Assegno per il nucleo familiare. Riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 67dell’11 marzo 2022. Chiarimenti
Cosa stabilisce il Messaggio INPS 1375/2023 riguardo al riesame delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare per lavoratori extracomunitari con familiari in Paesi terzi?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1375/2023 chiarisce le modalità di gestione delle richieste di riesame dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) per lavoratori cittadini di Paesi extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso unico di soggiorno, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2022. La normativa si applica ai casi in cui familiari risiedono in Paesi terzi (Paese di origine o altri Paesi non comunitari) e riguarda specificamente i lavoratori extracomunitari che desiderano estendere le prestazioni familiari a questi familiari.
Il punto cruciale è la distinzione tra due tipologie di richieste: le istanze di riesame di domande precedentemente respinte (o parzialmente accolte) possono essere accolte entro il termine di prescrizione quinquennale, previa verifica dei requisiti; al contrario, le richieste di riesame di domande già pienamente accolte per l'inserimento di nuovi componenti familiari devono essere considerate come "nuove domande" e non come riesame.
In pratica, se un lavoratore extracomunitario aveva già ottenuto l'ANF per alcuni familiari e successivamente chiede di includervi altri familiari alla luce della sentenza n. 67/2022, questa richiesta non può essere trattata come riesame della domanda precedente, bensì come una nuova istanza soggetta ai termini prescrizionali ordinari previsti dal DPR 797/1955. Questo significa che il rapporto giuridico relativo alla domanda originaria si considera esaurito e non può essere modificato retroattivamente.
L'aspetto rilevante per i professionisti è che le strutture territoriali INPS devono distinguere chiaramente tra riesame (per domande respinte) e nuova domanda (per l'ampliamento di nuclei già riconosciuti), applicando i diversi regimi prescrizionali e procedurali. Ciò comporta implicazioni significative sulla possibilità di ottenere arretrati e sulla tempistica di presentazione delle istanze.
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Riferimento normativo
Assegno per il nucleo familiare. Riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 67dell’11 marzo 2022. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-04-2023
Messaggio n. 1375
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare. Riconoscimento del diritto alla
prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese
extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo
o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese
terzo in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
67dell’11 marzo 2022. Chiarimenti
Con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022 l’Istituto ha fornito indicazioni amministrative in
applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022 - a seguito
delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 - relative
al diritto all’Assegno per il nucleo familiare (ANF), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ai
lavoratori extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso
unico di soggiorno, per i familiari residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo.
La citata circolare chiarisce che le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di
Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo
o di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa
considerarsi esaurito, potranno essere accolte dalle competenti Strutture territoriali
dell’Istituto, previa apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e verifica
della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell’ambito della
prescrizione quinquennale.
A tale riguardo, recentemente risultano presentate, da lavoratori extracomunitari titolari di
permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, domande di
Assegno per il nucleo familiare con le quali, a fronte di pregressa domanda già accolta per
familiari tutelati dalla normativa di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, si
chiede il riesame della stessa alla luce della sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale, al
fine dell’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti per i periodi già definiti con
provvedimento di pieno accoglimento.
Sul punto si ricorda quanto indicato nella circolare n. 95/2022 per le istanze di riesame della
domanda di ANF, laddove è precisato che tale riesame può essere proposto solo in relazione a
domande già respinte (o parzialmente accolte), in quanto riferite a soggetti non facenti parte
del nucleo familiare individuato secondo le disposizioni del citato articolo 2, nei termini di
decadenza.
Diversamente, nel caso in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una
domanda, già definita con provvedimento di pieno accoglimento, per l’inserimento di nuovi
componenti del nucleo familiare, la stessa deve intendersi come “nuova domanda” e gestita
nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, in quanto, nei casi definiti con provvedimento di pieno accoglimento
della domanda già avanzata dal richiedente, il rapporto con l’Istituto deve intendersi esaurito
in perfetta adesione con la domanda di parte.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si precisa, pertanto, che eventuali richieste di
riesame tese ad includere retroattivamente familiari non presenti nella domanda già
pienamente accolta, dovranno essere considerate e gestite come nuove domande di Assegno
per il nucleo familiare.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 1375/2023 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti del lavoro che assistono lavoratori extracomunitari nella rivendicazione dell'Assegno per il Nucleo Familiare con familiari residenti in Paesi terzi, in applicazione della sentenza Corte Costituzionale 67/2022 e delle sentenze CGUE C-302/2019 e C-303/2019. La normativa disciplina il riesame delle domande respinte, le nuove domande, i termini prescrizionali quinquennali, il permesso di soggiorno di lungo periodo e il permesso unico di soggiorno, nonché la gestione del nucleo familiare secondo l'articolo 2 del decreto-legge 69/1988.
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