Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161”
Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161”
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 20-06-2019
Messaggio n. 2326
OGGETTO: Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante “Tutela del lavoro
nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione
dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161”
La legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale
e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e
altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e
confiscate”[1], all’articolo 34 ha delegato il Governo ad adottare disposizioni per la tutela del
lavoro delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria,
favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e
dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale
e agli ammortizzatori sociali.
La delega ha avuto attuazione con l’emanazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
72[2].
Nell’ambito della regolamentazione di cui al citato decreto legislativo, il legislatore, al fine di
consentire alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la
prosecuzione dell’attività, all’articolo 4 ha disposto che, ai fini del rilascio del documento unico
di regolarità contributiva, rilevino esclusivamente gli obblighi contributivi relativi all’arco
temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa
dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159[3].
Tale previsione comporta che l’esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di
approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività resta esclusa dalla
verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione
dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 maggio 2014, n. 78.
Pertanto, una volta accertata l’intervenuta approvazione del citato programma, la verifica della
regolarità contributiva per le aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione
giudiziaria avverrà esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi che sono maturati
successivamente alla data di approvazione.
L’articolo 55 del D.lgs n. 159/2011 ha inoltre disposto che “A seguito del sequestro non
possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono
presi in consegna dall'amministratore giudiziario. Le procedure esecutive già pendenti sono
sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si
estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In
caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di
un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene […]”.
Poiché l’articolo 55 del citato decreto legislativo non preclude la notifica degli avvisi di addebito
e prevede esclusivamente la sospensione delle azioni esecutive di competenza dell’Agente della
Riscossione finalizzate al recupero coattivo degli importi dovuti, tutti i crediti dell’impresa
sequestrata e confiscata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, compresi quelli sorti a
decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività,
potranno essere trasmessi all’Agente della Riscossione.
Resta ferma la sospensione delle azioni esecutive, di cui al citato articolo 55, per i crediti sorti
anteriormente alla medesima data di approvazione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca il “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
[2] Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 giugno 2018. Data di entrata in vigore: 6 luglio 2018.
[3] L’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, rubricato “Documento unico di
regolarità contributiva”, dispone: “1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di
prosecuzione o ripresa dell’attività di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011,
la verifica della regolarità contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, avviene esclusivamente
con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del
programma medesimo.”
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