Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2439/2019
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE per l’anno 2019
Riferimento normativo
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE per l’anno 2019
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Servizi agli Utenti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 01-07-2019
Messaggio n. 2439
Allegati n.1
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per
l’attività relativa alla certificazione ISEE per l’anno 2019
Con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I.
14/3/2019) n. 49 del 6 giugno 2019 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i
Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE per l’anno 2019.
Tale schema, allegato al presente messaggio, ha validità fino al 31 dicembre 2019.
Ogni CAF, di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, in possesso dei prescritti requisiti, ha facoltà di stipulare una
convenzione con l’INPS secondo lo schema allegato.
La stipula delle convenzioni di cui al presente messaggio avviene con firma digitale ed il
versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità
elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e sistemi
informativi, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in
oggetto.
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione
ISEE per l’anno 2019 dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi
informativi - Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione
delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti -, al seguente indirizzo email:
Convenzioni.CAF@inps.it.
In base a quanto previsto dalla determinazione n. 49/2019 citata, i pagamenti per il servizio
reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, alla quale i soggetti
convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico
attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà
essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni - Contratti Riferimento
Amministrazione” pubblicato dall’Istituto sul sito istituzionale www.inps.it al seguente
percorso: “Home” > “Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed
esempi per la compilazione”.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ED IL
CAF ………………..……………. PER L’ATTIVITA’ RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE
ISEE PER L’ANNO 2019.
LE SOTTOSCRITTE PARTI
il ……. nato a ….. ( ) il …………., domiciliato per la carica in ………….. , il quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dello "ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE", Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di ………………..
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");
e
(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (……..…),
il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione
sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica
ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;
ovvero
giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il comparente
dichiara essere tutt’ora valida e non revocata e che in originale si allega al presente atto sotto la
lettera “A”;
(in appresso anche più brevemente “CAF” o, congiuntamente all’INPS, “le Parti”)
VISTI
- l’art. 5 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22
dicembre 2011, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale è stato previsto che con
D.P.C.M., da emanare entro il 31 maggio 2012, siano rivisti le modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la
concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali e che, a far data
dai trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di
dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'ISEE, attuative del citato decreto, è stato abrogato, tra l’altro, il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” che ha definito
1
nuovi criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate;
- l’art.11, comma 1 del citato DPCM n.159/2013 che riconosce all’INPS la possibilità di
stipulare, per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE, apposite convenzioni con i
centri di assistenza fiscale, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza
nella compilazione;
- il predetto comma 1 dell’articolo 11, in virtù del quale i soggetti incaricati della ricezione della
DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica, entro i successivi
quattro giorni lavorativi, i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito
dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della DSU;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze del 7 novembre 2014 con il quale è stato approvato il modello di
attestazione;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 138 del 13 aprile 2017, con il quale è stato approvato il
modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e le relative istruzioni;
- il decreto direttoriale n. 5 del 9 marzo 2015 con il quale è stato approvato ai sensi dell’art.12,
comma 2 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 il disciplinare tecnico contenente le misure di
sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati
relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni
analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS, nonché di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- l’art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di
funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 26
maggio 2016, n. 89;
- l’art. 10 del D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 con il quale è stata prevista, a decorrere dal
2018, la modalità di precompilazione della DSU da parte dell’INPS in cooperazione con
Agenzia delle Entrate;
- il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2018, n.
108 che ha prorogato i termini per l’attuazione dell’ISEE precompilato di cui al precitato art. 10
del D.Lgs. n. 147/2017;
- il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla
Legge 28 marzo 2019, n. 26 che introduce il Reddito e la Pensione di cittadinanza, prevedendo
che le richieste possano essere presentate tramite i centri di assistenza fiscale previo
convenzionamento con l’INPS;
- l’art. 12, comma 5 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge
28 marzo 2019, n. 26 in virtù del quale, anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare
domanda di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza anche attraverso l’assistenza dei
centri di assistenza fiscale convenzionati con INPS, nonché per le attività legate all’assistenza
2
nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono
stanziate risorse aggiuntive per l’anno 2019;
- il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni;
- l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui è stato
introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede per le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da
applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitrici d’imposta ai
sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE”;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come
modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018;
PRESO ATTO CHE
- la Consulta dei CAF, anche sulla base della documentazione prodotta alla Direzione generale
dell’INPS in data 21 luglio 2015 prot. 203/2015, dichiara di sostenere per ogni DSU un costo
unitario medio di euro 23,81;
CONSIDERATO CHE
- l’INPS e la Consulta dei Caf, in data 1 marzo 2019, tenuto conto anche dell’andamento dei
volumi ISEE, hanno sottoscritto il verbale di intesa propedeutico alla stipula della Convenzione
di cui all’oggetto, con particolare riferimento alle condizioni economiche del servizio e alla
destinazione delle risorse di cui all’art. 12 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni ed
integrazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e citato in premessa;
ATTESO CHE
- nel complesso contesto in cui l'Istituto si trova ad operare, caratterizzato dalla riduzione degli
organici, dall'acquisizione di nuove funzioni e dalla delicata congiuntura economico-sociale
3
che investe il Paese, la collaborazione di partners collaudati come i soggetti abilitati
all’assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche,
appare in grado di coniugare le stringenti esigenze di mantenimento degli equilibri di bilancio
con la necessità di garantire agli utenti un adeguato livello nella qualità dei servizi;
Tutto quanto premesso, le sottoscritte parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
L’INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lettera
d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati CAF, il servizio
per l’alimentazione del sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE).
