Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2101/2019
Misure agevolative per promuovere lo sport sociale e giovanile di cui all’articolo 1, comma 370, della legge n. 205/2017. D.P.C.M. 24 aprile 2018
Riferimento normativo
Misure agevolative per promuovere lo sport sociale e giovanile di cui all’articolo 1, comma 370, della legge n. 205/2017. D.P.C.M. 24 aprile 2018
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 03-06-2019
Messaggio n. 2101
Allegati n.1
OGGETTO: Misure agevolative per promuovere lo sport sociale e giovanile di
cui all’articolo 1, comma 370, della legge n. 205/2017. D.P.C.M.
24 aprile 2018
A seguito dell’emanazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per
agevolare e promuovere lo sport sociale e giovanile sono stati introdotti nuovi benefici in
favore delle società di calcio professionistiche. Il D.P.C.M. 24 aprile 2018 - adottato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze,
con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Istruzione, dell’università
e della ricerca, sentiti il Coni, la Federazione italiana giuoco calcio (Figc) e la Lega calcio
professionistico - pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha
definito le modalità di applicazione delle agevolazioni, nonché i requisiti oggettivi e soggettivi
del contributo (Allegato n. 1).
In particolare è stato previsto, in favore delle società appartenenti alla Lega calcio
professionistico, un’agevolazione fruibile a domanda consistente nella destinazione:
a. di un contributo annuo in forma capitaria stabilito in 5.000 euro e di un contributo annuo
pari al 50% della retribuzione minima pattuita per ogni giovane di serie in addestramento
tecnico e per ogni giovane professionista di età inferiore ai 21 anni, come rispettivamente
regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio;
b. di un contributo annuo pari al 30% dei contributi previdenziali di competenza per ogni
preparatore atletico.
Sul piano operativo, sulla base delle previsioni attuative di cui al D.P.C.M. in commento, il
riconoscimento delle agevolazioni presuppone un’attività istruttoria finalizzata all’accertamento
dei requisiti di legge svolta dalla Lega Pro, le cui risultanze sono sottoposte al vaglio della Figc
che, entro trenta giorni, ne comunica l’esito sia alla stessa Lega Pro che al Coni. Nel caso di
esito positivo, la Lega Pro richiede le somme dovute al Coni, che le eroga per il tramite di Coni
Servizi S.p.A.
Le disposizioni di cui alla citata legge n. 205/2017 hanno comportato, pertanto, la cessazione
delle agevolazioni contributive precedentemente stabilite dall’articolo 145, comma 13, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388[1].
Pertanto, per i periodi di competenza successivi al 31/12/2017 è cessata la validità dei codici
“L2”, “L3”, “L4”, “L5”, “L6”, “L7”, “L8” e “L9”, volti a valorizzare nell’elemento
<TipoContribuzione> di <DenunciaIndividuale> (sezione PosContributiva) del flusso UniEmens
la sussistenza delle citate agevolazioni contributive, nonché il codice causale “L701”
dell’elemento <CausaleACredito> di <DatiRetributivi>/<AltreACredito> relativo agli sgravi
contributivi per i giovani calciatori di Lega Pro[2].
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Le citate previsioni non hanno più previsto per le società di calcio militanti nei campionati
nazionali di 1^ e di 2^ divisione la fruizione nell’assolvimento dell’obbligo ai fini previdenziali
dello sgravio contributivo per i rapporti di lavoro instaurati con giovani calciatori e della
riduzione della contribuzione previdenziale per i rapporti di lavoro instaurati con i preparatori
atletici.
[2] Messaggio n. 1593/2016.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DI CONCERTO con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e coordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l’on. dott. Luca
Lotti è stato nominato Ministro senza portafoglio;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2016, con il quale all’on. dott.
Luca Lotti è stato conferito l’incarico in materia di sport;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, recante la delega delle
funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti;
VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente «Riordino del Comitato olimpico
nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
integrazioni e modificazioni;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 370, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
dispone l’utilizzo dell’importo che residua alla data del 1º gennaio 2018 della somma da destinare allo
sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai
medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la
concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno
richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari
al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di
serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di eta' inferiore a 21 anni, come
rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un contributo annuo pari
al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore
atletico;
VISTO di nuovo l’articolo 1, comma 370, della stessa Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DI CONCERTO con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione italiana giuoco calcio e la
Lega calcio professionistico, il compito di definire le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui
al presente comma;
VISTO decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2003, n. 98, recante
«regolamento per l’attuazione dell’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
tema di agevolazioni in favore di società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2»;
VISTI l’articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16
maggio 2014, n. 78, l’articolo 31, comma 8 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
VISTA la Nota integrativa al Bilancio di Esercizio 2016 del Coni dalla quale si evince che al 31
dicembre 2016 risulta iscritto per 8.093.000,00 euro il debito che residua da un contributo
straordinario per 10.329.138,00 euro concesso al CONI ai sensi dell’art. 145, comma 13, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e finalizzato ad agevolare e promuovere l’addestramento e la preparazione dei
giovani calciatori garantendo sgravi contributivi e crediti d’imposta da riconoscere alle società sportive
di calcio militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2 (Lega Pro) che assumono giovani calciatori,
di età compresa tra i quattordici e diciannove anni compiuti.
