Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1739/2023

Convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45

Pubblicato: 11/05/2023 In vigore dal: 11/05/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 12-05-2023 Messaggio n. 1739 Allegati n.1 OGGETTO: Convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023 è stata adottata la convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali (di seguito Casse Professionali o Casse) per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 (Allegato n. 1). L’articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990, riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le citate forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Il successivo comma 2 del citato articolo 1 riconosce analoga facoltà al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. Al fine di dare attuazione alla facoltà in argomento, è stato realizzato nel tempo uno scambio di comunicazioni tra l’Istituto e le Casse professionali, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC). Tuttavia, alla luce dell’attuale quadro normativo e al fine di semplificare gli adempimenti ai quali sono tenuti gli Enti previdenziali coinvolti, è stata adottata la convenzione quadro in oggetto, finalizzata a disciplinare lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione e la consultazione dei dati relativi alle domande presentate. Le comunicazioni rese disponibili con tale servizio di scambio telematico si intendono conosciute dalle Parti firmatarie a tutti gli effetti di legge. I servizi per l’attuazione di quanto indicato all’articolo 1 della convenzione quadro sono dettagliati nei relativi Allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della stessa, nel rispetto della vigente normativa e in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali e agli standard di sicurezza informatica. I criteri tecnici per la fruibilità dei servizi per lo scambio delle informazioni in oggetto sono definiti nell’Allegato n. 3 alla convenzione quadro, che ne costituisce parte integrante. Nella fase di prima attuazione della convenzione, lo scambio telematico riguarderà esclusivamente la richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e l’invio dello stesso da parte dell’Istituto (cfr. l’Allegato n. 1, sezione B1, e l’Allegato n. 2, sezione D2). L’operatività delle altre fasi descritte nei suddetti Allegati n. 1 e n. 2 della convenzione avverrà a seguito del completamento delle procedure informatiche di ciascuna Parte firmataria e dei relativi colloqui telematici, previa comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante. L’INPS e le Casse si faranno carico dei propri costi derivanti dall’attuazione della convenzione. Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le singole convenzioni in commento. La stipula delle convenzioni avverrà con firma digitale e il relativo versamento dell’imposta di bollo, a carico delle Casse stipulanti, verrà assolto in modalità elettronica. Per l’avvio dell’iter di convenzionamento le Casse professionali dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione - Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Convenzione quadro tra l’INPS e le CASSE/ENTI PREVIDENZIALI per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 - codice fiscale 80078750587, legalmente rappresentato dal _____ ______ _______ ________, (di seguito denominato “INPS” o, congiuntamente alla Cassa/Ente, “le Parti”), E _______________________________________ - con sede in ___________________ ___, codice fiscale ____________ legalmente rappresentato dal _____ ______ _______ ________ , (di seguito denominato “Ente”) PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45 al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo (comma 1); analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista (comma 2); il comma 2, lett. h) dell’art. 7 del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 demanda agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria la possibilità di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito; l’art. 38, comma 5, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, ha previsto, al fine dell’estensione e del potenziamento dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria, e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, la possibilità di definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie e per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi; il Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, propone alle Pubbliche Amministrazioni, unitamente all’adozione di specifiche misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, un utilizzo crescente dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per lo svolgimento delle attività di competenza e la conseguente realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione; l’articolo 3 - bis della legge 241 del 1990, rubricato “Uso della telematica” con il quale viene previsto che per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati; l’obiettivo della prima missione del PNRR relativamente alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione prevede il rafforzamento delle infrastrutture digitali della pubblica amministrazione e un ampliamento dell’offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale; l’art. 50 del CAD prevede che “Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 ha prescritto alle pubbliche amministrazioni l’adozione di specifiche misure di sicurezza e modalità ai fini del reciproco scambio dei dati personali; le Parti ritengono prioritario definire comuni strumenti di comunicazione per la gestione telematica delle attività istituzionali dirette ad una più efficiente erogazione dei servizi ai propri utenti; la gestione in modalità telematica delle comunicazioni tra Amministrazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di diversi periodi di contribuzione in un’unica gestione da parte del soggetto interessato consente una semplificazione degli adempimenti ai quali sono tenuti gli enti previdenziali coinvolti; VISTI il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE"); il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito "Codice"); il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni"; LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Oggetto e finalità 1. L’INPS e l’Ente si impegnano a collaborare per la realizzazione di uno scambio telematico delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, finalizzato al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, nel rispetto dei principi di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE, al Codice e delle norme di sicurezza stabilite per i rispettivi sistemi informativi. 2. In particolare, le Parti intendono attivare uno scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione ex art. 1 della legge n. 45/1990 e la consultazione dei dati relativi alle domande stesse. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge. 3. Le modalità operative di scambio telematico sono riportate nell’Allegato 3 alla Convenzione. 4. Le Parti mettono a disposizione i dati così come risultano al momento dell’estrazione dalle banche dati, senza assumere responsabilità per le variazioni che potranno successivamente intervenire. 5. Laddove si renda necessario interrompere il servizio, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, le Parti concorderanno tempestivamente, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità alternative di accesso ai servizi. 6. Le Parti sono autorizzate ad accedere ai servizi nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che li legittima riportata in premessa. ARTICOLO 2 Servizi resi disponibili 1. I servizi per l’attuazione di quanto indicato all’art.1 sono dettagliati negli allegati 1 e 2 alla presente Convenzione, parti integranti della stessa, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali e dagli standard di sicurezza informatica. ARTICOLO 3 Modalità per lo scambio telematico 1. Le modalità per lo scambio delle informazioni sono contenute nell’Allegato 3 alla presente Convenzione, parte integrante della stessa. Eventuali modifiche alle modalità operative potranno essere concordate tra le figure di riferimento, qualora finalizzate al miglioramento dei servizi senza innovazioni negli impegni delle Parti. 2. Lo scambio di dati sarà effettuato mediante la rete internet e il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), attraverso la piattaforma di Interoperabilità MODI, l’API Gateway di INPS, e secondo le linee guida AgID pubblicate con determinazione n.547 il 1/10/2021. 3. Lo sviluppo delle applicazioni informatiche e la predisposizione delle apparecchiature hardware eventualmente necessarie saranno a cura delle Parti, ognuna per quanto di propria competenza. ARTICOLO 4 Durata, rinnovo e clausola di recesso 1. La presente convenzione ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione e fino al recesso di una delle Parti a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendano contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. 2. La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai servizi e il venir meno dei presupposti normativi indicati nella premessa della presente Convenzione costituiscono causale di recesso dalla Convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione per volontà delle Parti mediante scambio di PEC. 3. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente Convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni, con le medesime modalità previste per la sua adozione. 4. Sono fatti salvi eventuali modifiche o aggiornamenti di carattere esecutivo degli Allegati tecnici, che saranno concordati tra i Referenti tecnici responsabili della gestione operativa dello scambio dati mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata e a mezzo posta elettronica. ARTICOLO 5 Modalità per l’attivazione di eventuali modifiche dei servizi o loro integrazione 1. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell’ambito del presente atto convenzionale, concordano sulla possibilità di dover intervenire sul contenuto della Convenzione, ivi compresi gli allegati, a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge oppure per recepire indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o a causa di aggiornamenti tecnico-informatici relativi ai servizi previsti o per implementare nuovi servizi. 