Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1552/2023

Gestione lavoratori domestici. Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Indicazioni operative. Istruzioni contabili

Pubblicato: 27/04/2023 In vigore dal: 27/04/2023 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per richiedere l'esonero del 50% dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri nel settore domestico e quali importi contributivi si applicano?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1552/2023 disciplina un'agevolazione contributiva introdotta dalla legge di Bilancio 2022 che prevede un esonero del 50% dai contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti nel settore privato, in particolare nella gestione dei lavoratori domestici. L'agevolazione decorre dalla data effettiva di rientro al lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità e ha una durata massima di un anno, applicabile solo se il rientro è avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

I datori di lavoro domestico devono presentare apposita domanda telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni dell'INPS, autenticandosi con SPID, CNS o CIE. La procedura consente un riscontro immediato dell'accoglimento se viene inserito il protocollo della domanda di maternità, altrimenti la richiesta viene sottoposta a verifica dalla Sede territorialmente competente. Una volta accolta l'istanza, il datore di lavoro può generare gli Avvisi PagoPA ricalcolati dal Portale dei pagamenti.

Per quanto riguarda gli importi, il documento fornisce tabelle specifiche con i contributi orari ridotti del 50%, differenziati in base alla retribuzione effettiva e convenzionale, e distinguendo tra rapporti a tempo indeterminato (senza contributo addizionale) e a tempo determinato (con contributo addizionale). I coefficienti di ripartizione rimangono invariati dal 2022 al 2023 e includono le voci di F.P.L.D., ASpI, CUAF, INAIL e Fondo di garanzia.

In caso di versamenti già effettuati in misura piena per i trimestri interessati, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre, da rimborsare secondo le modalità ordinarie per la contribuzione eccedente. La rilevazione contabile avviene attraverso il conto GAW37250, con onere a carico dello Stato.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Gestione lavoratori domestici. Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Indicazioni operative. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 28-04-2023 Messaggio n. 1552 OGGETTO: Gestione lavoratori domestici. Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Indicazioni operative. Istruzioni contabili 1. Premessa L’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha introdotto, in via sperimentale, per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti anche per le lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022. Facendo seguito alla circolare n. 102/2022, le cui indicazioni e chiarimenti si intendono integralmente richiamati, si forniscono le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo nella gestione dei lavoratori domestici. Come precisato con il messaggio n. 4042/2022, l’agevolazione in argomento trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Al riguardo, le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la malattia e i permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022. 2. Istruzioni operative I datori di lavoro domestico per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare apposita domanda all’INPS, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica). Il datore di lavoro, dopo aver selezionato la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”, potrà procedere all’inserimento della relativa domanda. Le domande di esonero contributivo in argomento possono essere presentate solo se il rientro al lavoro è avvenuto effettivamente entro il 31 dicembre 2022. Per un riscontro immediato circa l’accoglimento della domanda è possibile inserire il protocollo della domanda di maternità, altrimenti la richiesta sarà messa nello stato di verifica per la definizione della stessa da parte della Sede territorialmente competente. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di esonero contributivo è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione. In caso di accoglimento dell’istanza di esonero di cui all’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, sarà possibile generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati. In caso di accoglimento dell’istanza di esonero, per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa. Per il rimborso della contribuzione eventualmente versata in più il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170/2011, attraverso le consuete modalità previste in caso di contribuzione eccedente. 3. Importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri. Decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 Le tabelle con l’indicazione dell’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri valevoli per l’anno 2023 sono state pubblicate al paragrafo 4 della circolare n. 13/2023, al quale si rinvia. Di seguito si riportano le tabelle contributive con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. A. Con esonero del 50% senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota CUAF CUAF (1) fino a € 8,25 € 7,31 € 1,27 (0,18) (2) € 1,28 (0,18) (2) oltre € 8,25 fino a € 10,05 € 8,25 € 1,44 (0,20) (2) € 1,45 (0,20) (2) oltre € 10,05 € 10,05 € 1,76 (0,25) (2) € 1,77 (0,25) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 0,92 (0,13) (2) € 0,93 (0,13) (2) (1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. B. Con esonero del 50% comprensivo contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012,da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota Senza quota CUAF CUAF (1) fino a € 8,25 € 7,31 € 1,37 (0,18) (2) € 1,38 (0,18) (2) oltre € 8,25 fino a € 10,05 € 8,25 € 1,55 (0, 20) (2) € 1,56 (0,20) (2) oltre € 10,05 € 10,05 € 1,90 (0,25) (2) € 1,91 (0,25) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 1,00 (0,13) (2) € 1,00 (0,13) (2) (1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 4. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 Per l’individuazione dei coefficienti di ripartizione valevoli dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, si confermano i coefficienti pubblicati al paragrafo 4.1 della citata circolare n. 13/2023, che non presentano variazioni rispetto a quelli relativi all’anno 2022. A. Senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri di cui all'articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021 GESTIONE LAVORATRICI LAVORATRICI DOMESTICHE SENZA DOMESTICHE CUAF CON CUAF ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI F.P.L.D. 14,9175% 0,854505 14,9175% 0,848670 ASpI 1,0300% 0,059000 1,1500% 0,065425 C.U.A.F. 0,0000% 0,000000 MATERNITA’ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000 INAIL 1,31% 0,075039 1,31% 0,074527 Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,011456 0,2000% 0,011378 TOTALE 17,4575% 1,000000 17,5775% 1,000000 B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri di cui all'articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021 GESTIONE LAVORATRICI LAVORATRICI DOMESTICHE SENZA DOMESTICHE CUAF CON CUAF ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI F.P.L.D. 14,9175% 0,791065 14,9175% 0,786062 ASpI 1,0300% 0,054620 1,1500% 0,060598 C.U.A.F. 0,0000% 0,000000 MATERNITA’ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000 INAIL 1,31 % 0,069468 1,31% 0,069029 Contributo addizionale 1,40 % 0,074241 1,40 % 0,073772 Fondo garanzia tratt. 0,20% 0,010606 0,2000% 0,010539 fine rapporto 18,8575% TOTALE 1,000000 18,9775% 1,000000 5. Istruzioni contabili Per la rilevazione contabile dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 234/2021, con onere a carico dello Stato, si conferma il conto già in uso GAW37250, istituito con la circolare n. 102/2022. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 1552/2023 è il riferimento normativo per l'applicazione dell'esonero contributivo del 50% per lavoratrici madri nel settore domestico, disciplinato dall'articolo 1, comma 137, della legge 234/2021. Commercialisti e datori di lavoro domestico devono conoscere le procedure telematiche sul Portale delle Agevolazioni, i coefficienti di ripartizione, le aliquote contributive ridotte, il CUAF, l'ASpI, l'INAIL e le modalità di rimborso della contribuzione eccedente versata in precedenza.

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