non
pienamente definite nella nota tecnica richiamata (quali ad esempio
quelle inerenti i collaboratori ed esperti linguistici, peculiarità di servizi
o periodi computabili a domanda, assegno ad personam di cui
all’articolo 8, commi 4 e 5, della legge n. 370/1999, valutazione ai fini
previdenziali della retribuzione di posizione attribuita al personale
della categoria EP, ecc.) verranno approfondite da questo Istituto e,
una volta definite, formeranno oggetto di successiva Circolare.
Il subentro nella liquidazione dei trattamenti pensionistici deve essere
improntato alla massima collaborazione nello svolgimento delle attività
tra l’Università e la Sede Inpdap competente, al fine di assicurare ai
dipendenti interessati un servizio efficiente ed adeguato.
A tale proposito si esortano le Università a trasmettere con
sollecitudine a questo Istituto l’apposita intesa debitamente
sottoscritta, qualora non vi abbiano già provveduto.
Si invitano le Università a dare massima diffusione al personale
interessato dei contenuti della presente circolare e della nota tecnica
allegata.
Il Direttore Generale
Dr Luigi Marchione
4
istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica
Direzione Generale
NOTA TECNICA
Oggetto: base pensionabile del personale delle Università
PREMESSA.
Con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti concernenti la base
pensionabile del personale delle Università.
In particolare, l’attività di analisi sulla disciplina della normativa
previdenziale del personale delle Università, svolta in collaborazione con il
gruppo di lavoro CODAU prima, e con le Università che hanno aderito alla
sperimentazione poi, ha evidenziato la necessità di una uniforme
applicazione della disciplina previdenziale del personale interessato.
Le soluzioni individuate possono divergere da prassi, interpretazioni e
comportamenti legittimi finora adottati da parte di alcune Università, nella
pienezza dell’autonomia loro riconosciuta.
E’ necessario, tuttavia, che le Università si adeguino alle indicazioni fornite
dall’Inpdap con la presente nota, al fine di adottare un uniforme modo di
operare che consentirà alle sedi provinciali e territoriali, di liquidare i
relativi provvedimenti sulla base dei seguenti elementi ed interpretazioni
comuni Inpdap-Università.
A) PERSONALE DOCENTE ED EQUIPARATO DELLE ISTITUZIONI
UNIVERSITARIE.
La disciplina normativa del personale docente ed equiparato delle istituzioni
universitarie differisce da quella delle altre categorie di personale delle
Amministrazioni statali per le quali il rapporto di lavoro è regolato dai
C.C.N.L.
Ciò premesso l’ordinamento del suindicato personale docente è regolato
dalle specifiche disposizioni contenute nel D.P.R.11 luglio 1980, n°382.
5
Analogamente, il trattamento economico di attività è disciplinato da
apposite norme di legge con evidenti riflessi sul trattamento di quiescenza
e previdenza, considerando, altresì, che il personale di cui trattasi è
destinatario di una serie di norme pensionistiche particolari che vanno
comunque inserite nel complesso delle disposizioni che regolano il
trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, quali il T.U. approvato con D.P.R.29 dicembre 1973, n. 1092 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchè la legge 8 agosto 1995,
n°335 e la legge n. 449/97.
Per effetto di quanto precede, si rende opportuno esaminare, in via
preliminare, le disposizioni normative dell’art.40 del richiamato DPR 11
luglio 1980 n 382, che costituiscono una delle peculiarità più rilevanti, ai
fini pensionistici, del personale docente di cui trattasi; ciò al fine di
determinare una uniformità di comportamento nella applicazione della
norma in esame.
A.1) Articolo 40 D.P.R.382/80.
Tale disposizione prevede che per l’individuazione del trattamento di
quiescenza del personale appartenente alle due fasce dei docenti
universitari (ordinari ed associati), che hanno prestato servizio con doppio
regime d’impegno (tempo pieno – tempo definito), secondo le modalità
previste dall’art.11 del D.P.R.382/80, viene preso in considerazione, ai fini
esclusivamente della quota di pensione determinata a norma dell’art.13,
comma 1, lett.a) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, non l’ultima
retribuzione integralmente percepita, bensì il trattamento economico
corrispondente alla progressione economica prevista per il tempo definito,
indipendentemente dal fatto che il docente, alla data di collocamento a
riposo, percepisca il trattamento economico corrispondente alla
progressione economica prevista per il tempo pieno.
La base pensionabile risulta, quindi, determinata dal trattamento retributivo
spettante nella progressione economica prevista per il regime di tempo
definito, aumentato della differenza tra il trattamento economico previsto
per il regime di tempo pieno e quello corrispondente a regime di tempo
definito, moltiplicato per il numero degli anni di servizio prestati a regime di
tempo pieno e diviso per il numero degli anni di effettivo servizio prestati
nella carriera di appartenenza a decorrere dal 1.11.1981 (salvo quanto più
avanti indicato).
In concreto, ai fini della applicazione della norma in esame, tenuto conto
delle disposizioni operative impartite dalla scrivente con informativa n.16
del 5.02.2002, riguardante la determinazione della base pensionabile del
trattamento di quiescenza del personale docente interessato dalla norma di
cui trattasi, può farsi riferimento alla seguente formula :
Bp = D + Cd + A + [ ( P + Cp ) - ( D + Cd) ] . T
N
dove:
6
¨ Bp indica la base pensionabile
¨ D indica l’importo annuo lordo dello stipendio spettante per il regime
d’impegno a tempo definito.
¨ Cd indica la maggiorazione delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o dell’aumento periodico relativo allo stipendio così come definito
alla lettera D, maturati all’atto della cessazione dal servizio; tali quote si
considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi
dalla data di attribuzione dell’ultimo stipendio fino alla cessazione dal
servizio, computando per mese intero la frazione di mesi superiore a giorni
quindici e trascurando le frazioni inferiori (art.161 della legge 11 luglio
1980, n.312).
¨ A indica l’importo annuo lordo dell’eventuale assegno ad personam
pensionabile: ad esempio quello spettante, ai sensi dell’ottavo comma
dell’art.36 del D.P.R. 382/80, ai docenti di prima fascia che già godevano
del trattamento economico del dirigente generale di livello A delle
Amministrazioni statali, nel caso che i medesimi abbiano effettuato l’opzione
prevista dal quinto comma dell’art.11 ter della legge 6 agosto 1981, n.432.