SENTITI il Coni, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico;
DECRETA
(Art. 1)
Requisiti oggettivi e soggettivi del contributo
Ai sensi dell’articolo 1, comma 370, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Coni riconosce alle società
della Lega Italiana Calcio Professionistico che ne fanno richiesta:
a) per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e per ogni giovane professionista di età
inferiore a 21 anni, un contributo annuo in forma capitaria pari a 5.000,00 euro;
b) per i medesimi soggetti di cui alla lettera precedente, un contributo annuo pari al 50 per cento
della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria;
c) per ogni preparatore atletico, un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle
gestioni previdenziali di competenza.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DI CONCERTO con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto, nel limite di un milione di euro all’anno, fino
a esaurimento dell’importo che residua alla data del 1 gennaio 2018 delle risorse stanziate in favore del
Coni ai sensi dell’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinate allo sport
sociale e giovanile.
Il limite di 1 milione di euro è calcolato per l’anno 2019 tenendo conto anche degli importi residui che
il Coni deve ancora erogare in favore di Inps ai sensi del secondo comma dell’articolo 4 del presente
decreto.
(Art. 2)
Modalità applicative
Le società interessate a ottenere il contributo ne fanno richiesta alla Lega Italiana Calcio
Professionistico, che effettua la verifica dei requisiti di cui all’articolo precedente, nonché della
regolarità contributiva dei mediante richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva,
seguendo un’apposita procedura disciplinata con delibera del Consiglio Direttivo da approvare, sentita
la Figc, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Tale delibera individua in
particolare: i) il termine entro il quale i soggetti interessati devono richiedere il contributo, prevedendo
eventualmente una apposita disciplina per il primo anno di applicazione del presente decreto; ii) il
termine entro il quale la Lega Calcio Professionistico deve rispondere alle richieste di contributo; iii) le
modalità di soccorso istruttorio; iv) le modalità di reclamo in caso di rigetto.
Al termine dell’istruttoria la Lega Pro invia alla Figc l’elenco dei soggetti beneficiari del contributo,
indicando per ciascuno di essi l’importo da erogare e la corrispondente causale ai sensi dell’articolo 1,
primo comma, del presente decreto. Entro i successivi trenta giorni la Figc verifica la sussistenza dei
requisiti di legge di ciascuno dei beneficiari indicati e ne dà comunicazione alla Lega Pro e al Coni.
Ricevuta la comunicazione dell’esito positivo della verifica o decorso inutilmente il termine di cui al
periodo precedente, la Lega Pro richiede le somme dovute al Coni, che le eroga per il tramite di Coni
Servizi S.p.A. nei successivi trenta giorni.
(Art. 3)
Limiti di erogazione e gestione dei residui
Qualora l’ammontare complessivo delle richieste di contributo superi il limite annuale di cui al secondo
comma dell’articolo 1, ciascuna di esse è soddisfatta in misura proporzionalmente ridotta.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DI CONCERTO con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ove in un anno la Lega Pro abbia ricevuto richieste di contributo per un importo complessivamente
inferiore a un milione di euro, le somme che residuano sono trasferite all’anno successivo, fino a
esaurimento delle risorse disponibili.
(Art. 4)
Cessazione del rapporto con Inps
Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 370, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
nonché delle previsioni applicative del presente decreto, cessano dal 1 gennaio 2018 le agevolazioni
contributive e fiscali disciplinate dall’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dal regolamento attuativo adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio
2003, n. 98.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto l’Inps trasmette al Coni, alla Figc e alla Lega
Pro l’elenco delle società che hanno usufruito dei benefici contributivi sino al 31 dicembre 2017 e
dell’entità di tali benefici, indicando in particolar modo l’ammontare delle somme che il Coni deve
ancora erogare in suo favore.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il Coni, la Figc e
la Lega Pro possono formulare i propri rilievi all’Inps, indicando eventuali divergenze. In assenza di
rilievi, il Coni, per il tramite di Coni Servizi S.p.A., eroga all’Inps le somme richieste entro la fine del
2019.
Roma, 24 APR. 2018
p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI IL MINISTRO DEL LAVORO
IL MINISTRO PER LO SPORT E DELLE POLITICHE SOCIALI
f.to on. Luca Lotti f.to dott. Giuliano Poletti
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
FINANZE DELL’UNIVERSITÀE DELLA RICERCA
f.to prof. Pier Carlo Padoan f.to sen. Valeria Fedeli
Registrato alla Corte dei Conti
Reg.ne prev. n. 1129 il 22 maggio 2018
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