Rapporti di apprendistato. Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015. Precisazioni in merito al regime contributivo applicabile
Rapporti di apprendistato. Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015. Precisazioni in merito al regime contributivo applicabile
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 10-04-2019
Messaggio n. 1478
OGGETTO: Rapporti di apprendistato. Trasformazione del contratto di
apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato
professionalizzante ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n.
81/2015. Precisazioni in merito al regime contributivo applicabile
1. Premessa
Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile
ai rapporti di apprendistato professionalizzante nell’ipotesi in cui detti apprendisti risultino alle
dipendenze di un datore di lavoro che occupi un numero di addetti pari o inferiore a nove, nel
caso in cui quest’ultimo si sia avvalso della possibilità prevista dall’articolo 43, comma 9, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Preliminarmente, si rammenta che il contratto di apprendistato si configura come un contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 41, comma 1, del D.lgs n. 81/2015)
connotato dall’obbligo, posto a carico del datore di lavoro, di impartire la formazione idonea a
consentire all’apprendista di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del
lavoro e a conseguire una qualificazione professionale.
L’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, che disciplina il contratto di “apprendistato per la qualifica e
il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore” (di seguito apprendistato di primo livello), al comma 9
dispone che “successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai
sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria
superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile
la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata
massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata
dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5”.
La norma da ultimo richiamata, che ripropone con lievi modifiche quanto già era previsto
dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, consente di
trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato
professionalizzante allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.
Ciò considerato, si rileva che il testuale riferimento alla “trasformazione del contratto” implica
la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di
primo livello e l’apprendistato professionalizzante e, in particolare, un prolungamento del
periodo di formazione, già ricevuta dal lavoratore nel lasso temporale di durata del contratto di
apprendistato di primo livello, affinché possa acquisire la qualificazione professionale ai fini
contrattuali.
2. Regime contributivo applicabile
Le istruzioni in materia di regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato sono
state illustrate, da ultimo, con la circolare n. 108/2018.
Per quanto di interesse, per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove, l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dispone che la “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei
medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente
ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel
primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo
anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.
Con la citata circolare l’Istituto ha altresì precisato che, per le assunzioni effettuate a decorrere
dal 24 settembre 2015 con contratto di apprendistato di primo livello da datori di lavoro che
occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota contributiva a
carico del datore di lavoro per gli anni di contratto successivi al secondo è pari al 5% della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in applicazione degli incentivi previsti alle lettere b)
e c) del primo comma dell’articolo 32 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
La riduzione di aliquota contributiva in argomento, secondo il dato letterale della citata legge
n. 296/2006, è riconosciuta “in ragione dell’anno di vigenza del contratto”. La norma precisa
altresì che negli anni di contratto successivi al secondo si applica l’aliquota del 10%.
Tenuto conto del quadro normativo da ultimo richiamato e considerato che la trasformazione
del contratto prevista dall’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015 non comporta la
costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro
subordinato stipulato tra le parti, l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n.
296/2006 - per le assunzioni in apprendistato operate da datori di lavoro che occupano alle
proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove - trova applicazione
limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.
Successivamente, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo
43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è
pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI
nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi
interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs n.
148/2015, infine, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle
aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di
solidarietà.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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