Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria
Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 03-07-2025
Messaggio n. 2130
OGGETTO: Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione
dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la
presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria
Con il presente messaggio, in considerazione dell’incidenza che le condizioni climatiche attuali,
caratterizzate da elevate temperature notevolmente superiori alla media stagionale, hanno
sullo svolgimento delle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse,
si riassumono le indicazioni in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di
integrazione salariale e ai criteri per la corretta valutazione delle istanze.
Le indicazioni di seguito riportate riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il
trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede
l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di
solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza
della pubblica autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale
utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per
cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
In tale caso, i datori di lavoro devono soltanto indicare nella relazione tecnica presente in
domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la
riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione
o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative,
resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento
meteo” per “temperature elevate”.
Si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e
a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con
causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non
imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature
elevate”.
Tuttavia, nel caso in cui venga presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate
temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle
attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, nel corso dell’istruttoria
si deve tenere conto di tale circostanza.
Conseguentemente, possono essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è
stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal
predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo
svolgimento delle attività lavorative.
A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, devono riportare i soli estremi
dell’ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza la necessità di doverla allegare.
Come già chiarito nei messaggi e nelle circolari pubblicate dall’Istituto in materia, in caso di
domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione
salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 °C.
Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può
determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale
qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più
elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non
proteggibili dal sole o se le stesse comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che
producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei
lavoratori.
Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, ecc., può comportare che la
temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella effettivamente registrata dal
bollettino meteo.
Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo
al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività
svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.
Risulta tuttavia evidente che le predette valutazioni, utili per l’eventuale accoglimento
dell’istanza, sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per
consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è necessario redigere la relazione
tecnica in modo completo.
A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l'evento meteorologico che si è verificato,
nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di
lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonché le modalità di svolgimento delle attività stesse.
Nel caso in cui i predetti elementi non vengano forniti, è necessario attivare con le consuete
modalità il supplemento istruttorio di cui all’articolo 11 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442.
Si ricorda, invece, che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo,
atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto (cfr. i messaggi n. 1856 del 3 maggio
2017 e n. 2276 del 1° giugno 2017).
Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura
“percepita” superiore a quella reale.
Pertanto, nel valutare le istanze si deve tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle
giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura
e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia superiore a quella
effettivamente rilevata.
Ai fini di una puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al
trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, gli operatori di Sede possono
avvalersi, oltre che dei criteri sopra richiamati, anche della documentazione o delle
pubblicazioni sui dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o
della protezione civile.
Si precisa che le indicazioni fornite con il presente messaggio valgono anche con riferimento
alle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o
raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in
cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.
Si fa presente, inoltre, che è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione
salariale nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza
dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause
riconducibili alle temperature eccessive.
Le indicazioni contenute nel presente messaggio si applicano, per quanto compatibili, anche
nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa
integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese
agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.
Si ricorda, infine, che, per quanto riguarda la CIGO e l’assegno di integrazione salariale del FIS
e dei Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per
ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale
“evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi
oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le
predette causali:
• non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere
presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
• i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure
previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l’assegno di
integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente,
dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di
solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo
n. 148/2015;
• il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in
cui l’evento si è verificato;
• l’informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015 non è
preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o
alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali
delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata
prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei
lavoratori interessati;
•per le aziende di cui all’articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015
(imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei) la
predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con
sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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