Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2109/2019
Polo Unico per le visite fiscali. Visite mediche di controllo agli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Riferimento normativo
Polo Unico per le visite fiscali. Visite mediche di controllo agli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 03-06-2019
Messaggio n. 2109
OGGETTO: Polo Unico per le visite fiscali. Visite mediche di controllo agli
appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Premessa
Con il messaggio n. 1399 del 29/03/2018 l’Istituto ha riepilogato le disposizioni di legge
vigenti in materia di Polo Unico di medicina fiscale e le istruzioni operative diramate,
comunicando la necessità di “approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione
e la pubblica amministrazione ed i Ministeri vigilanti” in ordine all’esclusione dal campo di
applicazione della normativa sul Polo Unico di medicina fiscale (artt. 18 e 22 del D.lgs n.
75/2017) del personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei
Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia
Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Con il medesimo messaggio è stato chiarito che “in attesa delle indicazioni ministeriali […] per i
dipendenti in questione è possibile disporre sin d’ora le visite mediche di controllo richieste dai
datori di lavoro; tali visite continueranno a essere a questi ultimi fatturate e il relativo costo
non potrà essere considerato a carico dei fondi specificamente assegnati all’Inps per la
gestione del Polo Unico”.
In data 25 marzo 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle
Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato
(Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della
medicina fiscale, pur riservando ad ulteriori approfondimenti la questione relativa all’esclusione
di tale personale dall’obbligo della certificazione telematica di malattia.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni operative.
2. Indicazioni operative
Gli applicativi informatici sottostanti al Portale aziende on line - Richieste di visite mediche di
controllo sono stati aggiornati, al fine di identificare automaticamente le amministrazioni in
argomento quali datori di lavoro di dipendenti pubblici rientranti nel Polo Unico.
In ogni caso, qualora un’amministrazione non venga riconosciuta automaticamente
dall’applicativo on line, in fase di richiesta di visita medica di controllo la stessa avrà la
possibilità di autodichiarare la qualità di datore di lavoro cui si applica la disciplina del Polo
Unico.
Le visite effettivamente eseguite, fatti salvi i controlli dell’Istituto sulle dichiarazioni rese dai
datori di lavoro, non determineranno l’emissione di fattura elettronica ed i relativi oneri
resteranno a carico dell’Inps, a valere sugli stanziamenti e finanziamenti previsti dalla
normativa di riferimento (art. 22 del D.lgs n. 75/2017).
Per quanto riguarda invece le visite mediche di controllo d’ufficio ordinate dall’Istituto
nell’ambito del Polo Unico, si conferma che, allo stato, l’esclusione dall’obbligo di trasmissione
telematica della certificazione della malattia per il personale in argomento (prevista
dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 221/2012), ne rende impraticabile la disposizione.
Infatti, al di là dell’impossibilità tecnica di alimentare gli applicativi informatici di ausilio alla
gestione delle visite mediche di controllo d’ufficio, la stessa normativa di riferimento prevede
che “l'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione [telematica]
per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 [accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia] anche mediante la trattazione dei dati riferiti
alla diagnosi” (comma 2 dell’art. 55-septies del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’art.
18 del D.lgs n. 75/2017).
Inoltre, ai sensi del comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 55-septies del D.lgs n.
165/2001, “i controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole
amministrazioni pubbliche interessate”.
Peraltro, già con il messaggio n. 1399/2018 l’Istituto ha chiarito che “la normativa vigente […]
attribuisce solo alcune specifiche competenze all’Istituto, mentre permangono in capo alle
Pubbliche Amministrazioni specifici poteri di verifica e valutazione” e che “eventuali certificati
cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’Inps, ma
unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione
normativa (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) i controlli circa la loro validità”.
Pertanto, d’ora innanzi, per il personale dipendente appartenente ai ruoli delle Forze armate
(Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di
Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco i rispettivi datori di lavoro, in caso di assenze dal servizio per malattia, potranno
richiedere visite mediche di controllo nell’ambito della normativa sul Polo Unico della medicina
fiscale e senza oneri a loro carico.
Si fa infine riserva, in attesa dell’esito degli approfondimenti con i Dicasteri coinvolti, di
comunicazioni in ordine alla disposizione, per il medesimo personale, delle visite mediche di
controllo d’ufficio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2109/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Altre normative del 2019
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen…
Interpello AdE 10
Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16…
Interpello AdE 160
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta…
Risoluzione AdE 162
Regime di parziale detassazione dell'indennità relativa al trattamento di fine servizio p…
Interpello AdE 4
Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art…
Interpello AdE 267