Convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45
Convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12-05-2023
Messaggio n. 1739
Allegati n.1
OGGETTO: Convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo
scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della
facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023 è stata adottata
la convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali (di seguito Casse Professionali o
Casse) per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di
ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 (Allegato n. 1).
L’articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990, riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o
privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per
liberi professionisti, la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere
la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le citate forme previdenziali, nella
gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
Il successivo comma 2 del citato articolo 1 riconosce analoga facoltà al libero professionista
che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o
privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione
presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero
professionista.
Al fine di dare attuazione alla facoltà in argomento, è stato realizzato nel tempo uno scambio
di comunicazioni tra l’Istituto e le Casse professionali, mediante raccomandata A/R o Posta
Elettronica Certificata (PEC).
Tuttavia, alla luce dell’attuale quadro normativo e al fine di semplificare gli adempimenti ai
quali sono tenuti gli Enti previdenziali coinvolti, è stata adottata la convenzione quadro in
oggetto, finalizzata a disciplinare lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle
comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione e la consultazione dei
dati relativi alle domande presentate. Le comunicazioni rese disponibili con tale servizio di
scambio telematico si intendono conosciute dalle Parti firmatarie a tutti gli effetti di legge.
I servizi per l’attuazione di quanto indicato all’articolo 1 della convenzione quadro sono
dettagliati nei relativi Allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della stessa, nel rispetto della vigente
normativa e in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali e agli standard
di sicurezza informatica.
I criteri tecnici per la fruibilità dei servizi per lo scambio delle informazioni in oggetto sono
definiti nell’Allegato n. 3 alla convenzione quadro, che ne costituisce parte integrante.
Nella fase di prima attuazione della convenzione, lo scambio telematico riguarderà
esclusivamente la richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto
accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e l’invio dello stesso da parte
dell’Istituto (cfr. l’Allegato n. 1, sezione B1, e l’Allegato n. 2, sezione D2).
L’operatività delle altre fasi descritte nei suddetti Allegati n. 1 e n. 2 della convenzione avverrà
a seguito del completamento delle procedure informatiche di ciascuna Parte firmataria e dei
relativi colloqui telematici, previa comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Istituto a ciascuna
Cassa stipulante.
L’INPS e le Casse si faranno carico dei propri costi derivanti dall’attuazione della convenzione.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione, il cui
Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le singole convenzioni in commento.
La stipula delle convenzioni avverrà con firma digitale e il relativo versamento dell’imposta di
bollo, a carico delle Casse stipulanti, verrà assolto in modalità elettronica.
Per l’avvio dell’iter di convenzionamento le Casse professionali dovranno rivolgersi alla
Direzione centrale Organizzazione - Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al
seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Convenzione quadro tra l’INPS e le CASSE/ENTI PREVIDENZIALI per lo scambio
telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di
ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 -
codice fiscale 80078750587, legalmente rappresentato dal _____ ______ _______ ________,
(di seguito denominato “INPS” o, congiuntamente alla Cassa/Ente, “le Parti”),
E
_______________________________________ - con sede in ___________________ ___, codice fiscale
____________ legalmente rappresentato dal _____ ______ _______ ________ ,
(di seguito denominato “Ente”)
PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45 al lavoratore dipendente,
pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme
obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto
e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi
di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione in cui
risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo (comma 1); analoga
facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di
previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi,
ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime
forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero
professionista (comma 2);
il comma 2, lett. h) dell’art. 7 del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito
con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 demanda agli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria la possibilità di stipulare, nei limiti delle
risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 per
acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche sensibili, anche
in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di
ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle
evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura
delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito;
l’art. 38, comma 5, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e competitività economica”, ha previsto, al fine dell’estensione e del
potenziamento dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria, e degli enti
previdenziali, assistenziali e assicurativi, la possibilità di definire termini e
modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata per la presentazione da parte degli interessati di denunce,
istanze, atti e garanzie fideiussorie e per l'esecuzione di versamenti fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi;
il Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito CAD, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, propone alle
Pubbliche Amministrazioni, unitamente all’adozione di specifiche misure
informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, un utilizzo crescente dell’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per lo svolgimento delle
attività di competenza e la conseguente realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione;
l’articolo 3 - bis della legge 241 del 1990, rubricato “Uso della telematica” con il
quale viene previsto che per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le
amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici,
nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;
l’obiettivo della prima missione del PNRR relativamente alla digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione prevede il rafforzamento delle infrastrutture digitali
della pubblica amministrazione e un ampliamento dell’offerta di servizi ai cittadini
in modalità digitale;
l’art. 50 del CAD prevede che “Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti
dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre
amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di
quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 393 del 2
luglio 2015 ha prescritto alle pubbliche amministrazioni l’adozione di specifiche
misure di sicurezza e modalità ai fini del reciproco scambio dei dati personali;
le Parti ritengono prioritario definire comuni strumenti di comunicazione per la
gestione telematica delle attività istituzionali dirette ad una più efficiente
erogazione dei servizi ai propri utenti;
la gestione in modalità telematica delle comunicazioni tra Amministrazioni
conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di diversi periodi di
contribuzione in un’unica gestione da parte del soggetto interessato consente una
semplificazione degli adempimenti ai quali sono tenuti gli enti previdenziali
coinvolti;
VISTI
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di
seguito "Regolamento UE");
il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito "Codice");
il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio
2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche
Amministrazioni";
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. L’INPS e l’Ente si impegnano a collaborare per la realizzazione di uno scambio
telematico delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, finalizzato al
perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, nel rispetto dei principi di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di
cui al Regolamento UE, al Codice e delle norme di sicurezza stabilite per i rispettivi
sistemi informativi.
2. In particolare, le Parti intendono attivare uno scambio telematico di informazioni
per la gestione delle comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di
ricongiunzione ex art. 1 della legge n. 45/1990 e la consultazione dei dati relativi
alle domande stesse. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si
intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge.
3. Le modalità operative di scambio telematico sono riportate nell’Allegato 3 alla
Convenzione.
4. Le Parti mettono a disposizione i dati così come risultano al momento
dell’estrazione dalle banche dati, senza assumere responsabilità per le variazioni
che potranno successivamente intervenire.
5. Laddove si renda necessario interrompere il servizio, per esigenze organizzative e
di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, le Parti concorderanno
tempestivamente, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità
alternative di accesso ai servizi.
6. Le Parti sono autorizzate ad accedere ai servizi nel rispetto e nei limiti delle finalità
istituzionali perseguite e della base normativa che li legittima riportata in
premessa.
ARTICOLO 2
Servizi resi disponibili
1. I servizi per l’attuazione di quanto indicato all’art.1 sono dettagliati negli allegati 1
e 2 alla presente Convenzione, parti integranti della stessa, nel rispetto della
vigente normativa ed in conformità ai principi in materia di protezione dei dati
personali e dagli standard di sicurezza informatica.
ARTICOLO 3
Modalità per lo scambio telematico
1. Le modalità per lo scambio delle informazioni sono contenute nell’Allegato 3 alla
presente Convenzione, parte integrante della stessa.
Eventuali modifiche alle modalità operative potranno essere concordate tra le
figure di riferimento, qualora finalizzate al miglioramento dei servizi senza
innovazioni negli impegni delle Parti.
2. Lo scambio di dati sarà effettuato mediante la rete internet e il Sistema Pubblico di
Connettività (SPC), attraverso la piattaforma di Interoperabilità MODI, l’API
Gateway di INPS, e secondo le linee guida AgID pubblicate con determinazione
n.547 il 1/10/2021.
3. Lo sviluppo delle applicazioni informatiche e la predisposizione delle
apparecchiature hardware eventualmente necessarie saranno a cura delle Parti,
ognuna per quanto di propria competenza.
ARTICOLO 4
Durata, rinnovo e clausola di recesso
1. La presente convenzione ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione e fino
al recesso di una delle Parti a seguito di modifiche del quadro normativo di
riferimento che la rendano contrastante con il perseguimento del pubblico
interesse.
2. La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai servizi e il venir meno dei
presupposti normativi indicati nella premessa della presente Convenzione
costituiscono causale di recesso dalla Convenzione e di immediata sospensione dei
servizi a seguito di formale comunicazione per volontà delle Parti mediante
scambio di PEC.
3. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente
Convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le
disposizioni, con le medesime modalità previste per la sua adozione.
