Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2212/2019
Indicazioni in merito alla rivalutazione dell’assegno ASU e al riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità di cui al D.lgs n. 280/1997
Riferimento normativo
Indicazioni in merito alla rivalutazione dell’assegno ASU e al riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità di cui al D.lgs n. 280/1997
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 12-06-2019
Messaggio n. 2212
OGGETTO: Indicazioni in merito alla rivalutazione dell’assegno ASU e al
riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di
pubblica utilità di cui al D.lgs n. 280/1997
Su alcune tematiche connesse alla gestione delle misure in favore dei lavoratori di pubblica
utilità, di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nel corso degli ultimi anni si è
sviluppato un notevole contenzioso, che è giunto sino al terzo grado di giudizio, a conclusione
del quale la Suprema Corte, a più riprese, si è pronunciata in senso contrario all’orientamento
dell’Istituto, che recepiva consolidati indirizzi ministeriali.
I profili di maggiore criticità hanno riguardato la rivalutazione dell’assegno ASU e il
riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità di cui al citato
D.lgs n. 280/1997.
È stato pertanto interessato al riguardo il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il cui
Ufficio Legislativo, con nota prot. n. 4235 del 10 aprile 2019, ha recepito il principio enunciato
dalla Corte di Cassazione circa il riconoscimento della portata generale della definizione di
lavori socialmente utili contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468. In base a tale definizione, i lavori socialmente utili comprendono tutte le attività che
hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva descritti
al citato articolo 1, tra cui rientrano i lavori di pubblica utilità di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo.
I lavori di pubblica utilità sono, dunque, riconducibili alla medesima tipologia di attività e alla
medesima finalità dei lavori socialmente utili di cui costituiscono una specifica.
Applicando il consolidato orientamento dalla Suprema Corte, il Ministero ha convenuto circa
l’opportunità che sia l’incremento dell’assegno - nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo
45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - sia la rivalutazione dello stesso, prevista
dall’articolo 8, comma 8, del D.lgs n. 468/1997, trovino applicazione anche per i lavori di
pubblica utilità di cui al D.lgs n. 280/1997 in quanto “lavori socialmente utili” secondo la
definizione fissata dal legislatore (cfr. sent. Cass. civ. 19468/2015).
In base al medesimo principio, la contribuzione figurativa di cui all’articolo 8, comma 19, del
D.lgs n. 468/1997 deve essere riconosciuta anche per i lavori di pubblica utilità di cui al D.lgs
n. 280/1997. Si precisa tuttavia che, in sede di prima applicazione, la contribuzione in parola
deve essere riconosciuta limitatamente ai mesi (massimo 12) per i quali l’Istituto ha
corrisposto il relativo assegno.
In merito alla possibilità di riconoscere la contribuzione figurativa anche per i periodi di
prolungamento delle attività oltre i 12 mesi, svolti con oneri a carico degli Enti utilizzatori, si fa
riserva di ulteriori comunicazioni.
In relazione a quanto precede, le Strutture territoriali avranno cura, già in via amministrativa,
di provvedere sia all’adeguamento dell’importo dell’assegno LPU sia al riconoscimento della
contribuzione figurativa per i mesi (massimo 12) di svolgimento delle attività in parola.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni riguardo alle modalità procedurali da
seguire per l’accredito di detta contribuzione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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