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Messaggio INPS 1494/2022

Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2022

Pubblicato: 03/04/2022 In vigore dal: 03/04/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2022

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 04-04-2022 Messaggio n. 1494 OGGETTO: Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2022 1. Premessa L’Istituto ogni anno per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali mette a disposizione, fra i servizi online al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, accedendo alla sezione “Prestazioni e Servizi” del sito istituzionale www.inps.it, con una fra le seguenti credenziali: SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CIE (Carta di Identità Elettronica); CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Si rammenta che il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. “isopensioni” ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata. Pertanto, la pubblicazione del certificato di pensione non viene effettuata per le seguenti categorie di prestazione: 027-VOCRED; 028-VOCOOP; 029-VOESO; 143-APESOCIAL; 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 198-VESO33; 199-VESO92. L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato. Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato di pensione conterrà le sole informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale. 2. Certificato di pensione 2022. Novità e caratteristiche Il certificato viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute. In particolare, il certificato di pensione fornisce i criteri di calcolo della perequazione automatica che, per l’anno 2022, hanno determinato i nuovi importi derivanti dall’applicazione dell’indice di perequazione provvisorio per il 2022 (determinato in misura pari a + 1,7% dal decreto 17 novembre 2021 del ministero dell’Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come precisato con la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022). Inoltre, il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche: importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente); eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano); importo delle singole trattenute fiscali; eventuali detrazioni di imposta applicate. Si rammenta che, come illustrato nella circolare n. 33/2022, dalla rata di marzo 2022 sono state applicate le novità in materia di calcolo di tassazione ai fini IRPEF, detrazioni per reddito, detrazioni per carichi di famiglia, trattamenti di famiglia. Al contempo, dalla medesima rata di marzo 2022, sono state sospese le misure non più spettanti in base alle suddette novità derivanti dalla normativa vigente (cfr. la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), e il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230). Per dare evidenza a tali novità sono state create delle apposite avvertenze nel corpo del testo del certificato di pensione. Nei casi previsti dalla legge, viene riportato l’importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro. Nel certificato di pensione vengono, inoltre, riportati specifici avvisi sia per ricordare ai titolari delle pensioni anticipate di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il peculiare regime di incumulabilità che comporta l’obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro ai fini della sospensione, sia l’obbligo in capo ai soggetti dichiarati irreperibili di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente (cfr. l’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e l’art. 6 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). Viene anche riportata l’informazione relativa all’erogazione della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) qualora corrisposta per l’anno corrente. Tenuto conto che, a decorrere dal 2021, il certificato di pensione, a seguito delle implementazioni effettuate, è messo a disposizione in modalità dinamica, le informazioni rese sono allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta. Pertanto, sarà possibile ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno e verrà aggiornato in base alle informazioni disponibili in archivio alla data di richiesta del certificato stesso. Infine, per i certificati relativi agli ultimi 5 anni sarà messa a disposizione una versione statica storicizzata consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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