Gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito della riclassificazione dell’impresa, e/o dei rapporti di lavoro, dal settore agricolo ad altro settore e viceversa
Gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito della riclassificazione dell’impresa, e/o dei rapporti di lavoro, dal settore agricolo ad altro settore e viceversa
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Roma, 01-08-2025
Messaggio n. 2425
OGGETTO: Gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito
della riclassificazione dell’impresa, e/o dei rapporti di lavoro, dal
settore agricolo ad altro settore e viceversa
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni per la gestione delle domande di
disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di
riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione
dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente, dalla
gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli) e viceversa.
Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si è stabilito di non fare
ricadere gli effetti della riclassificazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di
disoccupazione, sui lavoratori interessati in quanto dipendenti del datore di lavoro riclassificato.
Nello specifico, la riclassificazione in argomento riguarda le ipotesi di inesatte dichiarazioni da
parte del datore di lavoro. In tale contesto, l’efficacia retroattiva del provvedimento assolve
anche alla funzione di incentivare una più attenta collaborazione da parte dei datori di lavoro,
favorendo il corretto e legittimo inquadramento previdenziale e contrastando eventuali
condotte elusive.
Conseguentemente, il lavoratore, estraneo a tale procedimento amministrativo, non può subire
effetti pregiudizievoli derivanti da condotte imputabili esclusivamente al datore di lavoro e a lui
non note.
Infatti, in tali casi, i lavoratori rischierebbero di essere ingiustamente penalizzati da
un’applicazione retroattiva degli effetti della riclassificazione, che pregiudicherebbe il loro diritto
alla tutela contro la disoccupazione, in violazione dell’articolo 38, comma 2, della Costituzione,
che prevede che: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria”.
Ne consegue che, fatti salvi i casi di dolo, nelle ipotesi di riclassificazione aziendale in altro
settore, conseguente a dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, i lavoratori conservano il
diritto alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
Pertanto, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 56 del 23 aprile 2020, si
precisa che, nelle ipotesi di riclassificazione del datore di lavoro da agricolo a non agricolo, i
lavoratori interessati – se impossibilitati, per scadenza dei termini, a presentare la domanda di
disoccupazione per il settore non agricolo – non sono tenuti a restituire il trattamento già
percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
Analogamente, nei casi di riclassificazione del datore di lavoro da non agricolo ad agricolo, i
lavoratori interessati – laddove i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione
per il settore agricolo siano già scaduti – mantengono il diritto alle somme già percepite a titolo
di indennità NASpI e l’eventuale indebito conseguente al riesame delle domande presentate
prima della notifica del provvedimento di riclassificazione del rapporto di lavoro non deve
essere notificato ai lavoratori interessati.
Restano, comunque, valide le indicazioni fornite con la circolare n. 56 del 2020 nel caso in cui,
alla data di notifica del provvedimento di riclassificazione aziendale, non siano ancora spirati i
termini per la presentazione di una domanda di disoccupazione per il nuovo settore di
appartenenza.
In tali casi, al lavoratore che ne faccia domanda può essere riconosciuta la nuova prestazione
(di NASpI o di disoccupazione agricola) con compensazione di quanto già eventualmente
corrisposto in relazione all’ultima indennità di disoccupazione erogata con riferimento
all’inquadramento errato.
La compensazione può essere effettuata al massimo a capienza dei nuovi importi con
abbandono dell’eventuale residuo debito.
I ricorsi amministrativi riferiti a contestazioni degli indebiti già notificati e ancora pendenti, e
per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento dell’indebito (ad esempio, con richiesta
di rateizzazione), devono essere definiti in autotutela secondo le indicazioni fornite con il
presente messaggio.
Il Direttore Generale Vicario
Antonio Pone
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