Indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. Istanze di riesame
Indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. Istanze di riesame
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-04-2023
Messaggio n. 1379
Allegati n.1
OGGETTO: Indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n.
50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in
favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un
contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021.
Istanze di riesame
1. Premessa
L’articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un’indennità una tantum pari a 550
euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a
tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021.
In particolare, la citata disposizione al comma 1 stabilisce che l’indennità in argomento sia
riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di
un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non
interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a
sette settimane e non superiori a venti settimane.
Con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in
materia di indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50/2022, alla
quale si rinvia per ulteriori dettagli sulla disciplina della misura.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire
una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle
incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative
motivazioni sono consultabili sia da parte degli Istituti di Patronato sia da parte del cittadino
con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS), accedendo alla sezione
del sito www.inps.it denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
raggiungibile a partire dalla home page attraverso il motore di ricerca oppure seguendo il
percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” >
selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni
non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; infine, dopo il login, selezionare la prestazione
“Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.
Gli stati di lavorazione, gli esiti e le eventuali motivazioni di reiezione della domanda sono
disponibili nella sezione “Le mie richieste” cliccando su “Dati della domanda”; il provvedimento
con l’esito e le eventuali motivazioni sono, inoltre, presenti nel provvedimento disponibile nella
sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione
centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di
eventuali riesami presentati da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per
non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti,
nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi.
2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle
domande respinte dell’indennità
A seguito della gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di
istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio, si riporta il dettaglio delle
motivazioni di reiezione dell’indennità in argomento e si indica la documentazione richiesta al
soggetto interessato qualora presenti richiesta di riesame a seguito della reiezione della
domanda (Allegato n. 1).
Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 120 giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se
successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante
produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.
Nello specifico, l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Richiedi riesame”
disponibile nella sezione “Dati della domanda” accessibile come indicato nel precedente
paragrafo.
La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della
documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.
3. Indirizzi amministrativi sui riesami
Come indicato in premessa, l’indennità una tantum in oggetto è destinata ai lavoratori
dipendenti di aziende private e titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico
verticale nell’anno 2021 che abbiano svolto periodi non interamente lavorati di almeno un
mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a
venti settimane.
Considerati i provvedimenti di reiezione adottati dall’Istituto, il soggetto interessato può
proporre istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli
automatici e il rispetto dei requisiti normativamente previsti, così come illustrati nella citata
circolare n. 115/2022.
In particolare, in caso di reiezione della domanda per mancata o errata valorizzazione dei
periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente
non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, le Strutture territoriali
dell’INPS potranno dare corso a un esito favorevole del riesame anche sulla base della
documentazione prodotta dall’interessato.
Dall’analisi delle reiezioni generate all’esito dei controlli automatizzati effettuati centralmente,
inoltre, è emerso che per molti lavoratori il rapporto di lavoro è stato indicato nei flussi
UniEmens come lavoro a tempo parziale orizzontale, e analoga indicazione è presente anche
nelle Comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro trasmesse al Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali (UNILAV), quando presenti, esaminate centralmente.
Si evidenzia, tuttavia, che, dall’analisi effettuata a campione, dalla casistica rientrante in
questa fattispecie è emerso che nel periodo oggetto di verifica (anno 2021) sono presenti nelle
denunce contributive periodi di sospensione dell’attività lavorativa esposti in un determinato
intervallo temporale dell’anno che sembrerebbero più correttamente caratterizzare la
fattispecie di rapporto di lavoro a tempo parziale misto, in quanto le suddette sospensioni della
prestazione sono denunciate ricorrentemente ogni anno nei medesimi periodi.
In questi casi l’istruttoria della Struttura territorialmente competente dovrà concentrarsi
sull’esame della documentazione prodotta dal lavoratore (ad esempio, contratto di lavoro) per
verificare se dalla stessa emerga un’articolazione della prestazione e una modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa propria del contratto di lavoro part-time misto, cioè con
prestazione a orario pieno (o a orario ridotto) solo in determinati periodi dell’anno e
sospensione dell’attività nei restanti periodi.
In altri casi è altresì emerso dalle verifiche, che pur avendo i datori di lavoro inquadrato i
lavoratori con la qualifica di lavoratore a tempo parziale verticale, le denunce UniEmens non
sono state sempre trasmesse, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, secondo le
modalità definite dall’Istituto con la specifica codifica prevista per le sospensioni in ragione del
part-time.