Si ricorda, con l’occasione, che l’assegno ad personam è fissato, quanto alla
misura, alla data del 1° novembre 1981; dopo tale data è gradualmente
ridotto, mediante riassorbimento, fino alla concorrenza dell’intera misura
per effetto dei miglioramenti economici e di carriera.
¨ P indica l’importo annuo lordo dello stipendio corrispondente al regime
d’impegno a tempo pieno.
¨ Cp indica la maggiorazione delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico relativi allo stipendio così
come definito alla precedente lettera P.
¨ T indica il numero degli anni di servizio effettivamente prestati dal docente
col regime d’impegno a tempo pieno; a tal fine sono considerati a tempo
pieno anche i servizi resi successivamente all’1.11.1961, durante i quali gli
interessati hanno usufruito dell’indennità di ricerca scientifica nella misura
più elevata a norma dell’art.22 della legge 26 gennaio 1962, n.16 ovvero
dell’assegno speciale di cui alla legge 30 novembre 1973, n.766, qualora già
in servizio alla data del 31.10.1981.
¨ N indica il numero degli anni di effettivo servizio prestati dal personale
docente in questione nella carriera di appartenenza a decorrere dal 1°
novembre 1981 ovvero dal 1° novembre 1961 se assunto in servizio
anteriormente a quest’ultima data, così come espressamente stabilito
all’ultimo comma della disposizione normativa in esame; ovviamente, per i
docenti assunti in una data compresa fra quelle due indicate verrà presa in
considerazione la data di effettiva nomina in servizio.
È appena il caso di ricordare che la base pensionabile così determinata
dovrà essere maggiorata, con l’esclusione dell’indennità integrativa
speciale, del 18%.
Relativamente alla corretta individuazione dei periodi di servizio da
considerarsi quale “carriera di appartenenza” (voce N al denominatore
7
della suindicata formula) risulta opportuno precisare quanto segue
soprattutto ai fini di una uniforme applicazione della norma in esame.
- Docenti di prima fascia (ordinari e straordinari).
Per il personale docente in questione che viene collocato a riposo
rivestendo tale qualifica, sono da considerare esclusivamente i servizi
prestati in detta carriera di prima fascia, atteso che alla medesima si
accede esclusivamente a seguito di pubblico concorso.
E’ di tutta evidenza che detto computo decorrerà dal 1° novembre 1981
ovvero dal 1° novembre 1961, qualora ricorrano le condizioni di cui
all’ultimo comma del più volte citato articolo 40.
- Docenti di seconda fascia (associati).
Per i professori associati che cessano dal servizio in detta qualifica e che
sono stati nominati tali a seguito di giudizio di idoneità, ai sensi dell’art.51
del D.P.R. n.382/80, sono da considerarsi nella carriera di appartenenza
anche i pregressi servizi resi nella qualifica che ha consentito di partecipare
al cennato giudizio di idoneità, quali anni di servizio resi a tempo pieno,
purché il personale interessato abbia usufruito dell’indennità di ricerca
scientifica di cui all’art.22 della sopracitata legge n.16/62, nella misura più
elevata, ovvero dell’assegno speciale di cui alla già menzionata legge
n.766/73.
Si evidenzia, da ultimo, che tale valutazione è riferibile esclusivamente ai
professori associati nominati tali a seguito di giudizio di idoneità e non
anche per effetto di libero concorso; per questi ultimi, viceversa, la carriera
di appartenenza decorrerà dalla data di effettiva nomina ad associato.
- Personale ricercatore ed assistente.
Per il personale ricercatore ed assistente, tale carriera è da considerasi
decorrente dal 1° novembre 1987, qualora sia cessato dal servizio con tale
qualifica; ciò in quanto la possibilità di optare per il regime a tempo pieno e
a tempo definito, con la conseguente applicazione, ai fini pensionistici,
dell’art.40 in questione, a detto personale è stata estesa solo con le
disposizioni di cui al D. L. 2 marzo 1987, n.57, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158.
A.2) Valutazione ai fini pensionistici del trattamento economico del
personale docente delle Universita’.
Come sopra illustrato, il trattamento economico erogato al personale
docente delle Università presenta, al suo interno, specifiche peculiarità,
atteso che il medesimo non è regolamentato da disposizioni contrattuali,
bensì è disciplinato da specifiche norme.
Allo stato attuale il calcolo del trattamento di quiescenza del personale in
parola è effettuato secondo la normativa vigente per i dipendenti delle
8
Amministrazioni statali. Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni qualora
necessarie a seguito di specifiche disposizioni normative per la categoria in
esame.
Quanto sopra premesso, le quote definite a norma dell’art.13, comma 1,
lett.a) e lett.b), del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 503, risultano così
determinate.
A.2.1) Voci retributive che concorrono a determinare la quota “A” di
pensione.
- Stipendio tabellare annuo lordo (definito per classi e scatti
stipendiali).
- Quote mensili di cui all’art.161 della legge 11.07.1980 n. 312
- Assegno personale (ad esempio l’assegno personale dei cui
all’ottavo comma dell’art.36 del DPR 382/80)
- Indennità integrativa speciale.
- Indennità di cui all’art.31 del DPR. 20 dicembre 1979, n°761.
In particolare, tenendo conto che il personale docente in questione è
destinatario delle disposizioni normative di cui all’art.15 della legge 29
aprile 1976, n°177, che prevede l’aumento della base pensionabile della
maggiorazione del 18 per cento, si riportano gli elementi retributivi che
risultano maggiorabili del 18%:
- Stipendio tabellare annuo lordo
- Assegno ad personam
- Quote mensili art.161 l. 312/80.
Relativamente alla determinazione dell’indennità di cui all’art. 31 del DPR
761/79 (cosiddetta indennità “De Maria”, spettante per effetto delle
disposizioni riportate all’art.102 del DPR.382/80, al personale docente delle
Università che presta servizio presso le cliniche universitarie convenzionate
con le locali ASL, nella misura occorrente per equiparare il trattamento
economico del citato personale universitario al personale medico –
ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed attività), dovranno essere
computati tutti gli elementi retributivi corrisposti con carattere di generalità
al corrispondente personale medico, compresa l’indennità di esclusività.
