Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2003/2023
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Istruttoria assegno sociale. Semplificazione della domanda
Riferimento normativo
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Istruttoria assegno sociale. Semplificazione della domanda
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Il Referente PNRR
Roma, 30-05-2023
Messaggio n. 2003
OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Istruttoria assegno sociale. Semplificazione
della domanda
1. Premessa
Nell’ambito delle attività di innovazione digitale legate al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), il progetto “Istruttoria assegno sociale” si propone di realizzare una
piattaforma dedicata, comprendente un unico modello sia per la domanda che per l’istruttoria,
con un workflow ottimizzato nella fase di verifica.
In particolare, l’inserimento da parte dell’istante dei propri dati anagrafici e reddituali e
l’automazione della verifica degli stessi ridurranno sensibilmente i tempi di istruttoria e di
liquidazione.
Il progetto concerne l’assegno sociale (categoria 078) ed è, pertanto, escluso l’assegno sociale
sostitutivo (categoria 044).
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica il rilascio, in via sperimentale, della
nuova piattaforma con riguardo, attualmente, solo alla fase di presentazione della domanda di
assegno sociale da parte del cittadino. Successivamente, al termine della fase di
sperimentazione, la nuova piattaforma verrà estesa anche agli Istituti di Patronato e agli
intermediari abilitati.
L’accesso è disponibile sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e
Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al
link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-
servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html
Di seguito, si illustrano le semplificazioni relative al nuovo servizio di presentazione della
domanda. Con successivo messaggio, invece, sarà comunicato l’inizio della fase di
sperimentazione relativa all’automazione delle fasi successive a quella di presentazione
dell’istanza.
2. Accesso al servizio per l’inoltro della domanda
Il richiedente l’assegno sociale può accedere al servizio relativo tramite la propria identità
digitale (SPID almeno di livello 2/CIE 3.0/CNS) oppure rivolgendosi al Contact center.
La navigazione all’interno della nuova piattaforma per la presentazione della domanda è
semplice, guidando il cittadino nella compilazione della stessa in ogni maschera.
Una volta selezionato il “profilo cittadino” e completata l’autenticazione con la propria identità
digitale, l’interessato può scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare
una nuova domanda.
La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito
anagrafico dell’età previsto dalla legge (attualmente fissato al 67° anno di età), non essendo
consentita la presentazione della domanda prima di tale mese.
3. Dati, informazioni e documentazione a corredo della domanda
La nuova procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico, a seguito
dell’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:
- cittadinanza;
- residenza;
- trattamenti erogati dall’INPS.
Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato, fatta eccezione per i trattamenti
erogati dall’INPS, per i quali è inserito automaticamente il valore risultante dalle banche dati
dell’Istituto.
Tuttavia, al fine di favorire l’automazione della liquidazione, la nuova domanda di assegno
sociale prevede l’inserimento obbligatorio delle informazioni di seguito riportate.
- Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”
Devono essere indicati gli estremi della sentenza di separazione/divorzio ovvero del decreto di
omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione
(Organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero),
qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del
richiedente.
Nell’ipotesi di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di
separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi
estremi (Comune, data e numero di protocollo).
- Cittadini extracomunitari
In attesa dell’entrata in vigore dell’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che prevede la
autocertificazione riguardante stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione, il richiedente dovrà allegare il titolo di
soggiorno di cui è in possesso.
3.1 Documentazione e informazioni facoltative
L’articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto, a fare data dal 1° gennaio
2009, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel
territorio dello Stato.
Con la circolare n. 131/2022 e le precisazioni di cui al messaggio n. 1268/2023, l’Istituto ha
definito i criteri di computo del periodo decennale, nonché le ipotesi di interruzione dello
stesso.
In particolare, nella citata circolare sono state identificate le fattispecie che non interrompono
la decorrenza del periodo[1]; pertanto, al ricorrere di tali ipotesi deve essere allegata la
relativa documentazione che giustifica la permanenza all’estero.
Seguendo il percorso di compilazione previsto dalla procedura, nella pagina relativa alla
compilazione dei dati reddituali, infine, è possibile inserire la documentazione relativa alle
informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n.
131/2022).
4. Consenso privacy
Per accedere alle funzionalità della nuova piattaforma occorre preliminarmente prendere
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e rendere il relativo consenso, per
poi proseguire, di volta in volta, con il pulsante “avanti” posto in basso nella pagina.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a
dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere
agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti,
quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro
all’estero.
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