Art. 2
Contenuto del servizio
1. L’INPS concorda con i CAF le seguenti modalità per lo svolgimento del servizio nei confronti
dell’utenza:
a) formulazione al dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara nell’interesse del
soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace, delle domande necessarie per
l’individuazione dell’indicatore/degli indicatori da calcolare, in modo da privilegiare la
compilazione di una unica DSU (dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU) riportante il
calcolo di tutti gli ISEE di suo interesse;
b) assistenza al soggetto dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara nell’interesse del
soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace, durante la compilazione, anche
in via telematica, dei moduli di DSU con l’esame della eventuale documentazione utile ai fini
del calcolo degli ISEE.
L’attività di assistenza riguarderà anche la compilazione di appositi moduli, a seguito della
rilevazione, nell’attestazione, di omissioni o difformità nei dati autodichiarati ovvero di
inesattezze nei dati forniti da INPS ed Agenzia delle entrate;
c) ricezione e verifica della completezza delle DSU previste dall'art. 10, comma 4 del D.P.C.M.
del 5 dicembre 2013, n. 159 e secondo il modello tipo contenuto nel Decreto del 13 aprile 2017
adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze (di seguito denominato D.M.);
d) controllo dell'identità dei soggetti di cui alla lettera a) e conservazione della copia dei relativi
documenti di riconoscimento;
e) controllo del codice fiscale del singolo dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare
rilevante ai fini ISEE, tramite l'interrogazione dell'apposita banca di dati telematica
dell'Agenzia delle entrate (SIATEL o altri strumenti disponibili), fatte salve le ipotesi in cui la
trasmissione della DSU avvenga attraverso la cooperazione applicativa;
4
f) acquisizione di specifico mandato sottoscritto dai soggetti di cui alla lettera a), per lo
svolgimento di una o più delle seguenti attività:
1. assistenza nella compilazione della DSU;
2. ricezione della DSU e verifica della sua completezza;
3. trasmissione della DSU all’INPS;
4. rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE, del contenuto della DSU nonché degli elementi
informativi necessari al calcolo dell’indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed
Agenzia delle Entrate;
5. accesso alla “lista dichiarazioni”, messa a disposizione dall’INPS, per controllare l’esistenza
di altra/e DSU, riferita al proprio nucleo familiare anche presso enti diversi;
6. accesso alla “lista dichiarazioni” al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU
riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo di particolari indicatori;
7. richiesta all’INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio dell’attestazione
riportante l’ISEE.
Le attività di cui ai punti 4,5,6 e quella relativa all’acquisizione della DSU, saranno fornite
anche mediante la cooperazione applicativa.
Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi inesattezze nei
dati non auto-dichiarati che lo riguardino, può conferire mandato al CAF solo per lo
svolgimento delle attività di cui ai numeri 1,2,3 della presente lettera.
Al predetto mandato dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del
mandante, nonché, nella sola ipotesi di cui al numero 7, ed in conformità a quanto previsto
dall’art. 8, comma 3, della presente convenzione, la dichiarazione, sottoscritta da parte del
medesimo, di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
g) acquisizione di specifica delega sottoscritta dal dichiarante in favore di un soggetto terzo, anche
estraneo al nucleo familiare, a richiedere al CAF lo svolgimento di una o più delle attività
illustrate nei numeri da 1 a 7 della precedente lettera f).
L’attività di assistenza di cui alla lettera f, punto 1 non contempla anche l’effettiva
sottoscrizione della DSU da parte del delegato.
Il componente che sottoscrive il modulo integrativo nella ipotesi in cui rilevi inesattezze nei
dati non auto-dichiarati che lo riguardino, può delegare in favore di un soggetto terzo solo le
attività di cui ai numeri 1,2,3 della precedente lettera f).