È appena il caso di accennare che un’eventuale quota di indennità “De
Maria”, collegata ad elementi retributivi legati al risultato ovvero ad
elementi non predeterminati, concorrerà alla determinazione della quota di
pensione definita a norma dell’art.13, comma 1 lett. b), del D.Lgs 30
dicembre 1992, n. 503.
*****
È altresì da considerare che per effetto delle disposizioni di cui all’art.3 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante le
linee guida dei protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni ed Università per
9
lo svolgimento dell’attività assistenziale, il trattamento economico previsto
dall’art.6 del D.Lgs 21 dicembre 1999 n. 517, relativo alla disciplina dei
rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le Università, a norma dell’art.6
della legge 30 novembre 1998 n. 419, risulta così delineato:
1. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità
connesse ai diversi tipi d’incarico;
2. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti
nell’attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di
efficacia, appropriatezza ed efficienza.
Ciò premesso, è da evidenziare che questo Istituto ha sempre riconosciuto
ai compensi connessi alla funzione ed al grado di responsabilità
dell’incarico, attesa la loro natura di trattamento fondamentale, la
valutazione nella prima quota di pensione, mentre ha considerato i
compensi legati ai risultati, all’efficienza o ad elementi non predeterminati o
relativi a particolari condizioni di lavoro, valutabili in quota B.
Considerato come sopra il quadro normativo della materia de qua, si
precisa che il trattamento di cui al punto 1), va considerato una
componente della retribuzione fondamentale del trattamento di pensione
dei docenti di cui trattasi e conseguentemente valutato ai sensi dell’art.13,
comma 1, lett.a), del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
Ciò in relazione alla funzione perequativa del compenso in questione, tra il
trattamento economico fondamentale del personale del Servizio Sanitario
Nazionale e il trattamento stipendiale attribuito al personale docente che
presta servizio nei policlinici universitari.
Viceversa, gli emolumenti di cui al punto 2), che sono soggetti a variazione
in relazione ai risultati conseguiti, sono da valutarsi nella c.d. quota “B” del
trattamento di pensione.
Ciò in analogia a quanto attuato per le altre categorie di personale dirigente
del settore statale al quale si applicano le disposizioni dei CCNL.
È di tutta evidenza che detta valutazione, ai fini del trattamento di
quiescenza, è riferibile esclusivamente all’assetto retributivo come definito
dal già citato D.P.C.M.24 maggio 2001, nel senso che le Istituzioni
universitarie dovranno avere già stipulato apposito protocollo d’intesa con
le locali Autorità regionali; in caso contrario, continueranno a trovare
attuazione le sopraindicate disposizioni relative all’applicazione dell’art.31
del DPR.761/79.
A.2.2) Voci retributive che concorrono a determinare la quota “B” di
pensione.
- Ogni ulteriore retribuzione, soggetta a contribuzione, non valutata
in quota A di pensione (vedi paragrafo 2.1).
- Indennità e compensi accessori, soggetti a contribuzione.
- Assegno aggiuntivo per il tempo pieno (attribuito a norma dell’art.39
del DPR.382/80 e valutabile nella seconda quota di pensione stante la non
pensionabilità per i periodi antecedenti alla data del 1°gennaio 1996, così
come espressamente riportato nel cennato art.39).
10
- Supplenze.
- Diarie per missione all’estero (con esclusione della quota corrispondente
all’ammontare esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche – art.5,
comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito nella legge 3 ottobre
1987, n. 398.
- Eventuale quota di indennità “De Maria”, collegata a compensi o
indennità accessorie”
A.3) Limiti d’età personale docente delle Università.
In via preliminare è da considerare che, relativamente ai limiti di età per il
collocamento a riposo, detto personale è riguardato da specifiche disposizioni
normative in relazione alla qualifica posseduta all’atto della cessazione dal
servizio.
In ogni caso trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di
vecchiaia, a norma degli artt. 9 e 10 del d. lgs. 165/97, qualora il personale in
esame acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65°anno di età
o 60° se donna, anche in presenza di più elevati limiti di età per il collocamento
a riposo d’ufficio.
In particolare :
- personale ricercatore ed assistente
Per detto personale trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.34,
7°comma, del D.P.R.382/80; pertanto tale personale cesserà dal servizio al
65°anno di età qualora non abbia esercitato la facoltà di cui all’art.16 del d.
lgs. 503/92 (ulteriore biennio di trattenimento in servizio).
- personale docente di seconda fascia (professori associati)
In via generale detto personale, per effetto delle disposizioni di cui all’art.24,
comma 1, del D.P.R.382/80, così come sostituito dall’art.6 della legge 705/85 e
dall’art.2, comma 1, della legge 239/90, è collocato fuori ruolo al compimento
del 65°anno di età e a riposo 5 anni dopo il collocamento fuori ruolo.
Per effetto di quanto stabilito dall’art.1, comma 30, della legge 549/95, il
periodo di fuori ruolo è ridotto ad anni 3.
Pertanto per tale personale docente il limite di età è pari ad anni 68, qualora
non abbiano esercitato la facoltà di cui all’art.16 del d.lgs. 503/92.
Va altresì considerato che il comma 2 del citato art. 24 del DPR 382/80, così
come sostituito dall’art.6 della legge 705/85, prevede che i professori incaricati
stabilizzati, nominati associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il
diritto a rimanere in servizio sino al 70° anno di età.
11
- personale docente di prima fascia (ordinari e straordinari)
In via generale, per detto personale docente, bisogna distinguere 2 casistiche
principali:
· professori universitari destinatari delle disposizioni di cui
all’art.19 del DPR.382/80 (quindi nominati in ruolo
successivamente alla data del 11 marzo 1980)
Per effetto delle disposizioni di cui all’art.1, comma 1, della legge 239/90,
il collocamento fuori ruolo di detti docenti (previsto dal citato art.19 al
65° anno di età) è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo al
compimento del 70°anno di età.
Pertanto per il personale docente di prima fascia, il limite di età è pari ad
anni 70 qualora non abbiano esercitato la facoltà di cui all’art.16 del
D.Lgs 503/92.
