Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1379/2023

Indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. Istanze di riesame

Pubblicato: 12/04/2023 In vigore dal: 12/04/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. Istanze di riesame

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 13-04-2023 Messaggio n. 1379 Allegati n.1 OGGETTO: Indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. Istanze di riesame 1. Premessa L’articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un’indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. In particolare, la citata disposizione al comma 1 stabilisce che l’indennità in argomento sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50/2022, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli sulla disciplina della misura. La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sia da parte degli Istituti di Patronato sia da parte del cittadino con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS), accedendo alla sezione del sito www.inps.it denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page attraverso il motore di ricerca oppure seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; infine, dopo il login, selezionare la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. Gli stati di lavorazione, gli esiti e le eventuali motivazioni di reiezione della domanda sono disponibili nella sezione “Le mie richieste” cliccando su “Dati della domanda”; il provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni sono, inoltre, presenti nel provvedimento disponibile nella sezione “Ricevute e provvedimenti”. Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami presentati da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi. 2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte dell’indennità A seguito della gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio, si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità in argomento e si indica la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora presenti richiesta di riesame a seguito della reiezione della domanda (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione. Nello specifico, l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Richiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda” accessibile come indicato nel precedente paragrafo. La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della documentazione attraverso il link “Allega documentazione”. 3. Indirizzi amministrativi sui riesami Come indicato in premessa, l’indennità una tantum in oggetto è destinata ai lavoratori dipendenti di aziende private e titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che abbiano svolto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Considerati i provvedimenti di reiezione adottati dall’Istituto, il soggetto interessato può proporre istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti normativamente previsti, così come illustrati nella citata circolare n. 115/2022. In particolare, in caso di reiezione della domanda per mancata o errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, le Strutture territoriali dell’INPS potranno dare corso a un esito favorevole del riesame anche sulla base della documentazione prodotta dall’interessato. Dall’analisi delle reiezioni generate all’esito dei controlli automatizzati effettuati centralmente, inoltre, è emerso che per molti lavoratori il rapporto di lavoro è stato indicato nei flussi UniEmens come lavoro a tempo parziale orizzontale, e analoga indicazione è presente anche nelle Comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro trasmesse al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UNILAV), quando presenti, esaminate centralmente. Si evidenzia, tuttavia, che, dall’analisi effettuata a campione, dalla casistica rientrante in questa fattispecie è emerso che nel periodo oggetto di verifica (anno 2021) sono presenti nelle denunce contributive periodi di sospensione dell’attività lavorativa esposti in un determinato intervallo temporale dell’anno che sembrerebbero più correttamente caratterizzare la fattispecie di rapporto di lavoro a tempo parziale misto, in quanto le suddette sospensioni della prestazione sono denunciate ricorrentemente ogni anno nei medesimi periodi. In questi casi l’istruttoria della Struttura territorialmente competente dovrà concentrarsi sull’esame della documentazione prodotta dal lavoratore (ad esempio, contratto di lavoro) per verificare se dalla stessa emerga un’articolazione della prestazione e una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa propria del contratto di lavoro part-time misto, cioè con prestazione a orario pieno (o a orario ridotto) solo in determinati periodi dell’anno e sospensione dell’attività nei restanti periodi. In altri casi è altresì emerso dalle verifiche, che pur avendo i datori di lavoro inquadrato i lavoratori con la qualifica di lavoratore a tempo parziale verticale, le denunce UniEmens non sono state sempre trasmesse, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, secondo le modalità definite dall’Istituto con la specifica codifica prevista per le sospensioni in ragione del part-time. Pertanto, all’esito della suddetta attività istruttoria, la Struttura territoriale dovrà chiedere al datore di lavoro la regolarizzazione dei flussi interessati, sia per la tipologia del rapporto di lavoro part-time denunciato che per la corretta valorizzazione dei periodi di sospensione dell’attività in ragione del part-time, secondo le indicazioni fornite con circolare n. 74 del 4 maggio 2021. Laddove la Struttura territoriale competente per il riesame dell’indennità una tantum in oggetto sia diversa da quella competente per matricola aziendale, la prima avrà cura di inoltrare l’esito dell’istruttoria alla seconda, affinché quest’ultima possa attivare il canale di comunicazione con il datore di lavoro per la correzione dei flussi UniEmens. Inoltre, il citato articolo 2-bis, comma 1, prevede - quale ulteriore requisito di accesso all’indennità - che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente – a esclusione di quelli a tempo parziale ciclico verticale - né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, si evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui - alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum - sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi. Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda, come individuati al paragrafo 1 della citata circolare n. 115/2022. Si precisa, inoltre, che: in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro; considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (espresso in settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende, per i primi, un arco temporale pari a quattro settimane mentre, per i secondi, un periodo pari a ventisei giorni. Infine, si evidenzia che, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a sei giorni non lavorati, quindi, sette settimane sono quarantadue giorni, mentre venti settimane corrispondono a centoventi giorni. I requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti contemporaneamente in almeno un rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 con il medesimo datore di lavoro, qualora il lavoratore ne avesse più di uno. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 LEGENDA ESITI DI REIEZIONE Allegato n. 1 Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico verticale DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE RIESAME (DA ALLEGARE) Essere lavoratori dipendenti di aziende Contratto e/o buste paga da cui private. Non risulta essere lavoratore dipendente di aziende si evinca la titolarità del rapporto 1.1 Essere titolari di un contratto di lavoro a private e/o titolare di un contratto di lavoro a tempo di lavoro a tempo parziale ciclico tempo parziale ciclico verticale nell’anno parziale ciclico verticale nell’anno 2021. verticale con aziende private 2021. nell’anno 2021, e il rispetto dei requisiti previsti. Contratto e/o buste paga da cui si evinca la titolarità del rapporto Avere svolto periodi non interamente Non risulta avere svolto periodi non interamente di lavoro a tempo parziale ciclico 1.2 lavorati di almeno un mese in via lavorati di almeno un mese in via continuativa nell’anno verticale con aziende private continuativa nell’anno 2021. 2021. nell’anno 2021, e il rispetto dei requisiti previsti. 1 Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico verticale DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE RIESAME (DA ALLEGARE) Contratto e/o buste paga da cui Avere svolto periodi non interamente Non risulta avere svolto periodi non interamente si evinca la titolarità del rapporto lavorati complessivamente non inferiori a lavorati complessivamente non inferiori a sette di lavoro a tempo parziale ciclico 1.3 sette settimane e non superiori a venti settimane e non superiori a venti settimane nell’anno verticale con aziende private settimane nell’anno 2021. 2021. nell’anno 2021, e il rispetto dei requisiti previsti. Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, integrata con Non essere titolari di altro rapporto di Risulta titolare di altro rapporto di lavoro dipendente documentazione a comprova lavoro dipendente ad esclusione del ad esclusione del rapporto di lavoro part time ciclico 1.4 (copia della lettera di dimissioni rapporto di lavoro part time ciclico verticale, alla data prevista dalla normativa di o di licenziamento o ultima busta verticale. riferimento. paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). 2 Lavoratori dipendenti a tempo parziale ciclico verticale DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE RIESAME (DA ALLEGARE) Non essere percettori della Nuova Risulta essere percettore della Nuova prestazione di 1.5 prestazione di Assicurazione Sociale per Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) alla data - l’Impiego (NASpI). prevista dalla normativa di riferimento. Non essere titolari di trattamento Risulta titolare di un trattamento pensionistico alla 1.6 - pensionistico. data prevista dalla normativa di riferimento. 3

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