4. Sono fatti salvi eventuali modifiche o aggiornamenti di carattere esecutivo degli
Allegati tecnici, che saranno concordati tra i Referenti tecnici responsabili della
gestione operativa dello scambio dati mediante scambio di comunicazioni a mezzo
posta elettronica certificata e a mezzo posta elettronica.
ARTICOLO 5
Modalità per l’attivazione di eventuali
modifiche dei servizi o loro integrazione
1. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti
nell’ambito del presente atto convenzionale, concordano sulla possibilità di dover
intervenire sul contenuto della Convenzione, ivi compresi gli allegati, a seguito
dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge oppure per recepire indicazioni
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o a causa di
aggiornamenti tecnico-informatici relativi ai servizi previsti o per implementare
nuovi servizi.
2. Le stesse Parti concordano che eventuali modifiche alla Convenzione che
attengano al contenuto della stessa in esito a quanto indicato nel comma
precedente e all’introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e
fruizione dei servizi, saranno concordati previo apposito scambio di
comunicazioni tra le Parti per il tramite del Responsabile della Convenzione e con
le medesime modalità previste per la sua adozione.
3. Le Parti concordano che, nella fase di prima attuazione della Convenzione, lo
scambio telematico riguarderà esclusivamente la richiesta, da parte della
Cassa/Ente nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati
all’INPS e l’invio da parte di INPS del relativo prospetto (ALL. 1 SEZ. B1 e ALL. 2
SEZ. D2).
4. La piena operatività delle altre fasi descritte negli allegati 1 e 2 avverrà a seguito
del completamento delle procedure informatiche di ciascuna Parte e dei relativi
colloqui telematici e previa comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Istituto a
ciascuna Cassa.
ARTICOLO 6
Misure di sicurezza e limiti all’utilizzo dei dati
1. Nell’ambito dei servizi previsti le Parti rendono disponibili i dati personali - anche
appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE - come
risultano al momento dell’interrogazione e non assumono responsabilità per la
mancanza di aggiornamenti che non dipendano dalla Parte stessa, per variazioni
che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti
conseguenti all’utilizzo di tali informazioni, nonché per eventuali interruzioni
dell’accesso non preventivamente pianificabili.
2. Entrambe le Parti sono autorizzate all’uso dei dati esclusivamente per le finalità di
cui in Premessa e all’art. 1.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a limitare e a controllare, sulla base di
appositi criteri di autorizzazione e misure di sicurezza, l’accesso ai dati attraverso
idonee procedure atte a registrare le operazioni effettuate e ad identificare i
relativi operatori, con soluzioni tecniche che si adegueranno alle disposizioni
emanate in proposito dall’AgID.
4. Le Parti si impegnano a comunicare ai propri operatori che saranno attivate le
procedure di tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che
consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore
autorizzato.
5. A fronte di eventuali anomalie riscontrate, le Parti consentiranno verifiche
puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegnano a fornirsi reciprocamente
tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito
dell’attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.
6. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in
conformità all’art. 32 del Regolamento UE e al provvedimento del Garante n. 393
del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati
personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della
normativa vigente in materia.
ARTICOLO 7
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei
dati personali - anche appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del
Regolamento UE - oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa
osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con
particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e
la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza
e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla
protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle
informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti,
la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del
Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio
individuato.
3. Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e
per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla
base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità,
riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del
citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non
vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori
dei casi di previsione di legge.
5. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che
siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del
Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10
del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti
provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto
organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al
trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano a conservare i dati relativi ai flussi ricevuti per il tempo
strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei
precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano
stati realizzati gli scopi per cui si procede.
7. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli
interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della
presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli
artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di
controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo
preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o
incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati,
che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun
Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data
breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente
all’Interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.
ARTICOLO 8
Figure di riferimento
1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, ciascuna
delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale
rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le
Parti per la gestione del documento convenzionale.
2. In particolare, rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per
quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della Convezione in relazione
a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali
comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.
3. Le Parti nominano un proprio referente tecnico responsabile della gestione
operativa dei servizi oggetto della Convenzione a cui potranno essere comunicati
eventuali errori e/o disservizi di natura tecnica e operativa.
4. I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento per l’attuazione della
Convenzione sono riportati negli Allegati 1 e 2.
ARTICOLO 9
Oneri
1. Ciascuna delle Parti si fa carico dei propri costi derivanti dall’attuazione della
Convenzione.