· professori universitari destinatari delle disposizioni di cui
all’art.110 del DPR.382/80 (quindi già nominati in ruolo alla data
del 11 marzo 1980, ovvero nominati in ruolo a seguito di concorsi
già banditi alla data del 11 marzo 1980)
Per effetto delle disposizioni riportate all’art.110 del DPR.382/80, per tale
categoria di docenti vengono applicate le pregresse norme per il
collocamento fuori ruolo ed a riposo (rispettivamente al compimento del
70° anno di età e al compimento del 75° anno di età così come stabilito
dalle disposizioni di cui al Decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1251/47 e della legge n. 311/58), salvo che essi non richiedano
di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del 65°anno di età
e quello a riposo al compimento dei 5 anni dal predetto collocamento
fuori ruolo.
L’art.16 della legge 705/85, costituendo comma aggiunto all’art.110 del
DPR.382/80, prevede che la facoltà per l’anticipato collocamento fuori
ruolo possa essere richiesta anche dopo il compimento del 65° anno di
età e sino al 70° anno.
È, altresì, da considerare che per effetto delle disposizioni di cui all’art.1,
comma 30, della legge 549/95, tale periodo di fuori ruolo è ridotto ad
anni 3.
Si deve inoltre rilevare che, così come precisato dal Consiglio di Stato con
parere n.498/93 reso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
relativamente all’esercizio della facoltà prevista dall’art.16 del D.Lgs
503/92, tale ulteriore biennio di trattenimento in servizio deve essere
determinato al compimento dell’età prevista per il collocamento fuori
ruolo, differendo quindi di un biennio anche il collocamento a riposo
propriamente detto e restando inalterato l’intervallo temporale di 5 anni
12
(ridotto comunque ad anni 3 secondo le disposizioni riportate alla
legge n.549/95) tra il collocamento fuori ruolo e il collocamento a
riposo.
Pertanto, per detto personale docente di prima fascia il limite di età è pari
ad anni 73, qualora non abbiano esercitato la facoltà di cui all’art.16 del
d. lgs. 503/92.
A.3.1) Pensioni di inabilità ai sensi dell’art.2, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n°335 – Limiti di età/servizio.
In via preliminare è da osservare che, come espressamente precisato nella
circolare Inpdap n. 33 del 17.12.2003, nelle more della completa acquisizione
delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici da
parte di quest’Istituto, tutte le amministrazioni statali sono invitate a
determinare le pensioni di inabilità di cui all’art.2, comma 12, della legge
335/95 secondo le modalità operative dettate con la circolare INPDAP n.57 del
24 ottobre 1997, ferme restando le specifiche disposizioni sul diritto e sulla
misura dei trattamenti di quiescenza del personale civile e militare delle
amministrazioni statali stabilite dalle rispettive norme previdenziali.
Detta circolare, al 2° capoverso delle disposizioni operative riguardanti le
modalità di calcolo, prevede che “l’anzianità contributiva verrà incrementata di
un periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del
compimento del limite di età, o di servizio in assenza del limite di età,
previsto per il collocamento a riposo secondo l’ordinamento di
appartenenza”.
Pertanto ai fini della applicazione della norma in questione, si riporta, alla luce
delle suesposte considerazioni, un prospetto dei richiamati limiti di età relativi
al personale universitario, distinti per ruoli di appartenenza alla data di
cessazione dal servizio.
- personale ricercatore ed assistente
Anni 65
- docenti di seconda fascia (professori associati)
Anni 68 ovvero 70 se ex incaricati stabilizzati
- docenti di prima fascia (ordinari e straordinari)
· professori universitari destinatari delle disposizioni di cui
all’art.19 del DPR.382/80 (quindi nominati in ruolo
successivamente alla data del 11 marzo 1980).
§ Anni 70
· professori universitari destinatari delle disposizioni di cui
all’art.110 del DPR382/80 ( quindi già nominati in ruolo alla data
del 11 marzo 1980, ovvero nominati in ruolo a seguito di concorsi
già banditi alla data del 11 marzo 1980).
13
§ Anni 73 (poiché non si considera ai fini della pensione di
inabilità, l’eventuale opzione del biennio di trattenimento in
servizio)
B) PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITÀ.
Il trattamento economico attribuito al personale tecnico –
amministrativo delle Università, è disciplinato da apposite norme
contrattuali, a differenza del trattamento economico erogato al personale
docente delle stesse Istituzioni universitarie.
In particolare, le disposizioni contrattuali attualmente vigenti che
definiscono il trattamento economico del cennato personale dipendente
delle Università, sono quelle di cui al CCNL relativo al quadriennio
normativo 1994/1997, al CCNL quadriennio normativo 1998/2001 del
personale del comparto “Università”, nonché le ulteriori disposizioni
riportate nel CCNL relativo al personale del comparto “ Università”, per il
biennio economico 2000/2001.
B.1) Valutazione ai fini pensionistici del trattamento economico del
personale tecnico e amministrativo delle Universita’.
Per il suindicato personale dipendente il calcolo del trattamento di
quiescenza va effettuato secondo la normativa vigente per i dipendenti
delle Amministrazioni statali.
Quanto sopra premesso le quote definite a norma dell’art.13, comma 1,
lett.a) e lett.b), del d. lgs 31 dicembre 1992 n°503, risultano così
determinate.
B.1.2) Voci retributive che concorrono a determinare la quota “A” di
pensione.
- Stipendio tabellare annuo lordo
- Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante ai sensi
dell’art.16 del DPR 3 agosto 1990 n°319
- Indennità integrativa speciale
- Assegno ad personam
È’ da ricordare che ai fini della maggiorazione della base pensionabile, di
cui all’art.15 della legge 29 aprile 1976 n°177, dovranno essere considerate
tutte le suindicate voci retributive, valutabili nella prima quota di pensione,
con esclusione dell’indennità integrativa speciale, per effetto anche
delle disposizioni di cui all’art.2, comma 10, della legge 8 agosto 1995
n°335.
14
B.1.3) Voci retributive che concorrono a determinare la quota “B” di
pensione.
