Modifiche alla disciplina del certificato di agibilità di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, per effetto di quanto previsto dall’articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
Modifiche alla disciplina del certificato di agibilità di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, per effetto di quanto previsto dall’articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 19-04-2019
Messaggio n. 1612
OGGETTO: Modifiche alla disciplina del certificato di agibilità di cui all’articolo 6
del D.lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, per effetto di quanto previsto
dall’articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12
A seguito delle criticità emerse in ordine alla portata applicativa delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che
hanno introdotto, dal 1° gennaio 2018, talune novità in merito all’istituto del certificato di
agibilità, il legislatore è intervenuto con l’articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto-
legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 (entrata in vigore il
13 febbraio 2019) per chiarire, la disciplina vigente in materia[1].
In particolare, il citato articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a) ha sostituito il testo dell’articolo
6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, in precedenza già oggetto di modifiche da parte dalla citata
legge di bilancio 2018, disponendo quanto segue:
“1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le
associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli
impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto
personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti
di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non
siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al
numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità viene richiesto dai
lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del
committente.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla
sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore
autonomo”.
La norma introdotta chiarisce, sul piano formale, che le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs
C.P.S. n. 708/1947, che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione
rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3, sono sempre
obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della
prestazione (nella ricorrenza, naturalmente, dei presupposti previsti dal legislatore).
In proposito, si evidenzia come, in coerenza con l’assetto della previgente regolamentazione,
l’obbligo di richiedere il certificato in parola gravi sempre in capo al soggetto che
effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore
di lavoro/committente. In proposito, si ricorda che, qualora il committente non coincida con
l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento
sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà comunque onere di tale ultimo soggetto
richiedere copia del certificato e custodirlo.
Infatti, per l’impresa che fa “agire” nei propri spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle
categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 senza munirsi del
certificato di agibilità è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di
lavoro prestata da ciascun lavoratore[2].
Di conseguenza, la sanzione amministrativa in parola sarà irrogata al soggetto giuridico che
“ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il
committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.
Di contro, come già peraltro previsto espressamente dalla legge di bilancio per il 2018, per le
imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 è cessato l’obbligo della richiesta del
certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono
rapporti di lavoro subordinato. Ne discende che il mancato possesso del certificato di agibilità
per le prestazioni di lavoro subordinato non è un comportamento sanzionabile ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs C.P.S. n. 708/1947.
Inoltre, si fa presente che, al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti a cui sono
tenuti i datori di lavoro del settore dello spettacolo - anche considerata l’avvenuta
delimitazione dell’ambito soggettivo concernente le disposizioni in materia di certificato di
agibilità - il legislatore ha abrogato il comma 3 dell’articolo 10 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947,
che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, per le imprese inadempienti e per
le imprese di nuova costituzione la produzione di idonea garanzia.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Si ricorda, infatti, che il comma 1097 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, - mentre al
primo periodo prevedeva che le imprese dello spettacolo non fossero tenute più a richiedere il
certificato di agibilità qualora si avvalessero di prestazioni di lavoro subordinato - con riguardo
ai rapporti di lavoro autonomo, dopo avere circoscritto l’obbligo della richiesta del certificato in
parola alle sole prestazioni aventi determinate caratteristiche (“per specifici eventi, di durata
limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non
ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi”) di durata superiore a 30 giorni (cfr. secondo
periodo) stabiliva, più in generale, che “l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre
per le imprese dell'esercizio teatrale, […] ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei
lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al
numero 14) del primo comma dell'articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto
personale di godimento le imprese committenti” (cfr. ultimo periodo).
La citata disposizione presentava profili di non coerenza in quanto, da un lato, escludeva
l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro autonomo di
durata superiore ai 30 giorni non aventi le caratteristiche descritte al secondo periodo e,
dall’altro, sanciva la sussistenza di detto obbligo per qualsivoglia prestazione di lavoro di
natura autonoma, a prescindere dalla durata e dalle caratteristiche.
[2] Invece, per le prestazioni svolte dai “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” di cui
al n. 23-bis) dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 (corrispondente al n. 25 del D.M. 15
marzo 2005, di adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati all’Enpals) il legislatore
ha continuato a prevedere che il certificato di agibilità debba essere richiesto dai lavoratori
medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del soggetto “ospitante”.
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