Indennità una tantum di cui all’articolo 19, commi 11, 13 e 14, del decreto-legge n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, in favore di alcune categorie di lavoratori. Istanze di riesame
Indennità una tantum di cui all’articolo 19, commi 11, 13 e 14, del decreto-legge n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, in favore di alcune categorie di lavoratori. Istanze di riesame
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14-04-2023
Messaggio n. 1389
Allegati n.1
OGGETTO: Indennità una tantum di cui all’articolo 19, commi 11, 13 e 14, del
decreto-legge n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 175/2022, in favore di alcune categorie di lavoratori. Istanze di
riesame
1. Premessa
L’articolo 19, commi 11, 13 e 14, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertivo,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ha previsto il riconoscimento - previa
domanda all’INPS da parte dell’interessato - di un’indennità una tantum di importo pari a 150
euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del
codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca;
stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore
agricolo;
iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in
materia di indennità una tantum di importo pari a 150 euro prevista dal D.L. n. 144/2022, alla
quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di
lavoratori.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire
una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle
incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. L’esito della domanda e le relative
motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non
pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il
motore di ricerca oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora
Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni
non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, sarà necessario
selezionare la prestazione d’interesse e accedere alla sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione
centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di
eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere
superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le
indicazioni per la gestione dei medesimi.
2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande
respinte
A seguito della gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di
istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle
motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori che
devono presentare domanda all’INPS, elencate in premessa, e la documentazione richiesta al
soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame a seguito della reiezione della
domanda (Allegato n. 1). Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di
riesame è di 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero
dalla conoscenza della reiezione, se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento
di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.
Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto
“Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la
funzione “Allega documentazione”, di produrre i documenti previsti per il riesame.
3. Chiarimenti sui requisiti di accesso all’indennità una tantum
Considerati i provvedimenti di reiezione addottati dall’Istituto in materia di indennità una
tantum di cui all’articolo 19, commi 11, 13 e 14, del D.L. n. 144/2022, il soggetto interessato
può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della
domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il
rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n.
127 del 16 novembre 2022 e di seguito riepilogati.
3.1 Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca
L’articolo 19, comma 11, del D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una
tantum di importo pari a 150 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, ai dottorandi e agli assegnisti
di ricerca, che possono fare valere i seguenti requisiti:
- i relativi contratti siano attivi alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 50/2022;
- non titolarità, alla medesima data del 18 maggio, di trattamenti pensionistici di cui
all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022;
- un reddito, per l’anno 2021, derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro.
Con specifico riferimento alla categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, verranno fornite
successive istruzioni con separato e apposito messaggio, all’esito del riesame centralizzato in
corso, per risolvere la criticità circa l’assenza dell’informazione relativa alla presenza di un
contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dalla normativa di riferimento, che ha
comportato la reiezione delle relative domande.
3.2 Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
L’articolo 19, comma 13, del D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una
tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e
intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. In tale platea sono ricompresi
anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono possedere i seguenti
requisiti:
- avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più
rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Si
precisa che il requisito delle 50 giornate è soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga
raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo
determinato e intermittenti, riferite sia al settore agricolo che non agricolo e che, in caso di
cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell’anno 2021 utili al raggiungimento
del requisito, l’indennità risulta indebita e deve essere restituita;
- un reddito, per l’anno 2021, derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a
20.000 euro.
Si ricorda che, per tale categoria di lavoratori, il pagamento da parte dell’INPS è residuale, su
domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal
datore di lavoro.
3.3 Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
L’articolo 19, comma 14, del D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una
tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti
al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS).
Ai fini dell’accesso all’indennità in commento, detti lavoratori, nell’anno 2021, devono avere
almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e devono fare valere, per il
medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore
a 20.000 euro.
Si ricorda che il pagamento da parte dell’INPS, per i lavoratori dipendenti iscritti al FPLS, è
residuale, su domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove
spettante, dal datore di lavoro.