- Indennità di ateneo attribuita al personale delle attuali aree
contrattuali B, C e D - (secondo le disposizioni contrattuali riportate
all’art.41, comma 1, del CCNL di comparto 1994/97, tale indennità,
denominata ai sensi del precedente art.38 quale assegno accessorio,
assorbe la cosiddetta indennità di incentivazione e funzionalità di cui
all’art.23, comma 2, del DPR 28 settembre 1987, n°567, già non utile ai fini
del trattamento di quiescenza)
- Indennità di responsabilità (istituita ai sensi dell’art.63 del CCNL
1998/2001 come precisato ai punti 1 e 2 del sopraccitato art.63; detta
indennità è corrisposta al personale della categorie B, C e D, in misura
variabile, rapportata al grado di responsabilità dell’incarico conferito e
revocabile qualora il suddetto personale universitario non sia più assegnato
alle posizioni organizzative correlate all’attribuzione di detta indennità;
conseguentemente tale indennità sarà valorizzabile esclusivamente nella
seconda quota di pensione)
- compensi per lavoro straordinario
- indennità di mancato preavviso (non annualizzabile)
- ferie non godute (non annualizzabili)
- altre specifiche indennità, soggette a contribuzione, non valutabili
nella prima quota di pensione.
B.1.4) Personale appartenente alla categoria EP.
Definita la base pensionabile del personale tecnico amministrativo delle
Università, al personale appartenente alla categoria EP, in aggiunta al
trattamento economico fondamentale come sopra definito (vedi paragrafo
B.1.2), è attributo, ai sensi dell’art.62 del CCNL 1998/2001, un trattamento
economico accessorio composto dall’indennità di ateneo, dalla retribuzione
di posizione e dalla retribuzione di risultato; la retribuzione di posizione e
quella di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità
previste dal precedente CCNL 1994/1997.
Ciò premesso, è da considerare:
- la retribuzione di posizione attribuita al personale di cui trattasi,
secondo gli importi stabiliti dall’art.62 del citato CCNL 1998/2001,
concorrerà alla formazione della base pensionabile definita a norma
dell’art.13, comma 1, lett.a) del d.lgs. 503/92, in analogia alla valutazione
ai fini pensionistici della retribuzione di posizione corrisposta al personale
dirigente delle Amministrazioni pubbliche.
È altresì da considerare che detto emolumento, ancorché valutabile nella
prima quota di pensione, non potrà formare oggetto della maggiorazione
del 18 per cento prevista dall’art.15 della legge 177/76 ; infatti la chiara
disposizione contenuta all’ultimo comma del citato art.15 stabilisce che, ai
fini della maggiorazione in questione, è richiesta apposita previsione di
legge.
15
Detta valutazione è altresì confermata dalla circostanza che anche gli
importi afferenti l’indennità di posizione attribuita al personale dirigente
delle Amministrazioni statali, istituita ai sensi dell’art.1, comma 2, della
legge 2 ottobre 1997, n°334, ancorché valutabili nella prima quota di
pensione, non formano oggetto della maggiorazione di cui trattasi.
- Relativamente all’indennità di ateneo attribuita al personale della
categoria EP, in via preliminare è da osservare che l’indennità, istituita ai
sensi dell’art.20, comma 5, del DPR 28 settembre 1987, n°567 ed attribuita
al personale della IX^ qualifica funzionale e al personale della prima e
seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, in aggiunta allo
stipendio, è stata successivamente assorbita dall’indennità di ateneo,
secondo le disposizioni contrattuali recate all’art.41, comma 2, del CCNL
1994/1997 ed incrementata per effetto delle disposizioni contrattuali
previste dai successivi CCNL di comparto.
Ciò premesso, l’indennità di ateneo per il personale della categoria EP è
valutabile nella quota di pensione definita ai sensi dell’art.13, comma 1,
lett.a) del d. lgs. 503/92, attesa la quiescibiltà della stessa per i periodi
precedenti al 1°gennaio 1996.
Va inoltre precisato che detto emolumento, ancorché valutabile nella prima
quota di pensione, non potrà formare oggetto della maggiorazione del 18
per cento prevista dall’art. 15 della legge 177/76 ; infatti le disposizioni di
cui all’art.43, del D.P.R.1092/73, così come sostituito dall’art15 della legge
177/76, dopo aver espressamente e tassativamente indicato gli elementi
pensionabili che, in aggiunta allo stipendio, possono beneficiare della quota
di maggiorazione del 18 per cento, ribadisce, all’ultimo comma, il principio
secondo cui “Agli stessi fini, nessun assegno o indennità, anche se
pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge
non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
- Per quanto riguarda la retribuzione di risultato attribuita al personale
di categoria EP, è da osservare che la stessa concorrerà esclusivamente alla
determinazione della seconda quota di pensione; ciò in relazione a quanto
previsto per tutti i compensi legati al risultato (retribuzione/indennità di
risultato), corrisposte alle varie categorie di dirigenti del settore pubblico,
sottoposte alla disciplina dei CCNL cui non è mai stata attribuita la
valutabilità nella prima quota di pensione.
*****
Si sottolinea, da ultimo, che le suindicate disposizioni in merito alla
valutabilità ai fini pensionistici dell’indennità perequatrice di cui all’art.31
del DPR 761/79, attribuita al personale docente delle Università che presta
servizio presso i policlinici e le cliniche universitarie, sono riferibili anche al
personale tecnico che svolge analoga funzione presso le suindicate
strutture ospedaliere.
C) PERSONALE DIRIGENTE DELLE UNIVERSITÀ.
16
C.1) Valutazione ai fini pensionistci del trattamento economico del
personale dirigente delle Universita’.
Il trattamento economico del personale appartenente alla qualifica unica
dirigenziale delle Università, così come disposto dalle vigenti norme
contrattuali, risulta così articolato :
- stipendio tabellare
- Indennità integrativa speciale (quota conglobata nello stipendio)
- Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante
- Retribuzione di posizione
- Retribuzione di risultato
Quanto sopra premesso le quote definite a norma dell’art.13, comma 1,
lett.a) e lett.b), del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 503, risultano così
determinate.
C.1.1) Voci retributive che concorrono a determinare la quota “A” di
pensione.
- Stipendio tabellare annuo lordo
- Indennità integrativa speciale (quota conglobata nello stipendio)
- Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante
- Retribuzione di posizione
In particolare, ai fini della applicazione delle disposizioni di cui all’art.15
della più volte citata legge 177/76, si indicano i seguenti elementi
retributivi che rientrano nella base pensionabile da incrementarsi della
citata maggiorazione del 18 per cento.
