Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 208/2019
Flusso Uniemens. Valorizzazione Qualifica Professionale ISTAT
Riferimento normativo
Flusso Uniemens. Valorizzazione Qualifica Professionale ISTAT
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 17-01-2019
Messaggio n. 208
OGGETTO: Flusso Uniemens. Valorizzazione Qualifica Professionale ISTAT
Gli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), hanno
individuato le attività lavorative cosiddette “gravose”, utili per l’accesso all’APE sociale e al
pensionamento anticipato per i lavoratori precoci.
L’allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto nuove
attività rispetto a quelle contenute negli allegati C ed E della legge n. 232/2016.
L’articolo 1, comma 147, della legge n. 205/2017 ha previsto che per gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si
trovano in una delle condizioni di cui al successivo comma 148, non trova applicazione, ai fini
del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per
l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205/2017, in particolare,
l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita si applica ai lavoratori
dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa le
professioni, di cui all'allegato B della legge n. 205/2017, e che sono in possesso di un’anzianità
contributiva pari ad almeno 30 anni.
Con il decreto ministeriale 5 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2018),
in attuazione dell'articolo 1, comma 153, della legge n. 205/2017, e ai fini di quanto disposto
dai commi 147, 148 e 163 del medesimo articolo, sono state ulteriormente specificate
nell’allegato A le professioni riportate nell’allegato B della legge n. 205/2017.
Con il decreto ministeriale 8 aprile 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2018)
sono state definite le procedure di presentazione della domanda di pensione ai fini
dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205/2017.
Al fine di individuare le mansioni svolte dal lavoratore e rendere più agevole e veloce
l’istruttoria per il riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici sopra citati, con il
presente messaggio si comunica che il flusso Uniemens è stato integrato con l’elemento
<QualProf>ove dovrà essere valorizzata, a decorrere dalla competenza febbraio 2019,
la Qualifica professionale ISTAT (CP2011) corrispondente alle mansioni realmente esercitate
dal lavoratore nel mese.
La mancata valorizzazione del suddetto elemento verrà segnalato dal Software di Controllo
Uniemens con un errore di tipo “Warning”.
La valorizzazione dell’elemento relativo alla qualifica professionale consentirà, inoltre,
all’Istituto di acquisire direttamente, tramite il flusso Uniemens, informazioni che attualmente
sono richieste al datore di lavoro mediante l’attestazione di mansioni, probanti lo svolgimento
di attività, nel caso in cui lo svolgimento delle medesime ingeneri effetti previdenziali sia di
tipo contributivo che pensionistico (sgravi, benefici, esodi massivi, ecc.).
I codici da apporre nel nuovo elemento sono i medesimi già in uso al datore di lavoro per la
compilazione del modello telematico UNILAV.
Il campo dovrà essere mensilmente valorizzato pur in presenza di mansioni invariate nel
tempo.
Qualora il lavoratore in modo permanente o anche occasionale, sia adibito, nel corso del mese,
ad attività facenti capo a classificazioni diverse, si dovrà fare riferimento all’attività prevalente.
Il campo <QualProf>, analogamente al campo <Qualifica 1/2/3>, dovrà essere valorizzato
anche in caso di mancata prestazione lavorativa per ferie, aspettativa o assenza con titolo alla
copertura figurativa (settimane valorizzate “1” o “2”). In tal caso il campo <QualProf> andrà
valorizzato con le mansioni che il lavoratore assente avrebbe svolto se fosse stato in servizio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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