Indennità di malattia in favore dei lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Sottoscrizione dei Protocolli d’intesa tra l’INPS e Air Sea Holiday GmbH, nonché Costa Crociere S.p.A. Modalità di pagamento degli eventi di malattia. Istruzioni operative
Indennità di malattia in favore dei lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Sottoscrizione dei Protocolli d’intesa tra l’INPS e Air Sea Holiday GmbH, nonché Costa Crociere S.p.A. Modalità di pagamento degli eventi di malattia. Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16-01-2025
Messaggio n. 157
Allegati n.1
OGGETTO: Indennità di malattia in favore dei lavoratori marittimi ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
Sottoscrizione dei Protocolli d’intesa tra l’INPS e Air Sea Holiday
GmbH, nonché Costa Crociere S.p.A. Modalità di pagamento degli
eventi di malattia. Istruzioni operative
1. Premessa
Con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 89 e n. 90 del 9 ottobre 2024 sono
stati adottati i Protocolli d’intesa - di durata triennale - sottoscritti tra l’INPS e,
rispettivamente, Air Sea Holiday GmbH e Costa Crociere S.p.A. per l’anticipazione, da parte di
questi ultimi, delle prestazioni economiche spettanti ai lavoratori marittimi per gli eventi relativi
alla malattia, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni dei contratti collettivi
applicabili ai lavoratori medesimi e delle istruzioni fornite dall’Istituto, anche in relazione alla
determinazione delle somme da corrispondere, assumendo i correlati obblighi e assicurando gli
adempimenti in qualità di sostituto d’imposta in luogo dell’INPS.
Per gli eventi diversi dalla malattia, riferiti alle indennità di maternità/paternità, disabilità,
donazione di sangue e/o midollo osseo, i datori di lavoro che intendono anticipare ai propri
dipendenti le citate prestazioni devono attenersi alle istruzioni fornite con la circolare n. 173 del
23 ottobre 2015 e, in particolare, a quanto illustrato al paragrafo 3, relativamente alla codifica
del datore di lavoro.
Tanto rappresentato, di seguito si illustrano gli aspetti salienti dei citati protocolli e si
forniscono le relative istruzioni operative e contabili.
2. Istruzioni operative
Sul piano operativo, per effetto dei Protocolli d’intesa in oggetto, per le sole prestazioni a tutela
della malattia erogate ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito descritte è escluso il
pagamento diretto da parte dell’Istituto e il datore di lavoro provvede all’anticipazione delle
prestazioni; le successive regolazioni contabili sono effettuate tra quest’ultimo e la Struttura
territorialmente competente dell’INPS, individuata nella Direzione provinciale di Genova, in
quanto compartimento marittimo presso il quale risultano iscritte le intere flotte armatoriali di
Air Sea Holiday GmbH e Costa Crociere S.p.A.
In capo al datore di lavoro permane integralmente l’obbligo contributivo, posto che lo schema
negoziale in argomento costituisce una modalità diversa rispetto a quello tradizionale del
pagamento diretto o del conguaglio e non autorizza, pertanto, a conguagliare le somme così
anticipate per conto dell’INPS; il rimborso avviene, infatti, sulla base delle specifiche, separate
e differenti operazioni contabili di seguito descritte.
I Protocolli d’intesa con Costa Crociere S.p.A. e Air Sea Holiday GmbH prevedono la
corresponsione delle seguenti prestazioni: indennità per inabilità temporanea assoluta per
malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia
complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di
rapporto di lavoro (C.R.L.) e temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune
prevista dalla legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (c.d. legge Focaccia).
Tali Protocolli trovano applicazione per i soli lavoratori in continuità di rapporto di lavoro e per il
personale con contratto temporary, ovvero a tempo determinato, operanti a bordo della flotta
Costa Crociere S.p.A., Brand AIDA e della flotta Air Sea Holiday GmbH definiti sulla base delle
matricole INPS riportate nell’Allegato A dei Protocolli stessi (Allegato n. 1), costituente ambito
oggettivo di riferimento sia di Air Sea Holiday GmbH (società appaltatrice di servizi di bordo su
navi da crociera, interamente controllata da Costa Crociere S.p.A.) che di Costa Crociere S.p.A.
