Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 2003/2023

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Istruttoria assegno sociale. Semplificazione della domanda

Pubblicato: 29/05/2023 In vigore dal: 29/05/2023 Documento ufficiale

Quali sono le principali semplificazioni introdotte dalla nuova piattaforma INPS per la presentazione della domanda di assegno sociale nel contesto del PNRR?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2003/2023 illustra il rilascio sperimentale di una nuova piattaforma digitale dedicata all'assegno sociale (categoria 078), sviluppata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La piattaforma consente ai cittadini di presentare domanda tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) con un percorso guidato e semplificato. Il sistema compila automaticamente alcuni dati anagrafici e reddituali del richiedente (cittadinanza, residenza, trattamenti INPS) recuperandoli dalle banche dati dell'Istituto, riducendo così la documentazione da allegare e i tempi di istruttoria. La domanda può essere presentata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico (attualmente 67 anni di età), e rimangono obbligatori solo alcuni inserimenti specifici come lo stato civile per separati/divorziati e il titolo di soggiorno per cittadini extracomunitari. Per i cittadini extracomunitari, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla autocertificazione, è necessario allegare il titolo di soggiorno; inoltre, per chi risiede all'estero, deve essere documentata la permanenza legale e continuativa di almeno dieci anni nel territorio italiano, con eccezioni per assenze dovute a motivi militari, sanitari, gravidanza, formazione professionale o lavoro all'estero.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Istruttoria assegno sociale. Semplificazione della domanda

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Il Referente PNRR Roma, 30-05-2023 Messaggio n. 2003 OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Istruttoria assegno sociale. Semplificazione della domanda 1. Premessa Nell’ambito delle attività di innovazione digitale legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il progetto “Istruttoria assegno sociale” si propone di realizzare una piattaforma dedicata, comprendente un unico modello sia per la domanda che per l’istruttoria, con un workflow ottimizzato nella fase di verifica. In particolare, l’inserimento da parte dell’istante dei propri dati anagrafici e reddituali e l’automazione della verifica degli stessi ridurranno sensibilmente i tempi di istruttoria e di liquidazione. Il progetto concerne l’assegno sociale (categoria 078) ed è, pertanto, escluso l’assegno sociale sostitutivo (categoria 044). Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica il rilascio, in via sperimentale, della nuova piattaforma con riguardo, attualmente, solo alla fase di presentazione della domanda di assegno sociale da parte del cittadino. Successivamente, al termine della fase di sperimentazione, la nuova piattaforma verrà estesa anche agli Istituti di Patronato e agli intermediari abilitati. L’accesso è disponibile sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede- servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html Di seguito, si illustrano le semplificazioni relative al nuovo servizio di presentazione della domanda. Con successivo messaggio, invece, sarà comunicato l’inizio della fase di sperimentazione relativa all’automazione delle fasi successive a quella di presentazione dell’istanza. 2. Accesso al servizio per l’inoltro della domanda Il richiedente l’assegno sociale può accedere al servizio relativo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE 3.0/CNS) oppure rivolgendosi al Contact center. La navigazione all’interno della nuova piattaforma per la presentazione della domanda è semplice, guidando il cittadino nella compilazione della stessa in ogni maschera. Una volta selezionato il “profilo cittadino” e completata l’autenticazione con la propria identità digitale, l’interessato può scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda. La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge (attualmente fissato al 67° anno di età), non essendo consentita la presentazione della domanda prima di tale mese. 3. Dati, informazioni e documentazione a corredo della domanda La nuova procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico, a seguito dell’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati: - cittadinanza; - residenza; - trattamenti erogati dall’INPS. Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS, per i quali è inserito automaticamente il valore risultante dalle banche dati dell’Istituto. Tuttavia, al fine di favorire l’automazione della liquidazione, la nuova domanda di assegno sociale prevede l’inserimento obbligatorio delle informazioni di seguito riportate. - Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o” Devono essere indicati gli estremi della sentenza di separazione/divorzio ovvero del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione (Organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero), qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente. Nell’ipotesi di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi estremi (Comune, data e numero di protocollo). - Cittadini extracomunitari In attesa dell’entrata in vigore dell’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che prevede la autocertificazione riguardante stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione, il richiedente dovrà allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso. 3.1 Documentazione e informazioni facoltative L’articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto, a fare data dal 1° gennaio 2009, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato. Con la circolare n. 131/2022 e le precisazioni di cui al messaggio n. 1268/2023, l’Istituto ha definito i criteri di computo del periodo decennale, nonché le ipotesi di interruzione dello stesso. In particolare, nella citata circolare sono state identificate le fattispecie che non interrompono la decorrenza del periodo[1]; pertanto, al ricorrere di tali ipotesi deve essere allegata la relativa documentazione che giustifica la permanenza all’estero. Seguendo il percorso di compilazione previsto dalla procedura, nella pagina relativa alla compilazione dei dati reddituali, infine, è possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022). 4. Consenso privacy Per accedere alle funzionalità della nuova piattaforma occorre preliminarmente prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e rendere il relativo consenso, per poi proseguire, di volta in volta, con il pulsante “avanti” posto in basso nella pagina. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 2003/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La nuova procedura riguarda l'assegno sociale (prestazione assistenziale per persone a basso reddito), l'automazione dell'istruttoria, i requisiti anagrafici e reddituali, il soggiorno legale continuativo, e la documentazione reddituale non autocertificabile secondo quanto precisato nella circolare INPS 131/2022. Consulenti e patronati dovranno familiarizzarsi con questa piattaforma per assistere i richiedenti nella compilazione della domanda e nella verifica dei requisiti di cittadinanza, residenza e reddito.

Normative correlate

Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…

Altre normative del 2023

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di … Interpello AdE 209 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 1… Provvedimento AdE 428485 Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno–… Interpello AdE 124 Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel risp… Interpello AdE 69 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nell… Provvedimento AdE 124 Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 212 Contratto di concessione stipulato nell'ambito del partenariato pubblico privato– Rilevan… Interpello AdE 36

Altri Messaggio INPS

Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026 Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della possibilità… 1343/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →