Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208
Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 03-01-2019
Messaggio n. 15
OGGETTO: Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività
commerciale. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre
2015, n. 208
L’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28
dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato per i soggetti che
possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 e ss. del medesimo
articolo, cessi di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono
venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.
Le indicazioni operative per l’applicazione del regime agevolato in argomento sono state fornite
con le circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.
Nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che
hanno consentito l’applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare
il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene
ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita
dei requisiti o della domanda di uscita.
Con il presente messaggio si rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al
termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il
predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime
ordinario.
Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31
dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno
medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo.
Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all’Istituto la
propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti,
con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il
messaggio n. 1035/2015.
In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del
medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno
determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1°
gennaio dell’anno successivo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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