ARTICOLO 10
Allegati alla Convenzione
1. L’Allegato 1 – Figure di riferimento dell’INPS e servizi: concessi dall’INPS riporta i dati
delle persone di riferimento dell’INPS e i servizi fruibili dall’Ente sulla base della
presente Convenzione.
2. L’Allegato 2 – Figure di riferimento dell’Ente e servizi concessi dall’Ente: riporta i dati
delle figure di riferimento dell’Ente e i servizi fruibili dall’INPS sulla base della
presente Convenzione.
3. L’Allegato 3 – Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi: riporta le specifiche dei servizi
previsti a seguito della presente Convenzione.
ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE ENTE ……………
Allegato 1
FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’INPS E SERVIZI CONCESSI DALL’INPS
a) Figure di riferimento
Responsabile della Convenzione:
telefono email
Referente tecnico:
telefono email
Supervisore:
telefono email
b) Servizi in cooperazione applicativa e restrizioni
b.1) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio che INPS mette a disposizione
della Cassa professionale per la gestione operativa delle comunicazioni conseguenti
all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 2, L. 45/1990; sono
indicate le operazioni fruibili dalla Cassa Professionale (quale Ente accentrante) e le
principali informazioni scambiate. Le comunicazioni rese disponibili con il presente
servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge.
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
REQUEST
Dati della domanda
Cassa
- Protocollo domanda Ente
Professionale
Richiesta telematica della - Solo ENPAM – codice
(ex art. 1, c.2
certificazione ENPAM dell’iscritto
legge
- Id richiesta assegnato da
45/1990)
Ente richiedente
- Data della domanda
Dati anagrafici dell’assicurato
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
- Codice fiscale
Dati anagrafici del superstite
- Codice fiscale
- Data decesso assicurato
RESPONSE
Numero protocollo assegnato da
INPS alla richiesta
Esito richiesta (OK/KO)
REQUEST
Id richiesta assegnato da Ente
richiedente
Numero protocollo assegnato da
Consultazione telematica
INPS alla richiesta
dello stato della richiesta
Codice fiscale iscritto
di certificazione
RESPONSE
Esito richiesta (OK/KO)
Stato lavorazione
Sede lavorazione
b.2) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio messo a disposizione da INPS
quale ente accentrante affinché la Cassa professionale, quale Ente trasferente, possa
inviare la certificazione telematica dei contributi conseguente all’esercizio della facoltà di
ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 1, L. 45/1990; sono indicate le operazioni fruibili e
le principali informazioni scambiate. Le comunicazioni rese disponibili con il presente
servizio si intendono conosciute dalla Parti a tutti gli effetti di legge.
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
REQUEST
Id richiesta assegnato da INPS
Numero protocollo assegnato da ENTE
alla richiesta
Codice fiscale iscritto
Esito lavorazione richiesta (A/R)
Eventuale motivo respinta (se esito
R)
Lista periodi contributivi
- Tipo contributo
- Data inizio periodo
- Data fine periodo
- Diritto
(giorni/mesi/settimane)
INPS
Invio della certificazione - Misura
(ex art. 1, c.1
(TRC) in via telematica (giorni/mesi/settimane)
legge 45/1990)
- Importo contributo
- Importo contributi con
interessi, ove previsti,
composti al 4,50% fino alla
data di presentazione della
domanda e fino al 31/12
dell’anno precedente a
quello di presentazione della
domanda)
- Retribuzione
Totale montante contributivo
Nota (facoltativa, in caso di Accolta)
RESPONSE
Esito invio telematico (OK/KO)
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
Descrizione Esito in caso di mancata
ricezione del TRC (se Esito =KO)
b.3) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio che INPS mette a disposizione
della Cassa professionale per la gestione operativa delle comunicazioni conseguenti
all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 2, L. 45/1990; sono
indicate le operazioni fruibili dalla Cassa Professionale (quale Ente accentrante) e le
principali informazioni scambiate nel caso in cui sia necessario richiedere un riesame del
precedente TRC. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono
conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge.