Si evidenzia che l’elenco delle matricole delle navi di cui al citato allegato è suscettibile di
modifica/integrazione per espresso accordo delle parti, a seguito dell'apertura di nuove
posizioni previdenziali per la futura iscrizione di nuove navi al Registro Internazionale Italiano.
Le eventuali variazioni intervenute al riguardo saranno oggetto di appositi messaggi.
È esclusa l’anticipazione, da parte di Air Sea Holiday GmbH e di Costa Crociere S.p.A., delle
prestazioni economiche per gli eventi relativi alla malattia in favore dei lavoratori operanti a
bordo delle navi la cui matricola non rientra nel campo di applicazione della convenzione. In tali
casi gli eventi di malattia sono, quindi, indennizzati a pagamento diretto da parte dell’INPS.
Permane in carico al lavoratore l’onere di tempestiva e corretta trasmissione del certificato di
malattia, anche per consentire la valutazione medico legale, inclusa l’eventuale visita fiscale.
Inoltre, stante l’espresso rinvio in premessa delle intese sottoscritte, trovano applicazione
anche nei confronti dei lavoratori interessati dai suddetti Protocolli d’intesa le istruzioni fornite
con la circolare n. 145 del 28 settembre 2021, relative al servizio web “Comunicazione
integrativa malattia marittimi”, quale modalità di richiesta delle prestazioni economiche per gli
eventi relativi alla malattia.
3. Istruzioni contabili
La Direzione provinciale di Genova, ricevuta - con periodicità almeno semestrale - la
rendicontazione degli importi anticipati e la documentazione a corredo degli eventi, effettuate
le necessarie verifiche amministrative preliminari, rimborsa ai datori di lavoro le somme
legittimamente anticipate (rimanendone escluso qualsiasi ulteriore onere a titolo di costo di
gestione); è escluso il rimborso delle somme anticipate in violazione delle intese sottoscritte,
della normativa vigente, delle disposizioni dei contratti collettivi applicabili ai lavoratori
medesimi e delle istruzioni INPS con riferimento alle prestazioni di malattia in argomento.
Per le contabilizzazioni dei rimborsi si farà riferimento alle istruzioni contabili fornite con la
comunicazione PEI prot. n. INPS.0005.11/10/2019.0093686 alla Direzione provinciale di
Genova.
Si ricorda, infine, che la procedura di gestione malattia marittimi dispone di apposita
funzionalità all’interno delle singole pratiche virtuali per la verifica degli importi correttamente
rimborsabili, utilizzabile con l’indicazione degli estremi di numero e data del mandato di
pagamento effettuato a rimborso al datore di lavoro anticipante.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Allegato A- Costa Crociere Spa- Brand Aida; Air Sea Holiday Gmbh- appaltatore di servizi di bordo
Matricole Inps soggette a Convenzione
Cod. Data
Codice /Descrizione Posizione Inps Luogo di Iscrizione CSC
autorizz. cessazione
AIDAcara 3417061552 GENOVA 11502 1Y1X 10.08.2021
AIDAvita 3417061451 GENOVA 11502 1Y1X 05.02.2023
AIDAaura 3417061350 GENOVA 11502 1Y1X 15.11.2023
AIDAdiva 3417852147 GENOVA 11502 1X
AIDAbella 3418195405 GENOVA 11502 1X
AIDAluna 3418451097 GENOVA 11502 1X
AIDAblu 3418719205 GENOVA 11502 1X
AIDAsol 3419082768 GENOVA 11502 1X
AIDAmar 3419436248 GENOVA 11502 1X
AIDAstella 3419666261 GENOVA 11502 1X
AIDAprima 3420441200 GENOVA 11502 1X
AIDAperla 3420660515 GENOVA 11502 1X
AIDAnova 3421058535 GENOVA 11502 1X
AIDAmira 3421253404 GENOVA 11502 1X 15.03.2022
AIDAcosma 1504490994 GENOVA 11502 1X
PERSONALE A TERRA ASH 3417098828 GENOVA 11502 1Y1X9N
PERSONALE A TERRA ASH NO RI 3417250763 GENOVA 11502 1Y2N
PERS.LE TECNICO A DISP. NO RI 3417672321 GENOVA 11502 2N
Da definire In occasione
dell'introduzione di nuove navi *
* Questa tabella è suscettibile di integrazione a seguito dell'apertura di
nuove posizioni previdenziali per la futura iscrizione di nuove navi al Registro Internazionale Italiano ( Legge 30/1998 )
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