Quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti.
Quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 16-04-2019
Messaggio n. 1551
OGGETTO: Quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata
introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti.
Premessa
Facendo seguito alla circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, con il presente messaggio si fornisce
una raccolta di risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in
materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1. Pensione quota 100 (articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019)
1.1 Personale militare delle Forze armate, personale delle Forze di polizia e di polizia
penitenziaria, personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale
della Guardia di finanza
Quesito
Possibilità di accedere alla pensione quota 100 per i soggetti che abbiano svolto attività
lavorativa con qualifica diversa da quella di militare delle Forze armate, di personale delle
Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e di personale della Guardia di finanza. Possibilità per tali soggetti di valorizzare la
contribuzione versata o accreditata per lo svolgimento dell’attività lavorativa con la qualifica di
militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di
finanza.
Chiarimento
I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle
Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza non
possono accedere alla pensione quota 100. I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività
lavorativa non rivestendo lo status di “militare” o equiparato, possono accedere alla pensione
quota 100 anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette
qualifiche, qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento
pensionistico.
1.2 Titolari di trattamento pensionistico tabellare o di pensione di guerra
Quesito
Possibilità per i titolari di un trattamento pensionistico tabellare o di una pensione di guerra di
conseguire la pensione quota 100 anche con il cumulo dei periodi assicurativi.
Chiarimento
I titolari di un trattamento pensionistico tabellare, conseguito durante il servizio di leva, e i
titolari di una pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita, possono accedere alla
pensione quota 100 anche cumulando i periodi assicurativi.
1.3 Verifica del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità
Quesito
Possibilità, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per il diritto
alla pensione di anzianità, di valorizzare la contribuzione accreditata durante i periodi di
percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero di
valorizzare la contribuzione versata o accreditata presso tutte le forme previdenziali in caso di
cumulo dei periodi assicurativi.
Chiarimento
La contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di nuova
assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) è utile per il perfezionamento del requisito
contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35
anni utili per la pensione di anzianità. Infatti, ai fini del perfezionamento di tale ultimo
requisito non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio,
periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
In caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di
contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati deve essere
verificato tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme
previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, un soggetto con 35
anni di contribuzione presso il FPLD, di cui 3 anni relativi a periodi di malattia e NASpI, e
successivi 3 anni di contribuzione presso la CTPS, ha perfezionato il requisito contributivo per
la pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, avendo maturato 38 anni di
contributi, di cui 35 anni - 32 anni presso il FPLD e 3 anni presso la CTPS - utili per la
pensione di anzianità al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione).
1.4 Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione (articolo 1, comma
23, della legge n. 335/1995)
Quesito
Possibilità di cumulare i periodi assicurativi e contestualmente optare per il sistema di calcolo
contributivo della pensione quota 100 anche in una sola delle gestioni interessate al cumulo.
Chiarimento
Ai fini dell’esercizio della facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione
quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, occorre che l’interessato, in possesso dei
prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi,
di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la
facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo.
1.5 Titolari di indennità c.d. APE sociale
Quesito
Possibilità per i titolari di indennità c.d. APE sociale di accedere alla pensione quota 100.
Chiarimento
L’APE sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o
all’estero. Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017 “nelle ipotesi in cui il
soggetto - beneficiario di APE sociale - divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto
l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione”. Ciò posto, il titolare di c.d. APE
sociale può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta
pensione non può più percepire l’indennità c.d. APE sociale.
1.6 Titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)
Quesito
Possibilità per i titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di accedere
alla pensione quota 100.
Chiarimento
L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) è incompatibile con la percezione della
pensione quota 100. Qualora nella fase di erogazione dell’APE il beneficiario presenti domanda
di pensione quota 100, trovano applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 8 della
circolare n. 28/2018.
1.7 Soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto ad altro trattamento
pensionistico
Quesito
Possibilità di accedere alla pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima
decorrenza utile della pensione, l’interessato ha maturato il diritto ad altra prestazione
pensionistica.
Chiarimento
L’interessato può conseguire la pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima
decorrenza utile della pensione, ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.
1.8 Pensione quota 100 con il cumulo di periodi assicurativi solo presso il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
Quesito
Possibilità di accedere alla pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi solo
presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori
autonomi
Chiarimento
In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le
Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta, al fine del
perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni richiesto per il conseguimento della
pensione quota 100, può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli
20 e 21 della legge n. 613/1966.
