Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 24-05-2023
Messaggio n. 1932
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure
urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre
2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui
all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
1. Premessa
L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure
urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro), ha
previsto che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla
quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del
lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.
197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta
ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
In particolare, l’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (di seguito, legge
di Bilancio 2023), prevede che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1,
comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), è
riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile,
parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692
euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile,
parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923
euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche. Restano esclusi dal beneficio, inoltre, i rapporti di lavoro domestico, in relazione
ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in
misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Come espressamente indicato dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023,
l’esonero in commento è riconosciuto “con i medesimi criteri e modalità” previsti per l’esonero
di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022.
Al riguardo, si rammenta che l’Istituto ha fornito indicazioni circa la predetta misura con la
circolare n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, mentre
l’esonero di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023, è stato illustrato con la
circolare n. 7 del 24 gennaio 2023.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in oggetto, rinviando,
per quanto non espressamente previsto, alle indicazioni contenute nelle circolari e nel
messaggio richiamati.
2. Determinazione della riduzione contributiva per i periodi di paga dal 1° luglio
2023 al 31 dicembre 2023
Come anticipato, l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, ha stabilito che, per i
periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo di cui
all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali,
senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31
dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile,
parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692
euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile,
parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923
euro.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla
tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia
erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39
del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia
effetti sul rateo di tredicesima.
Pertanto, l’esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica
mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda
l'importo di 2.692 euro;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda
l'importo di 1.923 euro.
Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in
oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non
ecceda l'importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non
ecceda l'importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità
della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata
in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima e considerato
che l’innalzamento dell’esonero di cui alla novella legislativa non produce effetti sui ratei di
tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga
da luglio 2023 a dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione
corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione
del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull’importo della tredicesima mensilità
corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all’importo di
2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).
Laddove, invece, nel medesimo periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, i ratei della
tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del
lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini
previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o
uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui
ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo
di 224 euro, pari all’importo di 2.692 euro/12 (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro, pari
all’importo di 1.923 euro/12 (riduzione del 3%) .
Si rammenta che, nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso
d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità
maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti
percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il
numero di mensilità maturate.
3. Istruzioni operative
3.1 Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
I datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499/2022 e con
la circolare n. 7/2023.
Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo verrà
automaticamente adeguata alle nuove aliquote sopra descritte a partire dalla mensilità di
competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto
calcolo della riduzione come descritta nei paragrafi precedenti.
Si ribadisce che la novella normativa non incide sul calcolo relativo alla tredicesima mensilità e
ai relativi ratei corrisposti. Di conseguenza, la procedura non subirà modifiche e continuano a
trovare applicazione i codici di recupero già previsti per la suddetta misura (cfr. il messaggio n.
3499/2022 e la circolare n. 7/2023).
Pertanto, a partire dal mese di competenza di luglio 2023 i codici in uso
assumeranno il seguente nuovo significato e dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>,i seguenti elementi:
esonero in misura del 6%:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato
di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-
legge 4 maggio 2023, n. 48;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile
corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire
dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento
dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al
6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
esonero in misura del 7%:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato
di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-
legge 4 maggio 2023, n. 48”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile
corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento
dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al
7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
3.2 Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
A seguito degli incrementi previsti dalla novella normativa in commento vengono istituiti i due
nuovi Codici Recupero “48” e “49”, da utilizzare rispettivamente per l’esonero nella misura
del 6% e del 7% della contribuzione IVS per le mensilità di competenza dal mese di luglio
2023 a quello di dicembre 2023.
Il Codice Recupero “48” assume il significato di “Esonero 6% quota di contributi pensionistici a
carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Il Codice Recupero “49” assume il significato di “Esonero 7% quota di contributi pensionistici a
carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2023;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito uno dei mesi da luglio 2023 a dicembre 2023;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito, a seconda dei casi, il valore “48” o il
valore “49”;
- nell’elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicata la quota di retribuzione oggetto
dell’esonero, nel rispetto del tetto massimo previsto dalla norma e dell’imponibile pensionistico
dichiarato;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto di esonero.
Per quanto attiene alla tredicesima mensilità, risultando invariata la misura dell’esonero, si
dovranno continuare a utilizzare i Codici Recupero già in essere per l’anno 2023 (cfr. il
messaggio n. 3499/2022 e la circolare n. 7/2023).