Pertanto, all’esito della suddetta attività istruttoria, la Struttura territoriale dovrà chiedere al
datore di lavoro la regolarizzazione dei flussi interessati, sia per la tipologia del rapporto di
lavoro part-time denunciato che per la corretta valorizzazione dei periodi di sospensione
dell’attività in ragione del part-time, secondo le indicazioni fornite con circolare n. 74 del 4
maggio 2021.
Laddove la Struttura territoriale competente per il riesame dell’indennità una tantum in oggetto
sia diversa da quella competente per matricola aziendale, la prima avrà cura di inoltrare l’esito
dell’istruttoria alla seconda, affinché quest’ultima possa attivare il canale di comunicazione con
il datore di lavoro per la correzione dei flussi UniEmens.
Inoltre, il citato articolo 2-bis, comma 1, prevede - quale ulteriore requisito di accesso
all’indennità - che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di
altro rapporto di lavoro dipendente – a esclusione di quelli a tempo parziale ciclico verticale -
né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, si evidenzia che il lavoratore è da intendersi
percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui - alla data di presentazione della domanda di
indennità una tantum - sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a
seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore
a sei mesi.
Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il lavoratore non deve essere titolare di
un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda, come
individuati al paragrafo 1 della citata circolare n. 115/2022.
Si precisa, inoltre, che:
in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati”
deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla
sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere.
Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro;
considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei
lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (espresso in
settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
(espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende, per i primi, un
arco temporale pari a quattro settimane mentre, per i secondi, un periodo pari a ventisei
giorni.
Infine, si evidenzia che, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo,
una settimana non interamente lavorata corrisponde a sei giorni non lavorati, quindi, sette
settimane sono quarantadue giorni, mentre venti settimane corrispondono a centoventi giorni.
I requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti contemporaneamente in almeno un rapporto
di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 con il medesimo datore di lavoro,
qualora il lavoratore ne avesse più di uno.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE Allegato n. 1
Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico verticale
DOCUMENTAZIONE DA
PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
RIESAME
(DA ALLEGARE)
Essere lavoratori dipendenti di aziende Contratto e/o buste paga da cui
private. Non risulta essere lavoratore dipendente di aziende si evinca la titolarità del rapporto
1.1 Essere titolari di un contratto di lavoro a private e/o titolare di un contratto di lavoro a tempo di lavoro a tempo parziale ciclico
tempo parziale ciclico verticale nell’anno parziale ciclico verticale nell’anno 2021. verticale con aziende private
2021. nell’anno 2021, e il rispetto dei
requisiti previsti.
Contratto e/o buste paga da cui
si evinca la titolarità del rapporto
Avere svolto periodi non interamente Non risulta avere svolto periodi non interamente
di lavoro a tempo parziale ciclico
1.2 lavorati di almeno un mese in via lavorati di almeno un mese in via continuativa nell’anno
verticale con aziende private
continuativa nell’anno 2021. 2021.
nell’anno 2021, e il rispetto dei
requisiti previsti.
1
Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico verticale
DOCUMENTAZIONE DA
PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
RIESAME
(DA ALLEGARE)
Contratto e/o buste paga da cui
Avere svolto periodi non interamente Non risulta avere svolto periodi non interamente si evinca la titolarità del rapporto
lavorati complessivamente non inferiori a lavorati complessivamente non inferiori a sette di lavoro a tempo parziale ciclico
1.3
sette settimane e non superiori a venti settimane e non superiori a venti settimane nell’anno verticale con aziende private
settimane nell’anno 2021. 2021. nell’anno 2021, e il rispetto dei
requisiti previsti.
Comunicazione circa la
cessazione del rapporto di lavoro
dipendente, integrata con
Non essere titolari di altro rapporto di Risulta titolare di altro rapporto di lavoro dipendente
documentazione a comprova
lavoro dipendente ad esclusione del ad esclusione del rapporto di lavoro part time ciclico
1.4 (copia della lettera di dimissioni
rapporto di lavoro part time ciclico verticale, alla data prevista dalla normativa di
o di licenziamento o ultima busta
verticale. riferimento.
paga da cui si evince la data di
cessazione del rapporto di
lavoro).
2
Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico verticale
DOCUMENTAZIONE DA
PRODURRE PER EVENTUALE
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
RIESAME
(DA ALLEGARE)
Non essere percettori della Nuova Risulta essere percettore della Nuova prestazione di
1.5 prestazione di Assicurazione Sociale per Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) alla data -
l’Impiego (NASpI). prevista dalla normativa di riferimento.
Non essere titolari di trattamento Risulta titolare di un trattamento pensionistico alla
1.6 -
pensionistico. data prevista dalla normativa di riferimento.
3
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