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
REQUEST
Dati della domanda
- Protocollo domanda Ente
- Solo ENPAM – codice
ENPAM dell’iscritto
- Id richiesta assegnato da
Cassa Ente richiedente
Professionale Richiesta telematica del - Data della domanda
(ex art. 1, c.2 riesame della - Motivo riesame
legge certificazione Dati anagrafici dell’assicurato
45/1990) - Codice fiscale
Dati anagrafici del superstite
- Codice fiscale
- Data decesso assicurato
RESPONSE
Numero protocollo assegnato da
INPS alla richiesta
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
Esito richiesta (OK/KO)
REQUEST
Id richiesta assegnato da Ente
richiedente
Consultazione telematica Numero protocollo assegnato da
dello stato della richiesta INPS alla richiesta
di riesame della Codice fiscale iscritto
certificazione RESPONSE
Esito richiesta (OK/KO)
Stato lavorazione
Sede lavorazione
b.4) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio messo a disposizione da INPS
quale ente accentrante affinché la Cassa professionale, quale Ente trasferente, possa
inviare una nuova certificazione telematica dei contributi conseguente all’esercizio della
facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 1, L. 45/1990; sono indicate le operazioni
fruibili e le principali informazioni scambiate in caso di riesame del primo prospetto
contributivo (mod. TRC). Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si
intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge.
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
REQUEST
Id richiesta assegnato da INPS
Numero protocollo assegnato da
INPS ENTE alla richiesta
Invio certificazione (TRC)
(ex art. 1, c.1 Codice fiscale iscritto
del riesame in via telematica
legge 45/1990) Esito lavorazione richiesta (A/R)
Eventuale motivo respinta (se R)
Lista periodi contributivi
- Tipo contributo
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
- Data inizio periodo
- Data fine periodo
- Diritto
(giorni/mesi/settimane)
- Misura
(giorni/mesi/settimane)
- Importo contributo
- Importo contributi con
interessi, ove previsti per
legge, fino alla data di
presentazione della
domanda e fino al 31/12
dell’anno precedente a
quello di presentazione
della domanda)
- Retribuzione
Totale montante contributivo
Nota (facoltativa, in caso di
Accolta)
RESPONSE
Esito invio telematico (OK/KO)
Descrizione esito in caso di mancata
ricezione del TRC (se Esito =KO)
b.5) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio messo a disposizione da INPS
quale Ente trasferente, affinché la Cassa Professionale, quale Ente accentrante, possa
notificare l’esito dell’operazione di ricongiunzione; sono indicate le operazioni fruibili e
le principali informazioni scambiate. Le comunicazioni rese disponibili con il presente
servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge.
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
REQUEST
Id richiesta assegnato da Ente
richiedente
Codice fiscale iscritto
Esito ricongiunzione:
• Accettazione interessato.
In questo caso la Cassa
chiede trasferimento
montanti contributivi;
• Rinuncia interessato: in
caso in cui la rinuncia
Cassa venga notificata
Notifica esito
Professionale dall’interessato alla Cassa
dell’operazione di
(ex art. 1, c.2 dopo la notificazione
ricongiunzione
legge dell’onere di
45/1990) ricongiunzione;
• Ritiro domanda: in caso
in cui la rinuncia venga
notificata dall’interessato
alla Cassa prima della
notifica dell’onere di
ricongiunzione;
• Reiezione domanda: nel
caso in cui si rilevi il
mancato perfezionamento
di uno dei requisiti di legge
RESPONSE
Esito ricezione notifica (OK/KO)
Restrizioni:
• Numero medio di chiamate giornaliere: 25
• Numero massimo di chiamate giornaliere: 50
• Indirizzo/i IP di accesso alla rete SPC o Internet attraverso cui saranno effettuati
gli accessi (indirizzo del proxy o del router): <da dichiarare a cura dell’Ente>
• Fascia oraria “canonica” di fruizione dei servizi: <da dichiarare a cura dell’Ente>
Allegato 2
FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’ENTE E SERVIZI CONCESSI DALL’ENTE
c) Figure di riferimento
Responsabile della Convenzione:
telefono email
Referente tecnico:
telefono email
Supervisore:
telefono email
d) Servizi in cooperazione applicativa e restrizioni
d.1) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio che la Cassa Professionale mette
a disposizione dell’INPS per la gestione operativa delle comunicazioni conseguenti
all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 1, L. 45/1990; sono
indicate le operazioni fruibili dall’INPS (quale Ente accentrante) e le principali
informazioni scambiate. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si
intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge.