Si evidenzia, infine, che analogamente a quanto già previsto per l’anno 2022 (cfr. il messaggio
n. 3499/2022), nel caso di lavoratori cessati/sospesi nei mesi da gennaio 2023 a giugno 2023
ai quali vengano erogati emolumenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro
nel periodo da luglio 2023 a dicembre 2023, ricorrendo le condizioni per usufruire dell’esonero
anche a seguito dell’erogazione degli stessi, deve essere inviato l’elemento V1, Causale 5,
riferito al mese di cessazione/sospensione e la misura del beneficio riconosciuta sarà quella
prevista per tale mese.
3.3 Datori di lavoro agricoli
Come sopra specificato, l’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, ha incrementato l’esonero
di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, senza ulteriori effetti sul rateo di
tredicesima.
Considerato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell’agricoltura viene
effettuato dall’Istituto attraverso il servizio di tariffazione, per l’esposizione dei dati
dell’esonero in oggetto si utilizzeranno, con finalità di semplificazione, le medesime modalità
descritte nella circolare n. 43/2022 (valorizzazione dei codici 7, 8 e 9 nell’elemento
<TipoRetribParticolare>).
La misura dell’esonero del 6% o del 7% sarà, quindi, per le competenze a partire dal mese di
luglio 2023, determinata direttamente dall’Istituto in sede di tariffazione in base al valore
dell’imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.
In dettaglio, se l’imponibile mensile previdenziale dichiarato è:
- minore o uguale a 1.923 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell’aliquota
contributiva del 7%;
- maggiore di 1.923 euro, ma non superiore all’importo di 2.692 euro, sarà applicata in fase di
calcolo una diminuzione dell’aliquota del 6%;
- superiore a 2.692 euro, non sarà riconosciuta alcuna riduzione dell’aliquota.
Con riferimento alla modalità di liquidazione del contributo per la tredicesima mensilità si
evidenzia che rimangono ferme le indicazioni operative contenute nella circolare n. 7/2023.
All’imponibile dichiarato relativamente alla tredicesima mensilità verrà, quindi, applicata
l’aliquota contributiva del 3% o del 2% se risulterà essere rispettivamente minore o uguale a
1.923 euro o a 2.692 euro.
Infine, nel caso di erogazione della tredicesima con cadenza mensile, si ricorda che i massimali
per il diritto all’agevolazione sono, rispettivamente, 160 euro per la riduzione del 3% e 224
euro per la riduzione del 2%.
4. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 39, comma 1, del
decreto-legge n. 48/2023, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono
adottati i conti GAW37195 e GAW37196, istituiti rispettivamente con il messaggio n.
3499/2022 e con la circolare n. 7/2023, opportunamente modificati nella denominazione.
Agli stessi conti, gestiti dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, sono
contabilizzate, secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 3.1, le somme
conguagliate dai datori di lavoro con i codici evento in uso “L094” e “L098”, nonché le somme
conguagliate, secondo le istruzioni operative fornite nei precedenti paragrafi 3.2. e 3.3,
rispettivamente, dai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica e del settore agricolo.
Si riporta, nell’Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAW37195
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore del lavoratore
dipendente nella misura del 2%, per i periodi di paga dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, comprensivo del
rateo della tredicesima mensilità e del 6%, periodo
luglio-dicembre 2023, con esclusione dei rapporti di
lavoro domestico - articolo 20 del decreto-legge 9 agosto
2022, n. 115 - articolo 1, comma 281, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 e articolo 39, comma 1, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
Denominazione abbreviata SGR.L.DIP.ES.2%-6%-DL.115/22-L.197/22-A39,DL48/23
Validità e movimentabilità 09/22-P10
Capitolo/Voce di bilancio 1U1209117
Tipo variazione V
Codice conto GAW37196
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore del lavoratore
dipendente nella misura del 3% per i periodi di paga dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, comprensiva della
tredicesima mensilità e del suo rateo, e del 7%, periodo
luglio-dicembre 2023, con esclusione dei rapporti di
lavoro domestico, – articolo 1, comma 281, della legge
29 dicembre 2022, n. 197 e articolo 39, comma 1, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
Denominazione abbreviata SGR.LAV.DIP.ES.3%-7%-A1, CO281, L197/22-A39DL48/23
Validità e movimentabilità 01/23-P10
Capitolo/Voce di bilancio 1U1209117
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