- Stipendio tabellare annuo lordo
- Retribuzione individuale di anzianità
Si ritiene opportuno precisare che la suindicata retribuzione di posizione,
attribuita al personale dirigente delle Università, non può formare oggetto
della maggiorazione in questione, in quanto il più volte citato art.15 della
legge 177/76, dopo aver espressamente e tassativamente indicato gli
elementi pensionabili beneficiari, in aggiunta allo stipendio, della quota di
maggiorazione del 18 per cento, rappresenta, all’ultimo comma, il principio
secondo cui “Agli stessi fini, nessun assegno o indennità, anche se
pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge
non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
Per completezza, si rammenta che, come precisato nella dichiarazione
congiunta allegata al CCNL 1998/2001, relativo al personale dirigente
dell’Area 1, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
17
n.98 del 28.04.2001, la possibilità del riconoscimento della retribuzione di
posizione, ai fini della inclusione della stessa tra le voci da maggiorare del
18 per cento, per il calcolo del trattamento di quiescenza, è subordinata
alla necessità di ulteriori approfondimenti, tra le parti contraenti.
C.1.2) voci retributive che concorrono a determinare la quota “B” di
pensione.
- Retribuzione di risultato.
*****
Si precisa, da ultimo, che il trattamento economico onnicomprensivo
attribuito ai direttori amministrativi delle Università, qualora il conferimento
d’incarico a direttore amministrativo rispetti i limiti temporali prescritti
dall’art.118 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, concorrerà alla
determinazione della quota di pensione definita a norma dell’art.13, comma
1, lett.a), del più volte citato d.lgs. n. 503/92, escludendo tale retribuzione
dalla maggiorazione del 18 per cento, anche per effetto delle disposizioni di
cui all’art. 2, commi 9, 10, e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Ciò in quanto un trattamento economico onnicomprensivo remunera la
complessiva attività del dipendente, considerando tutti gli elementi del
rapporto, anche quelli legati alle condizioni di mercato ed operative ecc.
18
ALLEGATO 2
Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti Direzione Centrale
dell’Amministrazione TFS-TFR e Previdenza Complementare
Pubblica Ufficio I
Roma, 5 novembre 2008
AI DIRIGENTI GENERALI
CENTRALI
E COMPARTIMENTALI
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
CENTRALI AUTONOMI,
COMPARTIMENTALI E
PROVINCIALI
AI COORDINATORI GENERALI
DELLE CONSULENZE
LORO SEDI
NOTA OPERATIVA N.31
Oggetto: CCNL Area Dirigenza Medico - Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Parte normativa quadriennio 2006-2009.
Biennio economico 2006-2007.
In data 17 ottobre u.s. è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale della dirigenza medico –
veterinaria del S.S.N. (Area dirigenziale IV) relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio
economico 2006 - 2007.
Il contratto si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e determinato, dipendenti:
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288;
- dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente
funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
115.
00142 Roma – Via A. Ballarin. 42 – tel. 0651017741 fax 0651017739
e – mail: dcfineservuff1@inpdap.it
TRATTAMENTO ECONOMICO
Stipendio tabellare
Dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico
Dall'1 gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare è incrementato di € 17,70 lordi mensili
e dall’1 febbraio 2007 di ulteriori € 131,30 lordi mensili.
Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.261,10 e dal 1° febbraio 2007 in € 41.968,00.
Dirigenti medici a tempo definito e veterinari ad esaurimento
Dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare è incrementato dei seguenti importi mensili :
a) dirigenti medici: € 6,92
b) dirigenti veterinari: € 8,84
Dal 1° febbraio 2007 gli stipendi tabellari sono ulteriormente incrementati dei seguenti importi:
a) dirigenti medici: € 79,17
b) dirigenti veterinari: € 101,09
Dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima
mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:
€ 23.167,54 per i medici
€ 29.580,77 per i veterinari
Dal 1° febbraio 2007:
€ 24.196,75 per i medici
€ 30.894,94 per i veterinari
Ex medici condotti ed equiparati a rapporto non esclusivo
Il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.675,98, previsto dall'art. 4, comma 1 del CCNL
5.7.2006, è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in € 6.699,98 e, a decorrere dal 1°
febbraio 2007, in € 6.974,78.
Esso è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la
tredicesima mensilità.
Retribuzione di posizione minima contrattuale
A decorrere dall’1 gennaio 2007 , la retribuzione di posizione minima unificata è rideterminata
secondo i valori riportati nelle allegate tabelle A, B, C.
L’incremento annuo non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale
eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla
retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica.
00142 Roma – Via A. Ballarin. 42 – tel. 0651017741 fax 0651017739
e – mail: dcfineservuff1@inpdap.it
Si rammenta che sono utili ai fini IPS i seguenti elementi retributivi:
- stipendio tabellare comprensivo di I.I.S (per 13 mensilità);
- R.I.A. ove acquisita –art. 35 CCNL 08.06.2000- (per 13 mensilità);
- retribuzione di posizione nelle componenti minima unificata e variabile in godimento (per 13
mensilità);
- indennità di specificità medica di €. 7.746,85 (£. 15.000.000) corrisposta al ruolo unico dei dirigenti
medici e veterinari ex art. 37, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di € . 6.849,77 (£. 13.263.000) e indennità di
specificità medica di €. 10.329,14 (£. 20.000.000) corrisposti ex art. 38 –commi 1e 2- CCNL 8 giugno
2000 ai dirigenti medici e veterinari già di II livello (per 13 mensilità);
- assegno personale annuo lordo non riassorbibile di €. 6.121,05 (£. 11.852.000) e di €. 6.964, 42 (£.
13.485.000) corrisposti ex art. 43 –commi 2 e 3- CCNL 8 giugno 2000 rispettivamente ai medici già a
tempo definito e ai veterinari ex artt. 43, 44, 45 CCNL 5 dicembre 1996 (per 13 mensilità);
- indennità di incarico di direzione di struttura complessa di €. 9.432,05 (£. 18.263.000) corrisposta ex
art. 40 CCNL 8 giugno 2000 (per 13 mensilità);
- indennità di esclusività del rapporto di lavoro corrisposta ex art. 5 CCNL 8.06.2000 – II biennio- per
13 mensilità nelle seguenti misure annue lorde:
Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa: €. 16.523,52 (£. 31.994.000);
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed
esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni: €. 12.394,96 (£. 24.000.000);
Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed
esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni : €. 9.094,80 (£. 17.610.000);
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni : €. 2.253,30 (£. 4.363. 000).