1.9 Periodi di prolungamento dei marittimi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n.
413/1984
Quesito
Possibilità di valorizzare i periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della
legge n. 413/1984 ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni e di 35 anni
al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o equiparati per il conseguimento della
pensione quota 100.
Chiarimento
I periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984 sono
utili per il perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni e di 35 anni al netto dei periodi
di malattia e di disoccupazione richiesto per il conseguimento della pensione quota 100.
1.10 Riliquidazione delle pensioni a carico della previdenza marinara ai sensi
dell’articolo 36, commi da 4 a 6, della legge n. 413/1984
Quesito
Possibilità, su richiesta dell’interessato, di riliquidare le pensioni a carico della previdenza
marinara ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 413/1984 al perfezionamento dei requisiti
previsti per la pensione quota 100.
Chiarimento
I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 36 della legge n. 413/1984 prevedono che le pensioni liquidate in
base alle disposizioni di cui agli articoli 31, 33 e 34 della medesima legge, senza il concorso
dei requisiti previsti dalle norme dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), sono
riliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento
l'intera posizione assicurativa e applicando le norme della predetta assicurazione generale
obbligatoria. L'importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello già in
godimento. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata
successivamente alla data di riliquidazione, di cui al comma 4 del citato articolo 36, saranno
considerati utili secondo le norme dell’AGO in materia di valutazione dei periodi successivi al
pensionamento.
Al riguardo si chiarisce che la citata norma fa riferimento alle prestazioni ordinarie dell’AGO e
non a quelle per le quali le norme istitutive prevedono un circoscritto arco temporale entro e
non oltre il quale poter perfezionare i prescritti requisiti, come nel caso della pensione quota
100.
1.11 Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti cessati dall’attività di lavoro
precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda
Quesito
Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti che, precedentemente alla data di
presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall’attività di lavoro ovvero risolto il
rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Chiarimento
Al fine di individuare la decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti che,
precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato
dall’attività di lavoro, occorre fare riferimento alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore
dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle
pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo (cfr. la circolare n. 11 del 29 gennaio
2019, paragrafo 1.3.3.).
Il soggetto, che abbia risolto l’ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica
amministrazione precedentemente alla data di presentazione della domanda di pensione,
mantiene lo status di “lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni” in quanto
l’ultima attività lavorativa svolta è riconducibile ad una amministrazione pubblica di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001; in tale fattispecie, pertanto, il diritto alla prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico si consegue, per i lavoratori che hanno maturato
i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019, dal 1° agosto 2019, per i lavoratori che
perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, trascorsi sei mesi dalla maturazione dei
prescritti requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.
1.12 Decorrenza della pensione quota 100 per i lavoratori da ultimo dipendenti da
datori di lavoro non ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001
Quesito
Decorrenza della pensione quota 100 per i lavoratori da ultimo dipendenti da datori di lavoro
non ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
D.lgs n. 165/2001, iscritti alla gestione esclusiva.
Chiarimento
Il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 14, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n.
4/2019 prevede una differenziazione delle stesse in relazione alla natura giuridica dell’ultimo
datore di lavoro e alla gestione pensionistica a carico della quale è liquidata la pensione per
l’individuazione della decorrenza mensile o inframensile della stessa. Pertanto, con riferimento
ai soggetti da ultimo dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni, di
cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, la decorrenza della pensione è fissata al 1°
aprile 2019, per coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018
ovvero decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, successiva al 31
dicembre 2018. La decorrenza della pensione è inframensile, qualora la stessa sia liquidata a
carico di una gestione esclusiva, ovvero mensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una
gestione diversa da quella esclusiva o con il cumulo dei periodi assicurativi.
1.13 Soggetti titolari di pensione
Quesito
Possibilità di conseguire la pensione quota 100 da parte dei titolari di pensione a carico di
forme previdenziali diverse da quelle indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n.
4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.).
Chiarimento
La titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse da quelle indicate all’articolo
14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse professionali,
etc.) non osta al conseguimento della pensione quota 100. La titolarità di pensione a carico di
una delle forme previdenziali indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019
osta al conseguimento della pensione quota 100, anche con il cumulo di periodi assicurativi
presenti nelle altre forme previdenziali indicate al citato articolo 14.
1.14 Maggiorazioni delle anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro
Quesito
Possibilità di applicare le disposizioni in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva e
di rivalutazione dei periodi di lavoro ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il
diritto alla pensione quota 100.