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
REQUEST
Codice Ente
INPS Dati della domanda
(ex art. 1, c.1 Richiesta telematica della - Protocollo domanda INPS
legge certificazione - Id richiesta assegnato da
45/1990) INPS
- Data della domanda
Dati anagrafici dell’assicurato
- Codice fiscale
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
Dati anagrafici del superstite
- Codice fiscale
- Data decesso assicurato
RESPONSE
Numero protocollo assegnato da
ENTE alla richiesta
Esito richiesta (OK/KO)
REQUEST
Id richiesta assegnato da INPS
Numero protocollo assegnato da
Consultazione telematica ENTE alla richiesta
dello stato della richiesta Codice fiscale iscritto
di certificazione RESPONSE
Esito richiesta (OK/KO)
Stato lavorazione
Sede lavorazione
d.2) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio messo a disposizione dalla Cassa
professionale quale ente accentrante affinché INPS, quale Ente trasferente, possa inviare
la certificazione telematica dei contributi conseguente all’esercizio della facoltà di
ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 2, L. 45/1990; sono indicate le operazioni fruibili e
le principali informazioni scambiate. Le comunicazioni rese disponibili con il presente
servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge.
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
REQUEST
Invio della certificazione Codice Ente
Cassa (TRC) in via telematica Id richiesta assegnato da Ente
Professionale richiedente
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
(ex art. 1, c.2 Numero protocollo assegnato da
legge INPS alla richiesta
45/1990) Codice fiscale iscritto
Esito lavorazione richiesta (A/R)
Eventuale motivo respinta (se R)
Lista periodi contributivi
- Tipo contributo
- Data inizio periodo
- Data fine periodo
- Diritto
(giorni/mesi/settimane)
- Misura
(giorni/mesi/settimane)
- Importo contributo
- Importo contributo con interessi,
ove previsti per legge fino alla
data di presentazione della
domanda
- Importo contributo con interessi,
fino al 31/12 dell’anno
precedente a quello di
presentazione della domanda
- Retribuzione
Totale contributivo con interessi al
31/12 dell’anno precedente a quello
di presentazione della domanda
Totale montante contributivo alla
data della domanda
Nota (facoltativa, in caso di Accolta)
RESPONSE
Esito Invio telematico
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
Descrizione Esito in caso di mancata
ricezione del TRC (se Esito =KO)
Eventuali contribuzioni relative ai fondi speciali saranno oggetto di comunicazione
cartacea in attesa del perfezionamento delle procedure.
Le comunicazioni avverranno con le modalità attualmente in uso.
d.3) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio che la Cassa Professionale mette
a disposizione dell’INPS per la gestione operativa delle comunicazioni conseguenti
all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 1, L. 45/1990; sono
indicate le operazioni fruibili dall’INPS (quale Ente accentrante) e le principali
informazioni scambiate nel caso in cui sia necessario richiedere un riesame del
precedente TRC. Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono
conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge.
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
REQUEST
Codice Ente
Dati della domanda
- Protocollo domanda INPS
INPS
Richiesta telematica del - Id richiesta assegnato da
(ex art. 1, c.1
riesame della INPS
legge
certificazione - Data della domanda
45/1990)
- Motivo riesame
Dati anagrafici dell’assicurato
- Codice fiscale
Dati anagrafici del superstite
- Codice fiscale
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
- Data decesso assicurato
RESPONSE
Numero protocollo assegnato da
ENTE alla richiesta
Esito richiesta (OK/KO)
REQUEST
Id richiesta assegnato da INPS
Numero protocollo assegnato da
Consultazione telematica ENTE alla richiesta
dello stato della richiesta Codice fiscale iscritto
di certificazione RESPONSE
Esito richiesta (OK/KO)
Stato lavorazione
Sede lavorazione
d.4) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio messo a disposizione dalla Cassa
professionale quale ente accentrante affinché INPS, quale Ente trasferente, possa inviare
la certificazione telematica dei contributi conseguente all’esercizio della facoltà di
ricongiunzione di cui all’art. 1, comma 2, L. 45/1990; sono indicate le operazioni fruibili e
le principali informazioni scambiate in caso di riesame del primo prospetto contributivo
(mod. TRC). Le comunicazioni rese disponibili con il presente servizio si intendono
conosciute dalla Parti a tutti gli effetti di legge.