2. Le stesse Parti concordano che eventuali modifiche alla Convenzione che attengano al contenuto della stessa in esito a quanto indicato nel comma precedente e all’introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati previo apposito scambio di comunicazioni tra le Parti per il tramite del Responsabile della Convenzione e con le medesime modalità previste per la sua adozione. 3. Le Parti concordano che, nella fase di prima attuazione della Convenzione, lo scambio telematico riguarderà esclusivamente la richiesta, da parte della Cassa/Ente nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e l’invio da parte di INPS del relativo prospetto (ALL. 1 SEZ. B1 e ALL. 2 SEZ. D2). 4. La piena operatività delle altre fasi descritte negli allegati 1 e 2 avverrà a seguito del completamento delle procedure informatiche di ciascuna Parte e dei relativi colloqui telematici e previa comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa. ARTICOLO 6 Misure di sicurezza e limiti all’utilizzo dei dati 1. Nell’ambito dei servizi previsti le Parti rendono disponibili i dati personali - anche appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE - come risultano al momento dell’interrogazione e non assumono responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dalla Parte stessa, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti conseguenti all’utilizzo di tali informazioni, nonché per eventuali interruzioni dell’accesso non preventivamente pianificabili. 2. Entrambe le Parti sono autorizzate all’uso dei dati esclusivamente per le finalità di cui in Premessa e all’art. 1. 3. Le Parti si impegnano reciprocamente a limitare e a controllare, sulla base di appositi criteri di autorizzazione e misure di sicurezza, l’accesso ai dati attraverso idonee procedure atte a registrare le operazioni effettuate e ad identificare i relativi operatori, con soluzioni tecniche che si adegueranno alle disposizioni emanate in proposito dall’AgID. 4. Le Parti si impegnano a comunicare ai propri operatori che saranno attivate le procedure di tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato. 5. A fronte di eventuali anomalie riscontrate, le Parti consentiranno verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell’attivazione dei controlli previsti dal precedente comma. 6. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia. ARTICOLO 7 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE - oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato. 3. Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE. 4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge. 5. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati. 6. Le Parti si impegnano a conservare i dati relativi ai flussi ricevuti per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede. 7. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE. 8. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. 9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE. ARTICOLO 8 Figure di riferimento 1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale. 2. In particolare, rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della Convezione in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati. 3. Le Parti nominano un proprio referente tecnico responsabile della gestione operativa dei servizi oggetto della Convenzione a cui potranno essere comunicati eventuali errori e/o disservizi di natura tecnica e operativa. 4. I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione sono riportati negli Allegati 1 e 2. ARTICOLO 9 Oneri 1. Ciascuna delle Parti si fa carico dei propri costi derivanti dall’attuazione della Convenzione. ARTICOLO 10 Allegati alla Convenzione 1. L’Allegato 1 – Figure di riferimento dell’INPS e servizi: concessi dall’INPS riporta i dati delle persone di riferimento dell’INPS e i servizi fruibili dall’Ente sulla base della presente Convenzione. 2. L’Allegato 2 – Figure di riferimento dell’Ente e servizi concessi dall’Ente: riporta i dati delle figure di riferimento dell’Ente e i servizi fruibili dall’INPS sulla base della presente Convenzione. 3. L’Allegato 3 – Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi: riporta le specifiche dei servizi previsti a seguito della presente Convenzione. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ENTE …………… Allegato 1 FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’INPS E SERVIZI CONCESSI DALL’INPS a) Figure di riferimento Responsabile della Convenzione: telefono email Referente tecnico: telefono email Supervisore: telefono email b) Servizi in cooperazione applicativa e restrizioni b.1) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio che INPS mette a disposizione della Cassa professionale per la gestione operativa delle comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 2, L. 45/1990; sono indicate le operazioni fruibili dalla Cassa Professionale (quale Ente accentrante) e le principali informazioni scambiate. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge. Ente Operazione Informazioni principali accentrante REQUEST Dati della domanda Cassa - Protocollo domanda Ente Professionale Richiesta telematica della - Solo ENPAM – codice (ex art. 1, c.2 certificazione ENPAM dell’iscritto legge - Id richiesta assegnato da 45/1990) Ente richiedente - Data della domanda Dati anagrafici dell’assicurato Ente Operazione Informazioni principali accentrante - Codice fiscale Dati anagrafici del superstite - Codice fiscale - Data decesso assicurato RESPONSE Numero protocollo assegnato da INPS alla richiesta Esito richiesta (OK/KO) REQUEST Id richiesta assegnato da Ente richiedente Numero protocollo assegnato da Consultazione telematica INPS alla richiesta dello stato della richiesta Codice fiscale iscritto di certificazione RESPONSE Esito richiesta (OK/KO) Stato lavorazione Sede lavorazione b.2) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio messo a disposizione da INPS quale ente accentrante affinché la Cassa professionale, quale Ente trasferente, possa inviare la certificazione telematica dei contributi conseguente all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 1, L. 45/1990; sono indicate le operazioni fruibili e le principali informazioni scambiate. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono conosciute dalla Parti a tutti gli effetti di legge. Ente Operazione Informazioni principali accentrante REQUEST Id richiesta assegnato da INPS Numero protocollo assegnato da ENTE alla richiesta Codice fiscale iscritto Esito lavorazione richiesta (A/R) Eventuale motivo respinta (se esito R) Lista periodi contributivi - Tipo contributo - Data inizio periodo - Data fine periodo - Diritto (giorni/mesi/settimane) INPS Invio della certificazione - Misura (ex art. 1, c.1 (TRC) in via telematica (giorni/mesi/settimane) legge 45/1990) - Importo contributo - Importo contributi con interessi, ove previsti, composti al 4,50% fino alla data di presentazione della domanda e fino al 31/12 dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda) - Retribuzione Totale montante contributivo Nota (facoltativa, in caso di Accolta) RESPONSE Esito invio telematico (OK/KO) Ente Operazione Informazioni principali accentrante Descrizione Esito in caso di mancata ricezione del TRC (se Esito =KO) b.3) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio che INPS mette a disposizione della Cassa professionale per la gestione operativa delle comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 2, L. 45/1990; sono indicate le operazioni fruibili dalla Cassa Professionale (quale Ente accentrante) e le principali informazioni scambiate nel caso in cui sia necessario richiedere un riesame del precedente TRC. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge. Ente Operazione Informazioni principali accentrante REQUEST Dati della domanda - Protocollo domanda Ente - Solo ENPAM – codice ENPAM dell’iscritto - Id richiesta assegnato da Cassa Ente richiedente Professionale Richiesta telematica del - Data della domanda (ex art. 1, c.2 riesame della - Motivo riesame legge certificazione Dati anagrafici dell’assicurato 45/1990) - Codice fiscale Dati anagrafici del superstite - Codice fiscale - Data decesso assicurato RESPONSE Numero protocollo assegnato da INPS alla richiesta Ente Operazione Informazioni principali accentrante Esito richiesta (OK/KO) REQUEST Id richiesta assegnato da Ente richiedente Consultazione telematica Numero protocollo assegnato da dello stato della richiesta INPS alla richiesta di riesame della Codice fiscale iscritto certificazione RESPONSE Esito richiesta (OK/KO) Stato lavorazione Sede lavorazione b.4) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio messo a disposizione da INPS quale ente accentrante affinché la Cassa professionale, quale Ente trasferente, possa inviare una nuova certificazione telematica dei contributi conseguente all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 1, L. 45/1990; sono indicate le operazioni fruibili e le principali informazioni scambiate in caso di riesame del primo prospetto contributivo (mod. TRC). Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge. Ente Operazione Informazioni principali accentrante REQUEST Id richiesta assegnato da INPS Numero protocollo assegnato da INPS ENTE alla richiesta Invio certificazione (TRC) (ex art. 1, c.1 Codice fiscale iscritto del riesame in via telematica legge 45/1990) Esito lavorazione richiesta (A/R) Eventuale motivo respinta (se R) Lista periodi contributivi - Tipo contributo Ente Operazione Informazioni principali accentrante - Data inizio periodo - Data fine periodo - Diritto (giorni/mesi/settimane) - Misura (giorni/mesi/settimane) - Importo contributo - Importo contributi con interessi, ove previsti per legge, fino alla data di presentazione della domanda e fino al 31/12 dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda) - Retribuzione Totale montante contributivo Nota (facoltativa, in caso di Accolta) RESPONSE Esito invio telematico (OK/KO) Descrizione esito in caso di mancata ricezione del TRC (se Esito =KO) b.5) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio messo a disposizione da INPS quale Ente trasferente, affinché la Cassa Professionale, quale Ente accentrante, possa notificare l’esito dell’operazione di ricongiunzione; sono indicate le operazioni fruibili e le principali informazioni scambiate. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge. Ente Operazione Informazioni principali accentrante REQUEST Id richiesta assegnato da Ente richiedente Codice fiscale iscritto Esito ricongiunzione: • Accettazione interessato. In questo caso la Cassa chiede trasferimento montanti contributivi; • Rinuncia interessato: in caso in cui la rinuncia Cassa venga notificata Notifica esito Professionale dall’interessato alla Cassa dell’operazione di (ex art. 1, c.2 dopo la notificazione ricongiunzione legge dell’onere di 45/1990) ricongiunzione; • Ritiro domanda: in caso in cui la rinuncia venga notificata dall’interessato alla Cassa prima della notifica dell’onere di ricongiunzione; • Reiezione domanda: nel caso in cui si rilevi il mancato perfezionamento di uno dei requisiti di legge RESPONSE Esito ricezione notifica (OK/KO) Restrizioni: • Numero medio di chiamate giornaliere: 25 • Numero massimo di chiamate giornaliere: 50 • Indirizzo/i IP di accesso alla rete SPC o Internet attraverso cui saranno effettuati gli accessi (indirizzo del proxy o del router): <da dichiarare a cura dell’Ente> • Fascia oraria “canonica” di fruizione dei servizi: <da dichiarare a cura dell’Ente> Allegato 2 FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’ENTE E SERVIZI CONCESSI DALL’ENTE c) Figure di riferimento Responsabile della Convenzione: telefono email Referente tecnico: telefono email Supervisore: telefono email d) Servizi in cooperazione applicativa e restrizioni d.1) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio che la Cassa Professionale mette a disposizione dell’INPS per la gestione operativa delle comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 1, L. 45/1990; sono indicate le operazioni fruibili dall’INPS (quale Ente accentrante) e le principali informazioni scambiate. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge. Ente Operazione Informazioni principali accentrante REQUEST Codice Ente INPS Dati della domanda (ex art. 1, c.1 Richiesta telematica della - Protocollo domanda INPS legge certificazione - Id richiesta assegnato da 45/1990) INPS - Data della domanda Dati anagrafici dell’assicurato - Codice fiscale Ente Operazione Informazioni principali accentrante Dati anagrafici del superstite - Codice fiscale - Data decesso assicurato RESPONSE Numero protocollo assegnato da ENTE alla richiesta Esito richiesta (OK/KO) REQUEST Id richiesta assegnato da INPS Numero protocollo assegnato da Consultazione telematica ENTE alla richiesta dello stato della richiesta Codice fiscale iscritto di certificazione RESPONSE Esito richiesta (OK/KO) Stato lavorazione Sede lavorazione d.2) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio messo a disposizione dalla Cassa professionale quale ente accentrante affinché INPS, quale Ente trasferente, possa inviare la certificazione telematica dei contributi conseguente all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 2, L. 45/1990; sono indicate le operazioni fruibili e le principali informazioni scambiate. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge. Ente Operazione Informazioni principali accentrante REQUEST Invio della certificazione Codice Ente Cassa (TRC) in via telematica Id richiesta assegnato da Ente Professionale richiedente Ente Operazione Informazioni principali accentrante (ex art. 1, c.2 Numero protocollo assegnato da legge INPS alla richiesta 45/1990) Codice fiscale iscritto Esito lavorazione richiesta (A/R) Eventuale motivo respinta (se R) Lista periodi contributivi - Tipo contributo - Data inizio periodo - Data fine periodo - Diritto (giorni/mesi/settimane) - Misura (giorni/mesi/settimane) - Importo contributo - Importo contributo con interessi, ove previsti per legge fino alla data di presentazione della domanda - Importo contributo con interessi, fino al 31/12 dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda - Retribuzione Totale contributivo con interessi al 31/12 dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda Totale montante contributivo alla data della domanda Nota (facoltativa, in caso di Accolta) RESPONSE Esito Invio telematico Ente Operazione Informazioni principali accentrante Descrizione Esito in caso di mancata ricezione del TRC (se Esito =KO) Eventuali contribuzioni relative ai fondi speciali saranno oggetto di comunicazione cartacea in attesa del perfezionamento delle procedure. Le comunicazioni avverranno con le modalità attualmente in uso. d.3) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio che la Cassa Professionale mette a disposizione dell’INPS per la gestione operativa delle comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 1, L. 45/1990; sono indicate le operazioni fruibili dall’INPS (quale Ente accentrante) e le principali informazioni scambiate nel caso in cui sia necessario richiedere un riesame del precedente TRC. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge. Ente Operazione Informazioni principali accentrante REQUEST Codice Ente Dati della domanda - Protocollo domanda INPS INPS Richiesta telematica del - Id richiesta assegnato da (ex art. 1, c.1 riesame della INPS legge certificazione - Data della domanda 45/1990) - Motivo riesame Dati anagrafici dell’assicurato - Codice fiscale Dati anagrafici del superstite - Codice fiscale Ente Operazione Informazioni principali accentrante - Data decesso assicurato RESPONSE Numero protocollo assegnato da ENTE alla richiesta Esito richiesta (OK/KO) REQUEST Id richiesta assegnato da INPS Numero protocollo assegnato da Consultazione telematica ENTE alla richiesta dello stato della richiesta Codice fiscale iscritto di certificazione RESPONSE Esito richiesta (OK/KO) Stato lavorazione Sede lavorazione d.4) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio messo a disposizione dalla Cassa professionale quale ente accentrante affinché INPS, quale Ente trasferente, possa inviare la certificazione telematica dei contributi conseguente all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 2, L. 45/1990; sono indicate le operazioni fruibili e le principali informazioni scambiate in caso di riesame del primo prospetto contributivo (mod. TRC). Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono conosciute dalla Parti a tutti gli effetti di legge. Ente Operazione Informazioni principali accentrante REQUEST Codice Ente Invio del riesame Id richiesta assegnato da Ente certificazione telematica Cassa richiedente (TRC) Professionale Numero protocollo assegnato da INPS alla richiesta Ente Operazione Informazioni principali accentrante (ex art. 1, c.2 Codice fiscale iscritto legge Esito lavorazione richiesta (A/R) 45/1990) Eventuale motivo respinta (se R) Lista periodi contributivi - Tipo contributo - Data inizio periodo - Data fine periodo - Diritto (giorni/mesi/settimane) - Misura (giorni/mesi/settimane) - Importo contributo - Importo contributo con interessi, ove previsti per legge fino alla data di presentazione della domanda - Importo contributo con interessi, fino al 31/12 dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda - Retribuzione Totale contributivo con interessi al 31/12 dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda Totale montante contributivo alla data della domanda Nota (facoltativa, in caso di Accolta) RESPONSE Esito Invio telematico Ente Operazione Informazioni principali accentrante Descrizione Esito in caso di mancata ricezione del TRC (se Esito =KO) d.5) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio messo a disposizione da Cassa professionale quale Ente trasferente, affinché INPS, quale Ente accentrante, possa notificare l’esito dell’operazione di ricongiunzione; sono indicate le operazioni fruibili e le principali informazioni scambiate. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge. Ente Operazione Informazioni principali accentrante REQUEST Codice Ente Id richiesta assegnato da Ente richiedente Numero protocollo assegnato da INPS alla richiesta Codice fiscale soggetto INPS Esito ricongiunzione: Notifica esito operazione di (ex art. 1, comma • Accettazione interessato. In ricongiunzione 1, legge 45/1990) questo caso INPS chiede trasferimento montanti contributivi; • Rinuncia interessato; in caso in cui la rinuncia venga notificata dall’interessato all’INPS dopo la notificazione dell’onere di ricongiunzione; Ente Operazione Informazioni principali accentrante • Ritiro domanda: in caso in cui la rinuncia venga notificata dall’interessato all’INPS prima della notificazione dell’onere di ricongiunzione; • Reiezione domanda: nel caso in cui si rilevi il mancato perfezionamento di uno dei requisiti di legge RESPONSE Esito notifica (OK/KO) Restrizioni: • Numero medio di chiamate giornaliere: 25 • Numero massimo di chiamate giornaliere: 50 • Indirizzo/i IP di accesso alla rete SPC o Internet attraverso cui saranno effettuati gli accessi (indirizzo del proxy o del router): <da dichiarare a cura dell’Ente> • Fascia oraria “canonica” di fruizione dei servizi: <da dichiarare a cura dell’Ente> Allegato 3 CRITERI TECNICI PER LA FRUIBILITÀ DEI SERVIZI SERVIZI IN INTEROPERABILITA’ a) Modalità di fruizione I servizi sono erogati esclusivamente attraverso la piattaforma di Interoperabilità MODI, l’API Gateway di INPS, e secondo le linee guida AGiD pubblicate con determinazione n.547 il 1/10/2021. I file WSDL (Web Services Description Language) dei servizi concessi, che definiscono il tracciato delle informazioni scambiate, saranno allegati alla presente Convenzione. b) Regole di sicurezza 1) Modalità di accesso L’accesso ai servizi resi disponibili è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti il Gateway ModI e dunque attraverso il protocollo HTTPS. 2) Tracciamento degli accessi Al fine di consentire il tracciamento degli accessi l’Ente dovrà comunicare, per ogni invocazione dei servizi, un codice identificativo univoco dell’operatore che ha determinato la chiamata al servizio. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; l’Ente, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l’incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire all’Istituto la possibilità, su richiesta, di identificare l’utente nei casi in cui ciò si renda necessario. 3) Vincoli e restrizioni L’accesso sarà consentito esclusivamente dall’IP pubblico utilizzato dalla macchina chiamante dell’Ente Gateway ModI.

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