Implementazione della procedura per la gestione delle richieste di accertamento sanitario di cui all’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Rilascio nuove funzionalità
Implementazione della procedura per la gestione delle richieste di accertamento sanitario di cui all’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Rilascio nuove funzionalità
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15-07-2025
Messaggio n. 2254
OGGETTO: Implementazione della procedura per la gestione delle richieste di
accertamento sanitario di cui all’articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Rilascio nuove funzionalità
Il comma 3-ter dell’articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e il comma 1 dell’articolo 3 del decreto del
Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 31
maggio 2023 hanno previsto che gli accertamenti medico-legali di idoneità e inabilità lavorativa
avviati sulla base delle richieste pervenute all’INPS dal 1° giugno 2023 sono effettuati
dall'Istituto con le modalità di accertamento già in uso per l’Assicurazione generale obbligatoria
(AGO).
Con il presente messaggio si comunica il rilascio in produzione di una nuova versione della
procedura “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”, che introduce
importanti aggiornamenti volti a migliorare la gestione operativa delle domande e l’utilizzo del
sistema da parte dell’Amministrazione e/o Ente datore di lavoro.
In particolare, nell’ambito della gestione delle ricevute post-invio domanda è stata eliminata la
visualizzazione del nome del file nella colonna “Documento”, che viene ora sostituito dalla
dicitura “Inserito”. Rimane invece visibile, senza modifiche, il contenuto della colonna
“Tipologia”.
Un’ulteriore implementazione riguarda la possibilità di inoltrare da parte dell’Amministrazione
e/o Ente datore di lavoro, per la sola tipologia di domanda di inabilità ai sensi della dell’articolo
2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, istanze riferite a cittadini deceduti che
abbiano presentato in vita apposita richiesta al proprio datore di lavoro. In tali casi, la
procedura rileva lo stato di decesso e visualizza un messaggio di alert che informa
l’Amministrazione e/o l’Ente datore di lavoro della necessità di allegare, per potere proseguire
con la compilazione della domanda, la copia dell’istanza presentata in vita dal dipendente,
debitamente protocollata in data anteriore al decesso, nonché il certificato medico previsto
dalla normativa.
Il testo dell’avviso che viene mostrato a sistema è il seguente:
“Attenzione: il soggetto interessato risulta deceduto. Per procedere con la compilazione della
domanda è necessario caricare obbligatoriamente i seguenti documenti: Istanza di parte di cui
all’allegato 1 del D.M. 187/1997 e Certificato medico di cui all’allegato 2 del D.M. 187/1997”.
Per supportare correttamente l’operatore dell’Amministrazione e/o Ente datore di lavoro,
contemporaneamente alla richiesta documentale è prevista la presenza di una apposita
informativa.
Nella finestra dedicata all’allegazione dei documenti, oltre ai due documenti obbligatori sopra
citati, sono rese disponibili anche ulteriori tipologie documentali facoltative, quali il certificato di
morte (modello ISTAT o cartella clinica) e l’eventuale documentazione aggiuntiva ritenuta utile
dall’Amministrazione e/o Ente datore di lavoro.
Infine, si precisa che è in fase di aggiornamento il manuale con le ultime implementazioni
effettuate in procedura. Il manuale è scaricabile direttamente dal sito dell’Istituto www.inps.it,
accedendo con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno
di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica) 3.0 o eIDAS
(electronic IDentification, Authentication and trust Services), al servizio “Richiesta di
accertamento sanitario per dipendenti pubblici”.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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