Circolare n. 53 dell’8 giugno 2023. Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna. Precisazioni
Circolare n. 53 dell’8 giugno 2023. Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 14-06-2023
Messaggio n. 2215
OGGETTO: Circolare n. 53 dell’8 giugno 2023. Decreto-legge 1 giugno 2023, n.
61. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per datori di lavoro
e lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha
interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna. Precisazioni
Con la circolare n. 53 dell’8 giugno 2023 è stata illustrata la disposizione recata dall’articolo 7
del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che ha introdotto un nuovo strumento di sostegno al
reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei datori di lavoro sia dei
lavoratori subordinati del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel
corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, i territori della Regione
Emilia-Romagna.
In merito ai contenuti della richiamata circolare, cui si rinvia per tutti gli aspetti di carattere
generale, si forniscono le seguenti precisazioni.
Con riferimento al momento temporale in cui, ai fini dell’ammissione alla menzionata tutela, i
lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle
dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati
nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo,
la suddetta data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo (2 maggio
2023).
Ai fini dell’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” per impossibilità a prestare attività
lavorativa in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità
operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, si precisa che detta impossibilità, in
conseguenza degli straordinari eventi atmosferici in oggetto, non deve intendersi riferita
all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o
una singola fase/attività del processo produttivo. Si ricorda che, ricorrendo detta ipotesi, la
misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da
collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023 (termine ultimo
fissato dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023).
Infine, nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall’impossibilità
a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o
domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati - l’accesso
all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività
lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–
legge n. 61/2023. Si rammenta che, in questa circostanza, la misura di sostegno può essere
richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 15 giornate da collocare nel medesimo arco
temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Si conferma, inoltre, che il file, compilato secondo il tracciato e le regole di cui all’Allegato n. 3
della circolare n. 53/2023, potrà essere trasmesso a partire dalla data del 15 giugno 2023.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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