Ai fini TFR sono utili le stesse voci valutabili ai fini IPS nonché eventuali assegni ad personam, ove
spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto
della cessazione dal servizio (cfr. art. 34 CCNL integrativo del 10 febbraio 2004).
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Ottavio Filograna
f.to Ottavio Filograna
00142 Roma – Via A. Ballarin. 42 – tel. 0651017741 fax 0651017739
e – mail: dcfineservuff1@inpdap.it
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DAL 1.1.2007
TABELLA A
Dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo (art. 20)
Nuova retribuzione di
Retribuzione di posizione
posizione mnima
minima contrattuale Incremento annuo
contrattuale unificata dal
unificata al 31.12.2005
1 gennaio 2007
Dirigente incarico struttura
10.655,43 2.890,65 13.546,08
complessa:area chirurgica
Dirigente incarico struttura
9.250,88 2.890,65 12.141,53
complessa: area medicina
Dirigente incarico struttura
8.557,93 2.890,65 11.448,58
complessa: area territorio
Dirigente incarico struttura
semplice o ex modulo funz. DPR 6.807,08 1.846,66 8.653,74
384/90
Dirigente incarico lett.c) art.27
3.446,04 789,49 4.235,53
CCNL 8.06.2000
Dirigente equiparato 2.374,32 789,49 3.163,81
Dirigente <5anni 0,00 0,00 0,00
TABELLA B
Dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo (art. 21)
Nuova retribuzione di
Retribuzione di posizione
posizione mnima
minima contrattuale Incremento annuo
contrattuale unificata dal
unificata al 31.12.2005
1 gennaio 2007
Dirigente inc.str.complessa Istituti
8.557,92 2.890,65 11.448,57
Zooprofilattici
Dirig.incarico str.complessa
8.557,92 2.890,65 11.448,57
territorio
Dirigente incarico str.semplice o ex
6.807,08 1.846,66 8.653,74
mod. funz. DPR 384/90
Dirigente incarico lett.c) art.27
3.446,04 789,49 4.235,53
CCNL 8.06.2000
Dirigente equiparato 2.374,32 789,49 3.163,81
Dirigente <5anni 0,00 0,00 0,00
00142 Roma – Via A. Ballarin. 42 – tel. 0651017741 fax 0651017739
e – mail: dcfineservuff1@inpdap.it
TABELLA C
Dirigenti Medici e Veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo (art. 22, comma 1)
Retribuzione di posizione Retribuzione di posizione
minima contrattuale minima contrattuale
Dirigenti Medici unificata dal 1 gennaio Dirigenti Veterinari unificata dal 1 gennaio
2007 (stessi valori stabiliti 2007 (stessi valori stabiliti
al 31.12.2003) al 31.12.2003)
Dirigente già
Dirig. già incarico struttura
3.507,14 inc.str.complessa Istituti 1.652,45
complessa:area chirurgica
Zooprofilattici
Dirig. già incarico struttura Dirig. già incarico
2.708,70 1.652,45
complessa:area medicina str.complessa territorio
Dirigente già incarico
Dirig. già incarico struttura
2.183,98 str.semplice o ex mod. 2.356,06
complessa:area territorio
funz. DPR 384/90
Dirig. già incarico str.semplice o ex Dirigente incarico lett.c)
2.568,43 0,00
modulo funz. DPR 384/90 art.27 CCNL 8.06.2000
Dirigente incarico lett.c) art.27
0,00 Dirigente equiparato 0,00
CCNL 8.06.2000
Dirigente equiparato 0,00
Dirigenti medici e Veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento (art. 22,comma2)
Retribuzione di posizione Retribuzione di posizione
minima contrattuale minima contrattuale
Dirigenti Medici unificata dal 1 gennaio Dirigenti Veterinari unificata dal 1 gennaio
2007 (stessi valori stabiliti 2007 (stessi valori stabiliti
al 31.12.2003) al 31.12.2003)
Dirig. già incarico struttura Dirig. già incarico
7.209,55 6.799,11
complessa:area chirurgica str.complessa territorio
Dirigente già incarico
Dirig. già incarico struttura
6.291,81 str.semplice o ex mod. 5.946,72
complessa:area medicina
funz. DPR 384/90
Dirig. già incarico struttura Dirigente incarico lett.c)
5.789,81 2.864,51
complessa:area territorio art.27 CCNL 8.06.2000
Dirig. già incarico str.semplice o ex
5.758,05 Dirigente equiparato 2.864,51
modulo funz. DPR 384/90
Dirigente incarico lett.c) art.27
3.709,26
CCNL 8.06.2000
Dirigente equiparato 3.709,26
00142 Roma – Via A. Ballarin. 42 – tel. 0651017741 fax 0651017739
e – mail: dcfineservuff1@inpdap.it
ALLEGATO 3
Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti Direzione Centrale
dell’Amministrazione TFS-TFR e Previdenza Complementare
Pubblica Ufficio I
Roma, 5 novembre 2008
AI DIRIGENTI GENERALI
CENTRALI
E COMPARTIMENTALI
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
CENTRALI AUTONOMI,
COMPARTIMENTALI E
PROVINCIALI
AI COORDINATORI GENERALI
DELLE CONSULENZE
LORO SEDI
NOTA OPERATIVA N.32
Oggetto: CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio
Sanitario Nazionale.
Parte normativa quadriennio 2006-2009.
Biennio economico 2006-2007.
In data 17 ottobre u.s. è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale della dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N. (Area dirigenziale III) relativo al quadriennio
normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 - 2007.
Il contratto si applica a tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, dipendenti :
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288;
- dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente
funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
115.
00142 Roma – Via A. Ballarin. 42 – tel. 0651017741 fax 0651017739
e – mail: dcfineservuff1@inpdap.it
Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
A seguito dell’adozione del DPCM 25 gennaio 2008 (pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2008, n.