Chiarimento
Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per
tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva (ad esempio, non
vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad
esempio, lavoro svolto con esposizione all’amianto, etc.) per il conseguimento della pensione
anticipata.
1.15 Valutazione dell’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione
quota 100 calcolata con il sistema contributivo
Quesito
Valutazione dell’anzianità contributiva ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di
38 anni richiesto per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema
contributivo.
Chiarimento
Ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della
pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, trova applicazione l’articolo 1, comma
7, della legge n. 335/1995. Pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva:
- non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti
contributivi;
- la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del
diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
- è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di
malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di
ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
2. Pensione c.d. opzione donna (articolo 16 del decreto-legge n. 4/2019)
2.1 Requisito contributivo
Quesito
Possibilità di valorizzare, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna, la
contribuzione figurativa accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati (ad
esempio, NASPI, ASpI, Mini-ASpI, etc.). Possibilità di perfezionare il requisito contributivo di
35 anni con il cumulo dei periodi assicurativi.
Chiarimento
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni sono utili i contributi
obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi
accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASpI, ASpI, Mini-ASpI,
etc.), tenuto conto che per dette lavoratrici l’applicazione del sistema contributivo è limitata
alle sole regole di calcolo. Ai predetti fini, non è possibile cumulare i periodi assicurativi ai
sensi dell’articolo 1 del D.lgs n. 184/1997, dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n.
228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019.
2.2 Lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico
Quesito
Possibilità, per le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in
base ai requisiti tempo per tempo vigenti, di conseguire la pensione, al ricorrere dei prescritti
requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo della pensione ai sensi dell’articolo 15
del decreto-legge n. 4/2019.
Chiarimento
Le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai
requisiti tempo per tempo vigenti, possono conseguire la pensione, al ricorrere dei prescritti
requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 15 del decreto-
legge n. 4/2019. La domanda di pensione, recante la scelta della lavoratrice di optare per il
sistema di calcolo contributivo della pensione, può essere oggetto di rinuncia secondo i criteri
di carattere generale (cfr. la circolare n. 53585/15 del 22 gennaio 1982).
3. Pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 (articolo 15 del
decreto-legge n. 4/2019)
3.1 Contribuzione versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d.
finestra
Quesito
Possibilità di valorizzare, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di cui all’articolo
24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214/2011, la contribuzione eventualmente versata o accreditata durante il periodo di apertura
della c.d. finestra ovvero di intraprendere, durante tale periodo, un nuovo rapporto di lavoro
dipendente.
Chiarimento
Ai fini della liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-
legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è valorizzata tutta
la contribuzione versata e/o accreditata precedentemente la data di decorrenza della pensione,
secondo le regole vigenti presso la gestione a carico della quale è liquidata la pensione stessa.
Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di apertura della c.d. finestra non osta
alla liquidazione della pensione previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
3.2 Pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1,
commi 239 e ss., della legge n. 228/2012
Quesito
Applicabilità della finestra trimestrale di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, anche ai fini del
conseguimento della pensione anticipata liquidata con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi
dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012.
Chiarimento
Stante il rinvio operato dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, all’articolo 24,
comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214/2011, e per effetto di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019, la
pensione anticipata in cumulo ai sensi della legge n. 228/2012 si consegue – su domanda e
previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente - dal 1° aprile 2019, per i soggetti che
hanno perfezionato, dal 1° al 29 gennaio 2019, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi,
per gli uomini, e di 41 anni e 10 mesi, per le donne, ovvero decorsi 3 mesi dal
perfezionamento, nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, dei
predetti requisiti contributivi. In caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, relativamente
al personale comparto scuola e AFAM, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato
articolo 15.
4. Pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci (articolo 17 del decreto-
legge n. 4/2019)
Quesito
Possibilità di far decorrere la c.d. finestra non dalla data di perfezionamento del requisito
contributivo, ma dalla data di sussistenza delle condizioni (ad esempio, tre mesi di
inoccupazione richiesti per i lavoratori disoccupati) per l’accesso alla pensione anticipata in
favore dei lavoratori c.d. precoci.
Chiarimento
Fermo restando che la c.d. finestra decorre dalla data di perfezionamento del requisito
contributivo prescritto per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci,
la decorrenza della pensione non può essere anteriore alla data di perfezionamento degli
ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia vigenti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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