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Messaggio INPS 2003/2023

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Istruttoria assegno sociale. Semplificazione della domanda

Pubblicato: 29/05/2023 In vigore dal: 29/05/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Istruttoria assegno sociale. Semplificazione della domanda

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Il Referente PNRR Roma, 30-05-2023 Messaggio n. 2003 OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Istruttoria assegno sociale. Semplificazione della domanda 1. Premessa Nell’ambito delle attività di innovazione digitale legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il progetto “Istruttoria assegno sociale” si propone di realizzare una piattaforma dedicata, comprendente un unico modello sia per la domanda che per l’istruttoria, con un workflow ottimizzato nella fase di verifica. In particolare, l’inserimento da parte dell’istante dei propri dati anagrafici e reddituali e l’automazione della verifica degli stessi ridurranno sensibilmente i tempi di istruttoria e di liquidazione. Il progetto concerne l’assegno sociale (categoria 078) ed è, pertanto, escluso l’assegno sociale sostitutivo (categoria 044). Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica il rilascio, in via sperimentale, della nuova piattaforma con riguardo, attualmente, solo alla fase di presentazione della domanda di assegno sociale da parte del cittadino. Successivamente, al termine della fase di sperimentazione, la nuova piattaforma verrà estesa anche agli Istituti di Patronato e agli intermediari abilitati. L’accesso è disponibile sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede- servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html Di seguito, si illustrano le semplificazioni relative al nuovo servizio di presentazione della domanda. Con successivo messaggio, invece, sarà comunicato l’inizio della fase di sperimentazione relativa all’automazione delle fasi successive a quella di presentazione dell’istanza. 2. Accesso al servizio per l’inoltro della domanda Il richiedente l’assegno sociale può accedere al servizio relativo tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE 3.0/CNS) oppure rivolgendosi al Contact center. La navigazione all’interno della nuova piattaforma per la presentazione della domanda è semplice, guidando il cittadino nella compilazione della stessa in ogni maschera. Una volta selezionato il “profilo cittadino” e completata l’autenticazione con la propria identità digitale, l’interessato può scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda. La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge (attualmente fissato al 67° anno di età), non essendo consentita la presentazione della domanda prima di tale mese. 3. Dati, informazioni e documentazione a corredo della domanda La nuova procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico, a seguito dell’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati: - cittadinanza; - residenza; - trattamenti erogati dall’INPS. Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS, per i quali è inserito automaticamente il valore risultante dalle banche dati dell’Istituto. Tuttavia, al fine di favorire l’automazione della liquidazione, la nuova domanda di assegno sociale prevede l’inserimento obbligatorio delle informazioni di seguito riportate. - Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o” Devono essere indicati gli estremi della sentenza di separazione/divorzio ovvero del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione (Organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero), qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente. Nell’ipotesi di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi estremi (Comune, data e numero di protocollo). - Cittadini extracomunitari In attesa dell’entrata in vigore dell’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che prevede la autocertificazione riguardante stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione, il richiedente dovrà allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso. 3.1 Documentazione e informazioni facoltative L’articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto, a fare data dal 1° gennaio 2009, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato. Con la circolare n. 131/2022 e le precisazioni di cui al messaggio n. 1268/2023, l’Istituto ha definito i criteri di computo del periodo decennale, nonché le ipotesi di interruzione dello stesso. In particolare, nella citata circolare sono state identificate le fattispecie che non interrompono la decorrenza del periodo[1]; pertanto, al ricorrere di tali ipotesi deve essere allegata la relativa documentazione che giustifica la permanenza all’estero. Seguendo il percorso di compilazione previsto dalla procedura, nella pagina relativa alla compilazione dei dati reddituali, infine, è possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022). 4. Consenso privacy Per accedere alle funzionalità della nuova piattaforma occorre preliminarmente prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e rendere il relativo consenso, per poi proseguire, di volta in volta, con il pulsante “avanti” posto in basso nella pagina. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

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