Assegno per il nucleo familiare. Riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 67dell’11 marzo 2022. Chiarimenti
Assegno per il nucleo familiare. Riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 67dell’11 marzo 2022. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-04-2023
Messaggio n. 1375
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare. Riconoscimento del diritto alla
prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese
extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo
o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese
terzo in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
67dell’11 marzo 2022. Chiarimenti
Con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022 l’Istituto ha fornito indicazioni amministrative in
applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022 - a seguito
delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 - relative
al diritto all’Assegno per il nucleo familiare (ANF), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ai
lavoratori extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso
unico di soggiorno, per i familiari residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo.
La citata circolare chiarisce che le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di
Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo
o di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa
considerarsi esaurito, potranno essere accolte dalle competenti Strutture territoriali
dell’Istituto, previa apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e verifica
della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell’ambito della
prescrizione quinquennale.
A tale riguardo, recentemente risultano presentate, da lavoratori extracomunitari titolari di
permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, domande di
Assegno per il nucleo familiare con le quali, a fronte di pregressa domanda già accolta per
familiari tutelati dalla normativa di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, si
chiede il riesame della stessa alla luce della sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale, al
fine dell’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti per i periodi già definiti con
provvedimento di pieno accoglimento.
Sul punto si ricorda quanto indicato nella circolare n. 95/2022 per le istanze di riesame della
domanda di ANF, laddove è precisato che tale riesame può essere proposto solo in relazione a
domande già respinte (o parzialmente accolte), in quanto riferite a soggetti non facenti parte
del nucleo familiare individuato secondo le disposizioni del citato articolo 2, nei termini di
decadenza.
Diversamente, nel caso in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una
domanda, già definita con provvedimento di pieno accoglimento, per l’inserimento di nuovi
componenti del nucleo familiare, la stessa deve intendersi come “nuova domanda” e gestita
nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, in quanto, nei casi definiti con provvedimento di pieno accoglimento
della domanda già avanzata dal richiedente, il rapporto con l’Istituto deve intendersi esaurito
in perfetta adesione con la domanda di parte.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si precisa, pertanto, che eventuali richieste di
riesame tese ad includere retroattivamente familiari non presenti nella domanda già
pienamente accolta, dovranno essere considerate e gestite come nuove domande di Assegno
per il nucleo familiare.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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