Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 08-05-2023
Messaggio n. 1656
OGGETTO: Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da
includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di
pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso
Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto
1. Elementi accessori da ricomprendere nella retribuzione pensionabile per il calcolo
della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso
Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 414, la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa
alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto (di seguito Fondo) fino al 31 dicembre 1995 è
determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa
vigente presso il Fondo stesso.
La retribuzione pensionabile nel soppresso Fondo è disciplinata dall’articolo 17 della legge 29
ottobre 1971, n. 889.
In particolare, le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella
retribuzione pensionabile qualora abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera d), della legge n. 889/1971, ossia:
spettare con continuità;
essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della
retribuzione;
essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica;
trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali (o regionali).
Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie
da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi
dodici mesi di servizio, sino a un massimo del 40 per cento di quelle complessivamente
percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le nuove modalità di
comunicazione all’Istituto delle competenze accessorie in esame.
2. Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella
retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità
contributive maturate nel soppresso Fondo
L’articolo 10, quarto comma, della legge n. 889/1971, modificato dall’articolo 6 del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
prevede che:“Entro il 30 giugno dello stesso anno [successivo a quello di corresponsione degli
emolumenti] le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale
della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo
comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova
istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo”.
A parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 2 del 13 gennaio 2012, le aziende
interessate, dalla data di pubblicazione del presente messaggio, devono inoltrare tali
comunicazioni, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it.
Come indicato nella norma richiamata, il termine per la predetta comunicazione è fissato al 30
giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei relativi emolumenti.
Ai sensi dell’articolo 16 della citata legge n. 889/1971, l’INPS accerta la rilevanza ai fini
pensionistici dei suddetti compensi e trasmette le relative valutazioni, entro il termine di sei
mesi dalla ricezione dell’elenco di cui al citato articolo 10, all’Azienda interessata.
Tali valutazioni sono inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda
per la relativa comunicazione, nonché alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda
interessata versa i contributi.
Le Strutture territoriali dell’Istituto, nello svolgimento dell’attività istruttoria diretta alla
liquidazione della pensione degli iscritti al soppresso Fondo, allo scopo di assicurare che nella
retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione siano computati solo gli elementi
accessori della retribuzione dichiarati pensionabili, possono chiedere alla Struttura
territorialmente competente per l’azienda di appartenenza del lavoratore una verifica sulle
determinazioni di pensionabilità adottate dall’Istituto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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