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Messaggio INPS 1656/2023

Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Pubblicato: 07/05/2023 In vigore dal: 07/05/2023 Documento ufficiale

Quali sono le nuove modalità di comunicazione all'INPS delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per i dipendenti del soppresso Fondo di previdenza dei trasporti pubblici?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1656/2023 disciplina come le aziende del settore dei trasporti pubblici devono comunicare all'Istituto gli elementi accessori della retribuzione (indennità, premi, gratifiche) che devono essere inclusi nel calcolo della pensione per i periodi contributivi maturati nel Fondo soppresso fino al 31 dicembre 1995. Le competenze accessorie sono pensionabili solo se rispettano quattro requisiti: spettano con continuità, sono determinate in misura fissa o percentuale, riguardano tutti gli appartenenti alla stessa qualifica, e sono disciplinate da accordi nazionali, aziendali o regionali. Le aziende interessate devono trasmettere l'elenco degli elementi accessori nuovi o modificati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione, esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo dc.pensioni@postacert.inps.gov.it. L'INPS ha sei mesi dalla ricezione per valutare la rilevanza pensionistica di tali compensi e comunica le determinazioni all'azienda e alla Struttura territoriale competente. Inoltre, è previsto un limite massimo: le competenze accessorie includibili nella retribuzione pensionabile non possono superare il 40% di quelle complessivamente percepite e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi.

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Riferimento normativo

Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 08-05-2023 Messaggio n. 1656 OGGETTO: Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 1. Elementi accessori da ricomprendere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (di seguito Fondo) fino al 31 dicembre 1995 è determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso. La retribuzione pensionabile nel soppresso Fondo è disciplinata dall’articolo 17 della legge 29 ottobre 1971, n. 889. In particolare, le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge n. 889/1971, ossia: spettare con continuità; essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione; essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica; trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali (o regionali). Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, sino a un massimo del 40 per cento di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le nuove modalità di comunicazione all’Istituto delle competenze accessorie in esame. 2. Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo L’articolo 10, quarto comma, della legge n. 889/1971, modificato dall’articolo 6 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede che:“Entro il 30 giugno dello stesso anno [successivo a quello di corresponsione degli emolumenti] le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo”. A parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 2 del 13 gennaio 2012, le aziende interessate, dalla data di pubblicazione del presente messaggio, devono inoltrare tali comunicazioni, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it. Come indicato nella norma richiamata, il termine per la predetta comunicazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei relativi emolumenti. Ai sensi dell’articolo 16 della citata legge n. 889/1971, l’INPS accerta la rilevanza ai fini pensionistici dei suddetti compensi e trasmette le relative valutazioni, entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’elenco di cui al citato articolo 10, all’Azienda interessata. Tali valutazioni sono inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda per la relativa comunicazione, nonché alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi. Le Strutture territoriali dell’Istituto, nello svolgimento dell’attività istruttoria diretta alla liquidazione della pensione degli iscritti al soppresso Fondo, allo scopo di assicurare che nella retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione siano computati solo gli elementi accessori della retribuzione dichiarati pensionabili, possono chiedere alla Struttura territorialmente competente per l’azienda di appartenenza del lavoratore una verifica sulle determinazioni di pensionabilità adottate dall’Istituto. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 1656/2023 è il riferimento normativo per aziende e consulenti del settore trasporti pubblici che devono gestire la comunicazione di elementi accessori della retribuzione, indennità pensionabili e competenze integrative secondo la legge 889/1971. Commercialisti e responsabili risorse umane lo consultano per comprendere la determinazione della retribuzione pensionabile, i criteri di continuità e fissità delle competenze, e le scadenze di trasmissione telematica all'INPS per il calcolo della quota di pensione relativa al Fondo soppresso.

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