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
REQUEST
Codice Ente
Invio del riesame
Id richiesta assegnato da Ente
certificazione telematica
Cassa richiedente
(TRC)
Professionale Numero protocollo assegnato da
INPS alla richiesta
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
(ex art. 1, c.2 Codice fiscale iscritto
legge Esito lavorazione richiesta (A/R)
45/1990) Eventuale motivo respinta (se R)
Lista periodi contributivi
- Tipo contributo
- Data inizio periodo
- Data fine periodo
- Diritto
(giorni/mesi/settimane)
- Misura
(giorni/mesi/settimane)
- Importo contributo
- Importo contributo con
interessi, ove previsti per
legge fino alla data di
presentazione della domanda
- Importo contributo con
interessi, fino al 31/12
dell’anno precedente a quello
di presentazione della
domanda
- Retribuzione
Totale contributivo con interessi al
31/12 dell’anno precedente a
quello di presentazione della
domanda
Totale montante contributivo alla
data della domanda
Nota (facoltativa, in caso di
Accolta)
RESPONSE
Esito Invio telematico
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
Descrizione Esito in caso di
mancata ricezione del TRC (se
Esito =KO)
d.5) Lo schema seguente illustra la struttura del servizio messo a disposizione da Cassa
professionale quale Ente trasferente, affinché INPS, quale Ente accentrante, possa
notificare l’esito dell’operazione di ricongiunzione; sono indicate le operazioni fruibili e
le principali informazioni scambiate. Le comunicazioni rese disponibili con il presente
servizio si intendono conosciute dalle Parti a tutti gli effetti di legge.
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
REQUEST
Codice Ente
Id richiesta assegnato da Ente
richiedente
Numero protocollo assegnato da
INPS alla richiesta
Codice fiscale soggetto
INPS Esito ricongiunzione:
Notifica esito operazione di
(ex art. 1, comma • Accettazione interessato. In
ricongiunzione
1, legge 45/1990) questo caso INPS chiede
trasferimento montanti
contributivi;
• Rinuncia interessato; in caso
in cui la rinuncia venga
notificata dall’interessato
all’INPS dopo la notificazione
dell’onere di ricongiunzione;
Ente
Operazione Informazioni principali
accentrante
• Ritiro domanda: in caso in
cui la rinuncia venga notificata
dall’interessato all’INPS prima
della notificazione dell’onere
di ricongiunzione;
• Reiezione domanda: nel caso
in cui si rilevi il mancato
perfezionamento di uno dei
requisiti di legge
RESPONSE
Esito notifica (OK/KO)
Restrizioni:
• Numero medio di chiamate giornaliere: 25
• Numero massimo di chiamate giornaliere: 50
• Indirizzo/i IP di accesso alla rete SPC o Internet attraverso cui saranno effettuati
gli accessi (indirizzo del proxy o del router): <da dichiarare a cura dell’Ente>
• Fascia oraria “canonica” di fruizione dei servizi: <da dichiarare a cura dell’Ente>
Allegato 3
CRITERI TECNICI PER LA FRUIBILITÀ DEI SERVIZI
SERVIZI IN INTEROPERABILITA’
a) Modalità di fruizione
I servizi sono erogati esclusivamente attraverso la piattaforma di Interoperabilità MODI,
l’API Gateway di INPS, e secondo le linee guida AGiD pubblicate con determinazione n.547
il 1/10/2021.
I file WSDL (Web Services Description Language) dei servizi concessi, che definiscono il
tracciato delle informazioni scambiate, saranno allegati alla presente Convenzione.
b) Regole di sicurezza
1) Modalità di accesso
L’accesso ai servizi resi disponibili è consentito solo attraverso un processo di mutua
autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti il Gateway ModI e dunque
attraverso il protocollo HTTPS.
2) Tracciamento degli accessi
Al fine di consentire il tracciamento degli accessi l’Ente dovrà comunicare, per ogni
invocazione dei servizi, un codice identificativo univoco dell’operatore che ha
determinato la chiamata al servizio. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito
univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla
transazione; l’Ente, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che
rendano l’incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso
garantire all’Istituto la possibilità, su richiesta, di identificare l’utente nei casi in cui ciò si
renda necessario.
3) Vincoli e restrizioni
L’accesso sarà consentito esclusivamente dall’IP pubblico utilizzato dalla macchina
chiamante dell’Ente Gateway ModI.
Hai domande su questa normativa?
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