48), con cui è stato reso esecutivo l’Accordo Stato Regioni del 15 novembre 2007, dalla data di
entrata in vigore del CCNL, è stata concretizzata l’istituzione della qualifica unica di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica, che, ove non diversamente specificato, è compresa nel ruolo sanitario.
Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano, sotto il profilo normativo ed economico, tutte le
norme previste dai CCNL vigenti alla data di entrata in vigore di quello di cui trattasi per la
disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo.
La struttura della retribuzione è quella prevista per i dirigenti dei quattro ruoli, fatta eccezione per
l’indennità di esclusività.
La retribuzione di posizione minima unificata è quella stabilita per i Dirigenti delle professioni
sanitarie (già provvisoriamente disciplinati dall’art. 41 CCNL integrativo 10 febbraio 2004) e del
ruolo amministrativo dai precedenti CCNL.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei quattro
ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed
orario unico, di cui all'art. 2 del CCNL 5 luglio 2006, è incrementato di €. 17,70 lordi mensili e dal 1°
febbraio 2007 di ulteriori €. 131,30 lordi mensili.
Dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.261,10 e dal 1° febbraio 2007 in € 41.968,00.
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti
con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 3, comma 1, CCNL 5 luglio 2006 è rideterminata
secondo i valori riportati nell’allegata tabella A.
Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la
retribuzione di posizione minima unificata di cui all’art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005,
confermata dall’art. 4 del CCNL 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti al 31 dicembre 2003
(vedi allegata tabella B).
Per i dirigenti del ruolo professionale e tecnico la retribuzione di posizione minima unificata è
rideterminata secondo i valori riportati nell’allegata tabella B.
Per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo la retribuzione di posizione minima
unificata è rideterminata secondo i valori riportati nell’allegata tabella C.
Tali incrementi non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente
assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione
storica.
00142 Roma – Via A. Ballarin. 42 – tel. 0651017741 fax 0651017739
e – mail: dcfineservuff1@inpdap.it
Si rammenta che sono utili ai fini IPS i seguenti elementi retributivi:
- stipendio tabellare comprensivo di I.I.S. (per 13 mensilità);
- R.I.A. ove acquisita –art. 35 CCNL 08.06.2000- (per 13 mensilità);
- retribuzione di posizione nelle componenti minima unificata e variabile in godimento (per 13
mensilità);
- assegno personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile di €. 6.837,88 (£. 13.240.000)
corrisposto ex art. 39, comma 1, CCNL 8.06.2000 ai dirigenti già di II livello del ruolo sanitario (per 13
mensilità);
- indennità di incarico di direzione di struttura complessa nelle misure previste dall’art. 41–comma 1-
CCNL 8.06.2000 del valore di €. 6.837,89 (£. 13.240.000) incrementabili anche gradualmente sino a
€. 9.432,05 (£.18.263.000) per 13 mensilità.
Tale indennità compete nella misura ridotta di €. 2.594,16 (£. 5.023.000) ai dirigenti del ruolo
sanitario di ex II livello con incarico di direzione di struttura complessa;
- indennità di esclusività del rapporto di lavoro corrisposta ex art. 5 CCNL 8.06.2000 per 13 mensilità
nelle seguenti misure annue lorde:
Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa: €. 16.523,52 (£. 31.994.000);
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza
professionale nel SSN superiore a quindici anni: €. 11.804,13 (£. 22.856.000);
Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza
professionale nel SSN tra cinque e quindici anni: €. 5.072,12 (£. 9.821.000);
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni: €. 1.497,72 (£. 2.900.000).
Ai fini TFR sono utili le stesse voci valutabili ai fini IPS nonché eventuali assegni ad personam , ove
spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto
della cessazione dal servizio (cfr. art. 34 CCNL integrativo del 10 febbraio 2004).
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Ottavio Filograna
f.to Ottavio Filograna
00142 Roma – Via A. Ballarin. 42 – tel. 0651017741 fax 0651017739
e – mail: dcfineservuff1@inpdap.it
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA UNIFICATA
TABELLA A
(retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro esclusivo)
Retribuzione di posizione Incremento Nuova retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata annuo minima contrattuale unificata
al 31 dicembre 2005 (euro) (euro) dal 1 gennaio 2007
(euro)
Dirigente incarico struttura 11.129,41 1.259,79 12.389,20
complessa
Dirigente incarico struttura 6.617,08 749,02 7.366,10
semplice o ex modulo
funzionale DPR 384/90
Dirigente incarico lett. C) 4.214,46 477,05 4.691,51
art. 27 CCNL 8.6.2000
Dirigente equiparato 3.666,54 477,05 4.143,59
Dirigente < 5anni 242,88 27,49 270,37
TABELLA B
(retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro non esclusivo)
Retribuzione di posizione Quota parte Retribuzione di posizione
fissa e variabile al utilizzata per il minima contrattuale
30.12.2003 tabellare unificata al
(euro) (euro) 31 dicembre 2003 -stessi
valori al 1.1.2007-
(euro)
Dirigente incarico struttura 9.713,32 5.578,82 4.134,50
complessa
Dirigente incarico struttura 8.122,89 5.578,82 2.544,07
semplice o ex modulo
funzionale DPR 384/90
Dirigente incarico lett. C) art. 6.903,46 5.578,82 1.324,64
27 CCNL 8.6.2000
Dirigente equiparato 6.903,46 5.578,82 1.324,64
00142 Roma – Via A. Ballarin. 42 – tel. 0651017741 fax 0651017739
e – mail: dcfineservuff1@inpdap.it
TABELLA C
(retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo)
Retribuzione di posizione Incremento Nuova retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata annuo minima contrattuale unificata
al 31 dicembre 2005 (euro) (euro) dal 1 gennaio 2007
(euro)
Dirigente incarico struttura 12.805,29 1.145,91 13.951,20
complessa
Dirigente incarico struttura 6.251,74 537,15 6.788,89
semplice o ex modulo
funzionale DPR 384/90
Dirigente incarico lett. C) 3.673,86 315,66 3.989,52
art. 27 CCNL 8.6.2000
Dirigente equiparato 3.292,50 315,66 3.608,16
Dirigente < 5anni 583,20 50,11 633,31
00142 Roma – Via A. Ballarin. 42 – tel. 0651017741 fax 0651017739
e – mail: dcfineservuff1@inpdap.it
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 1281/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.