4. Indennità una tantum a favore dei beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL
per il mese di novembre 2022. Chiarimenti al paragrafo 1, Sezione I, Parte III, della
circolare n. 127/2022
Con riferimento a quanto illustrato al paragrafo 1 della Sezione I della Parte III della circolare
n. 127/2022, si precisa che, laddove si fa riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022
di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una
tantum di 150 euro, deve intendersi che il requisito di accesso alla predetta indennità una
tantum è l’avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle richiamate indennità di
disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito
dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno
percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150
euro”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Essere lavoratori titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si
Non risulta lavoratore titolare di rapporti
continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o evinca il rapporto di collaborazione coordinata e
di collaborazione coordinata e
1.1 rapporti di dottorando o assegnista di continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o il rapporto di
continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o
ricerca alla data prevista dalla dottorando o assegnista di ricerca, alla data prevista dalla
dottorandi e assegnisti di ricerca.
normativa di riferimento. normativa di riferimento.
Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta
Avere un reddito derivante da Risulta avere un reddito derivante da
2021 derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e
rapporti di collaborazione coordinata rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o da dottorando o
e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o
2.1 assegno di ricerca, come da Certificazione unica rilasciata
o da dottorando o assegnista di come dottorando o come assegnista di
dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo
ricerca non superiore a 20.000 euro ricerca, per l’anno 2021, pari o superiore
della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi
per l’anno di imposta 2021. a 20.000 euro.
PF 2022 (anno di imposta 2021).
1
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Risulta titolare di un trattamento
Non essere titolari di trattamento
3.1 pensionistico incompatibile alla data -
pensionistico.
prevista dalla normativa di riferimento.
Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità
6.1 -
prevista dal DL 144/22. prevista dal DL 144/22.
2
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Avere svolto l’attività lavorativa per Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si
Non risulta aver svolto l’attività lavorativa
almeno 50 giornate nel 2021, anche evinca la titolarità del rapporto di lavoro con qualifica di
per almeno 50 giornate nel 2021, anche
1.1 riferite a più contratti, come stagionale e/o tempo determinato e/o intermittente di
riferite a più contratti, come lavoratore
1.2 lavoratore stagionale, e/o tempo durata complessiva pari ad almeno cinquanta giornate nel
stagionale e/o tempo determinato e/o
determinato e/o intermittente. periodo previsto dalla normativa di riferimento, sia nel
intermittente.
settore agricolo che non agricolo.
Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta
Avere un reddito derivante dai 2021 derivanti dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo
Risulta aver avuto nell'anno 2021 un
rapporti di lavoro stagionali e/o determinato e/o intermittenti, come da Certificazione
2.1 reddito derivante dai rapporti di lavoro
tempo determinato e/o intermittenti unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione
2.2 stagionali e/o tempo determinato e/o
non superiori a 20.000 euro per l’anno data e protocollo della eventuale trasmissione della
intermittenti superiore a 20.000 euro.
2021. dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021)
e/o copia della CU.
Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità
2.1 -
prevista dal DL 144/22. prevista dal DL 144/22.
3
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Comunicazione dell'attività svolta e del numero delle
Aver maturato almeno cinquanta Non risulta aver maturato almeno giornate lavorate allegando copia del/dei contratto/i di
giornate di contribuzione versata nel cinquanta giornate di contribuzione lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con
1.1
Fondo pensione lavoratori dello versata al Fondo pensione lavoratori contratto intermittente delle buste paga, relative ad
spettacolo nel corso dell’anno 2021. dello spettacolo nel corso dell'anno 2021. attività dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla
normativa di riferimento.
Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta
Risulta avere un reddito derivante da 2021 derivanti dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo
Avere un reddito derivante dai rapporti come lavoratore iscritto al determinato e/o intermittenti, come da Certificazione
2.1 suddetti rapporti non superiore a Fondo pensioni lavoratori dello unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione
20.000 euro per l’anno 2021. Spettacolo superiore a 20.000 euro per data e protocollo della eventuale trasmissione della
l’anno 2021. dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021)
e/o copia della CU.
Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità
3.1 -
prevista dal DL 144/22. prevista dal DL 144/22.
4
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