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Messaggio INPS 14/2019

Cessione del quinto delle pensioni. Decreto 21 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il primo trimestre 2019

Pubblicato: 02/01/2019 In vigore dal: 02/01/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Cessione del quinto delle pensioni. Decreto 21 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il primo trimestre 2019

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 03-01-2019 Messaggio n. 14 OGGETTO: Cessione del quinto delle pensioni. Decreto 21 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il primo trimestre 2019 Con il decreto 21 dicembre 2018 il Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d’Italia ed in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019. Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° gennaio 2019 – 31 marzo 2019) sono i seguenti: Classi d’importo in euro Tassi medi Tassi soglia usura Fino a 15.000 11,65 18,5625 Oltre i 15.000 8,43 14,5375 Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue: TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG) Classe di importo del prestito Classi di età Fino a 15.000 € Oltre 15.000 € Fino a 59 anni 8,64 7,03 60-64 9,44 7,83 65-69 10,24 8,63 70-74 10,94 9,33 75-79 11,74 10,13 (*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento. Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2019. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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