Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2326/2019

Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161”

Pubblicato: 19/06/2019 In vigore dal: 19/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161”

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 20-06-2019 Messaggio n. 2326 OGGETTO: Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161” La legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”[1], all’articolo 34 ha delegato il Governo ad adottare disposizioni per la tutela del lavoro delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. La delega ha avuto attuazione con l’emanazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72[2]. Nell’ambito della regolamentazione di cui al citato decreto legislativo, il legislatore, al fine di consentire alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la prosecuzione dell’attività, all’articolo 4 ha disposto che, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, rilevino esclusivamente gli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[3]. Tale previsione comporta che l’esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività resta esclusa dalla verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Pertanto, una volta accertata l’intervenuta approvazione del citato programma, la verifica della regolarità contributiva per le aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria avverrà esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi che sono maturati successivamente alla data di approvazione. L’articolo 55 del D.lgs n. 159/2011 ha inoltre disposto che “A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene […]”. Poiché l’articolo 55 del citato decreto legislativo non preclude la notifica degli avvisi di addebito e prevede esclusivamente la sospensione delle azioni esecutive di competenza dell’Agente della Riscossione finalizzate al recupero coattivo degli importi dovuti, tutti i crediti dell’impresa sequestrata e confiscata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, compresi quelli sorti a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, potranno essere trasmessi all’Agente della Riscossione. Resta ferma la sospensione delle azioni esecutive, di cui al citato articolo 55, per i crediti sorti anteriormente alla medesima data di approvazione. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. [2] Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2018. Data di entrata in vigore: 6 luglio 2018. [3] L’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, rubricato “Documento unico di regolarità contributiva”, dispone: “1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la verifica della regolarità contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo.”

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 2326/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2019

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen… Interpello AdE 10 Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art… Interpello AdE 267 Concorso pubblico per il reclutamento di dieci (10) dirigenti di seconda fascia da destin… Provvedimento AdE 15519 Strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali rafforzati (Carried interest) e PIR A… Interpello AdE 124 Cambio valute estere del mese di luglio 2019 Provvedimento AdE 1756730