Gestione lavoratori domestici. Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Indicazioni operative. Istruzioni contabili
Gestione lavoratori domestici. Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Indicazioni operative. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28-04-2023
Messaggio n. 1552
OGGETTO: Gestione lavoratori domestici. Articolo 1, comma 137, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici
madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del
rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di
maternità. Indicazioni operative. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di
Bilancio 2022), ha introdotto, in via sperimentale, per l’anno 2022, un esonero dal versamento
dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti
del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del
congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data
del predetto rientro. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti anche per le
lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022.
Facendo seguito alla circolare n. 102/2022, le cui indicazioni e chiarimenti si intendono
integralmente richiamati, si forniscono le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti
previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo nella gestione dei lavoratori
domestici.
Come precisato con il messaggio n. 4042/2022, l’agevolazione in argomento trova applicazione
a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia
avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Al riguardo, le possibili cause che
possono posticipare il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la
malattia e i permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al
congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza
dell’esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre
2022.
2. Istruzioni operative
I datori di lavoro domestico per richiedere, per conto della lavoratrice interessata,
l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare apposita domanda
all’INPS, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Imprese e
Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle
Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità
digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta
Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Il datore di lavoro, dopo aver selezionato la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per
Madri Lavoratrici”, potrà procedere all’inserimento della relativa domanda.
Le domande di esonero contributivo in argomento possono essere presentate solo se il rientro
al lavoro è avvenuto effettivamente entro il 31 dicembre 2022. Per un riscontro immediato
circa l’accoglimento della domanda è possibile inserire il protocollo della domanda di maternità,
altrimenti la richiesta sarà messa nello stato di verifica per la definizione della stessa da parte
della Sede territorialmente competente.
Ultimata la procedura di presentazione della domanda di esonero contributivo è possibile
scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo
stato di lavorazione.
In caso di accoglimento dell’istanza di esonero di cui all’articolo 1, comma 137, della legge di
Bilancio 2022, sarà possibile generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati.
In caso di accoglimento dell’istanza di esonero, per i trimestri per i quali è già stata versata la
contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota
a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa.
Per il rimborso della contribuzione eventualmente versata in più il datore di lavoro dovrà
presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170/2011, attraverso
le consuete modalità previste in caso di contribuzione eccedente.
3. Importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle
lavoratrici madri. Decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023
Le tabelle con l’indicazione dell’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a
carico delle lavoratrici madri valevoli per l’anno 2023 sono state pubblicate al paragrafo 4 della
circolare n. 13/2023, al quale si rinvia.
Di seguito si riportano le tabelle contributive con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022.
A. Con esonero del 50% senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della
legge 28 giugno 2012, n. 92
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 8,25 € 7,31 € 1,27 (0,18) (2) € 1,28 (0,18)
(2)
oltre € 8,25
fino a € 10,05 € 8,25
€ 1,44 (0,20) (2)
€ 1,45 (0,20)
(2)
oltre € 10,05 € 10,05
€ 1,76 (0,25) (2)
€ 1,77 (0,25)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 5,32 € 0,92 (0,13) (2) € 0,93 (0,13)
(2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto
fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di
accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai
sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
B. Con esonero del 50% comprensivo contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma
28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota
CUAF CUAF (1)
fino a € 8,25 € 7,31 € 1,37 (0,18) (2) € 1,38 (0,18)
(2)
oltre € 8,25
fino a € 10,05 € 8,25
€ 1,55 (0, 20) (2)
€ 1,56 (0,20)
(2)
oltre € 10,05 € 10,05
€ 1,90 (0,25) (2)
€ 1,91 (0,25)
(2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore
settimanali € 5,32 € 1,00 (0,13) (2) € 1,00 (0,13)
(2)
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se
il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini
entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n.
1403/1971).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
4. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023
Per l’individuazione dei coefficienti di ripartizione valevoli dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2023, si confermano i coefficienti pubblicati al paragrafo 4.1 della citata circolare n. 13/2023,
che non presentano variazioni rispetto a quelli relativi all’anno 2022.
A. Senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esonero del 50% del
contributo a carico delle lavoratrici madri di cui all'articolo 1, comma 137, della legge n.
234/2021
GESTIONE LAVORATRICI LAVORATRICI DOMESTICHE SENZA
DOMESTICHE CUAF
CON CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 14,9175% 0,854505 14,9175% 0,848670
ASpI 1,0300% 0,059000 1,1500% 0,065425
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITA’ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,075039 1,31% 0,074527
Fondo garanzia
tratt.
fine rapporto 0,20% 0,011456 0,2000% 0,011378
TOTALE 17,4575% 1,000000 17,5775% 1,000000
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n.
92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, con esonero del 50% del
contributo a carico delle lavoratrici madri di cui all'articolo 1, comma 137, della legge n.
234/2021
GESTIONE LAVORATRICI LAVORATRICI DOMESTICHE SENZA
DOMESTICHE CUAF
CON CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 14,9175% 0,791065 14,9175% 0,786062
ASpI 1,0300% 0,054620 1,1500% 0,060598
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITA’ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31 % 0,069468 1,31% 0,069029
Contributo
addizionale 1,40 % 0,074241 1,40 % 0,073772
Fondo garanzia
tratt. 0,20% 0,010606 0,2000% 0,010539
fine rapporto
18,8575%
TOTALE 1,000000 18,9775% 1,000000
5. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella
misura del 50%, a favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, previsto
dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021, con onere a carico dello Stato, si
conferma il conto già in uso GAW37250, istituito con la circolare n. 102/2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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