Circolare n. 48 del 17 maggio 2023. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023. Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS. Precisazioni
Circolare n. 48 del 17 maggio 2023. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023. Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 23-05-2023
Messaggio n. 1900
OGGETTO: Circolare n. 48 del 17 maggio 2023. Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023. Regolamento in materia
di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS.
Precisazioni
Con la circolare n. 48 del 17 maggio 2023 sono stati illustrati i contenuti del “Regolamento in
materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS” (di seguito,
Regolamento), approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18
gennaio 2023.
In ordine ai termini di proposizione dei ricorsi amministrativi, il paragrafo 4 della citata
circolare tratta in modo dettagliato le diverse tempistiche previste dal nuovo Regolamento, che
tengono conto sia delle discipline concernenti le varie gestioni previdenziali dell’Istituto, sia
della tipologia di provvedimento che si intende impugnare.
Con particolare riguardo ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, è stato indicato che i relativi ricorsi amministrativi devono
essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di
accoglimento parziale dell’istanza. È stato altresì evidenziato che il suddetto termine trova
applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale notificati
successivamente alla data di pubblicazione della circolare n. 48/2023, ossia dal 17 maggio
2023. Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data resta, invece,
confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via
amministrativa. Ciò è stato previsto al fine di evitare che i datori di lavoro - facendo
affidamento su tale più ampio termine, come individuato nel messaggio n. 2939 del 15
febbraio 2013, che allinea il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di
proposizione dell’azione del ricorso giudiziario - possano incorrere in incolpevoli decadenze.
In relazione a quanto precede, si ribadisce che, alla luce delle previsioni del Regolamento, il
termine per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego o di
accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale è fissato perentoriamente in 30
giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale.
Conseguentemente, una volta concluso il regime transitorio previsto al paragrafo 4 della citata
circolare n. 48/2023 per i ricorsi notificati in data anteriore a quella di pubblicazione della
circolare medesima, come sopra illustrato, le indicazioni fornite con il messaggio n. 2939/2013
devono intendersi superate.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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