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Messaggio INPS 2425/2025

Gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito della riclassificazione dell’impresa, e/o dei rapporti di lavoro, dal settore agricolo ad altro settore e viceversa

Pubblicato: 31/07/2025 In vigore dal: 31/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito della riclassificazione dell’impresa, e/o dei rapporti di lavoro, dal settore agricolo ad altro settore e viceversa

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Coordinamento Generale Legale Roma, 01-08-2025 Messaggio n. 2425 OGGETTO: Gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito della riclassificazione dell’impresa, e/o dei rapporti di lavoro, dal settore agricolo ad altro settore e viceversa Con il presente messaggio si forniscono indicazioni per la gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente, dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli) e viceversa. Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si è stabilito di non fare ricadere gli effetti della riclassificazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di disoccupazione, sui lavoratori interessati in quanto dipendenti del datore di lavoro riclassificato. Nello specifico, la riclassificazione in argomento riguarda le ipotesi di inesatte dichiarazioni da parte del datore di lavoro. In tale contesto, l’efficacia retroattiva del provvedimento assolve anche alla funzione di incentivare una più attenta collaborazione da parte dei datori di lavoro, favorendo il corretto e legittimo inquadramento previdenziale e contrastando eventuali condotte elusive. Conseguentemente, il lavoratore, estraneo a tale procedimento amministrativo, non può subire effetti pregiudizievoli derivanti da condotte imputabili esclusivamente al datore di lavoro e a lui non note. Infatti, in tali casi, i lavoratori rischierebbero di essere ingiustamente penalizzati da un’applicazione retroattiva degli effetti della riclassificazione, che pregiudicherebbe il loro diritto alla tutela contro la disoccupazione, in violazione dell’articolo 38, comma 2, della Costituzione, che prevede che: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Ne consegue che, fatti salvi i casi di dolo, nelle ipotesi di riclassificazione aziendale in altro settore, conseguente a dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, i lavoratori conservano il diritto alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione. Pertanto, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 56 del 23 aprile 2020, si precisa che, nelle ipotesi di riclassificazione del datore di lavoro da agricolo a non agricolo, i lavoratori interessati – se impossibilitati, per scadenza dei termini, a presentare la domanda di disoccupazione per il settore non agricolo – non sono tenuti a restituire il trattamento già percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Analogamente, nei casi di riclassificazione del datore di lavoro da non agricolo ad agricolo, i lavoratori interessati – laddove i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per il settore agricolo siano già scaduti – mantengono il diritto alle somme già percepite a titolo di indennità NASpI e l’eventuale indebito conseguente al riesame delle domande presentate prima della notifica del provvedimento di riclassificazione del rapporto di lavoro non deve essere notificato ai lavoratori interessati. Restano, comunque, valide le indicazioni fornite con la circolare n. 56 del 2020 nel caso in cui, alla data di notifica del provvedimento di riclassificazione aziendale, non siano ancora spirati i termini per la presentazione di una domanda di disoccupazione per il nuovo settore di appartenenza. In tali casi, al lavoratore che ne faccia domanda può essere riconosciuta la nuova prestazione (di NASpI o di disoccupazione agricola) con compensazione di quanto già eventualmente corrisposto in relazione all’ultima indennità di disoccupazione erogata con riferimento all’inquadramento errato. La compensazione può essere effettuata al massimo a capienza dei nuovi importi con abbandono dell’eventuale residuo debito. I ricorsi amministrativi riferiti a contestazioni degli indebiti già notificati e ancora pendenti, e per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento dell’indebito (ad esempio, con richiesta di rateizzazione), devono essere definiti in autotutela secondo le indicazioni fornite con il presente messaggio. Il Direttore Generale Vicario Antonio Pone

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