Alla predetta delega dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del
delegante e del terzo, nonché, nella sola ipotesi di cui al numero 7 della precedente lettera f),
ed in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, della presente convenzione, la
dichiarazione, sottoscritta da parte del medesimo delegante, di non aver utilizzato la DSU al
fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
h) rilascio al dichiarante o a suo delegato di:
1. ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU, recante l’identificazione del CAF, la
firma dell’operatore nonché l'impegno a trasmettere al sistema informativo dell’ISEE
dell'INPS, entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, i dati in essa contenuti;
2. attestazione riportante l’ISEE determinato dall’INPS, il contenuto della DSU nonché gli
elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed
Agenzia delle Entrate, in presenza di uno specifico mandato conferito dal dichiarante con
5
manifestazione di consenso, secondo le modalità indicate dall’art. 2, comma 2, del D.M. del 7
novembre 2014;
i) trasmissione per via telematica, entro le ore 23:59 del quarto giorno lavorativo dalla
presentazione della DSU, dei dati in essa contenuti, all’apposito sistema informativo dell’ISEE
dell'INPS per il calcolo dell'ISEE, in osservanza della normativa di riferimento e,
specificamente, delle regole tecniche e dei protocolli di sicurezza per la trasmissione delle
informazioni stabiliti dal disciplinare tecnico approvato con decreto direttoriale n. 5 del 9
marzo 2015 (di seguito disciplinare tecnico).
Ad integrazione di quanto contenuto al comma che precede, si chiarisce che nel caso in cui ci si
trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consenta la compilazione e
firma del mandato al CAF, della delega del dichiarante conferita a soggetto terzo e della DSU, gli
stessi potranno essere presentati privi della firma solo ed esclusivamente mediante allegazione del
documento di identità che riporta l’annotazione dell’impossibilità alla firma.
I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi,
secondo le prescrizioni previste al successivo art. 10 al solo fine di consentire le verifiche del
caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. I CAF si impegnano, dopo due anni dalla
trasmissione dei dati all'INPS, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.P.C.M. n.159/2013, a distruggere
i dati medesimi adottando le misure tecniche e organizzative nel rispetto delle normativa in materia
di protezione dei dati personali, affinché il processo di distruzione escluda trattamenti di dati in
violazione delle disposizioni vigenti in materia di “privacy”.
Art. 3
Impegni delle parti
L'INPS fornirà specifiche direttive alle proprie Sedi nell’ottica di agevolare un rapporto costruttivo
tra i CAF e l'utenza.
Parimenti i CAF forniranno analoghe direttive alle proprie strutture territoriali al fine di agevolare il
rapporto con l'utenza.
Art. 4
Procedure di supporto
L’Istituto fornisce ai CAF:
Il tracciato record per l'invio dei dati alla Banca Dati Nazionale;
Il programma di controllo dei flussi delle informazioni inviate all'INPS;
La procedura di acquisizione online delle DSU per gli operatori CAF comprensiva del
sistema di reportistica rivolto al controllo di gestione delle DSU acquisite on line sul sistema
INPS mediante l’accesso dei propri operatori CAF autorizzati in base a quanto previsto
all’articolo 13;
Le specifiche tecniche per le informazioni gestite attraverso la cooperazione applicativa;
I modelli relativi ai mandati e alle deleghe da utilizzare per il servizio di cui all’articolo 2.
Tali modelli sono disponibili sul sito istituzionale dell’INPS;
Il disciplinare tecnico, reso disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.
Art. 5
Termini per la trasmissione
6
Il CAF, entro le ore 23:59 del quarto giorno lavorativo dalla presentazione della DSU trasmette i
dati acquisiti all'INPS.
Il rispetto del termine, previsto dalla legge, per la trasmissione dei dati all'INPS, sarà oggetto di
verifica e controlli tecnici da parte dell'Istituto.
Art. 6
Accesso alla lista dichiarazioni
Il CAF, prima di trasmettere la DSU all’INPS, potrà accedere all'utilità "lista dichiarazioni" messa a
disposizione dallo stesso Istituto anche mediante la cooperazione applicativa.
L’accesso, in osservanza alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii), potrà avvenire solo in presenza del mandato di cui all’art. 2,
comma 1, lettera f) n. 5 e n. 6, rilasciato dal dichiarante oppure della delega di cui all’art. 2, comma
1, lettera g) avente ad oggetto le medesime attività di cui alla lettera f), n. 5 e n. 6, rilasciata dal
medesimo dichiarante.
Il CAF, tramite l’operatore, si impegna a procedere alla consultazione delle DSU sottoscritte anche
presso altri enti esclusivamente allo scopo di controllare l’esistenza di altra/e DSU, riferita/e al
soggetto dichiarante e di acquisire gli estremi della DSU, riferita a soggetto estraneo al nucleo
familiare, necessari ai fini del calcolo di particolari indicatori. Quanto sopra nel rispetto delle
garanzie previste dal disciplinare tecnico.
Il CAF, a fronte di controlli dell’Istituto, si impegna a conservare ed esibire la delega ed il mandato
di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le modalità di cui all’art. 11.
Art. 7
Acquisizione e consegna dell’attestazione
Il CAF, ai fini dell’acquisizione dell’attestazione, si impegna ad utilizzare i servizi telematici messi
a disposizione dell’Istituto, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal disciplinare tecnico e
dalla presente convenzione.
Nell’ipotesi in cui il dichiarante intenda avvalersi della possibilità di richiedere la consegna
dell’attestazione tramite posta elettronica certificata, lo stesso deve fornire nell’apposita sezione del
modulo “modalità ritiro attestazione ISEE” l’indirizzo della propria casella personale di posta
elettronica certificata.
Art. 8
Gestione delle DSU anomale
Nel caso di errori materiali commessi dall'operatore, dopo il rilascio dell’attestazione, il CAF si
impegna ad effettuare, anche con effetto retroattivo, correzioni di DSU precedentemente trasmesse
esclusivamente attraverso la specifica funzione di rettifica resa disponibile dal sistema INPS.
In particolari ipotesi, ad esempio omonimia, omocodia, il CAF, prima del rilascio della attestazione
da parte dell’INPS, può richiedere, in nome proprio, la cancellazione della DSU dal sistema
informativo dell’ISEE.
7
Successivamente al rilascio dell’attestazione, il CAF, in nome e per conto dell’utente, potrà
formulare all’INPS richiesta di mero oscuramento della DSU, la quale non sarà cancellata dal
sistema informativo dell’ISEE, ma resa non visibile, fermo restando che l’Istituto procederà ad
assoggettare la stessa DSU alle verifiche di cui all’art. 21. La richiesta dovrà essere corredata dai
seguenti documenti: mandato al CAF sottoscritto dal dichiarante, copia di un valido documento di
identità del dichiarante, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante di non aver utilizzato la DSU al
fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
La richiesta di oscuramento può essere formulata dal CAF anche su istanza di un soggetto terzo che
agisca in nome e per conto del dichiarante. In tal caso, la richiesta dovrà essere corredata dai
seguenti documenti: delega specifica sottoscritta dal dichiarante in favore del terzo a richiedere al
CAF di formulare istanza di oscuramento della DSU, copia di un valido documento di identità del
dichiarante e del terzo, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante di non aver utilizzato la DSU al
fine di ottenere una prestazione sociale agevolata.
Il mandato e la delega di cui ai precedenti commi devono avere ad oggetto la sola richiesta di
oscuramento e riportare data concomitante o successiva al rilascio dell’attestazione.
Nel caso di rilascio dell’attestazione non nota al dichiarante a seguito di errata trasmissione di DSU
da parte dell’operatore, il Caf può richiedere, in nome proprio e comunque entro il trimestre di
riferimento della DSU, l’oscuramento della dichiarazione presentando apposita attestazione recante
l’erronea trasmissione della DSU e la mancata consegna al dichiarante della relativa attestazione.
L’Istituto procederà ad evadere tale richiesta di oscuramento previa comunicazione al dichiarante e
segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.
Qualora sia accertato, anche alla luce delle risultanze della Banca dati prestazioni sociali agevolate,
che il dichiarante abbia ottenuto una prestazione sociale agevolata, l’Istituto rigetta la richiesta di
oscuramento, mentre, nel caso in cui la medesima richiesta sia già stata accolta, revoca il
provvedimento di accoglimento. In tale ultima ipotesi, la DSU oscurata è resa nuovamente visibile.
Art. 9
Comunicazioni all’utente
Al momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che, al fine della
determinazione dell’ISEE, i dati acquisiti saranno trasmessi al Sistema informativo ISEE dell'INPS
in osservanza delle disposizioni normative in materia e della presente convenzione.
In particolare, il CAF si impegna ad informare i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 lett. a), riguardo
la validità della DSU prevista dalla vigente normativa nonché la possibilità che la attestazione sia
utilizzata da ciascun componente il nucleo familiare.
Il CAF si impegna, altresì, a informare i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 lett. a), che copia della
DSU è disponibile, per eventuali controlli, presso il proprio ufficio; le informazioni in essa
contenute sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi al sistema informativo dell’ISEE presso
l’INPS e, sulla base delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso
l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, verrà rilasciata entro dieci giorni lavorativi un’attestazione
contenente il calcolo dell’ISEE e le informazioni usate per ottenerlo.
I CAF, a seguito di apposita comunicazione da parte dell’INPS, provvedono a dare notizia ai
soggetti di cui all’art. 2, comma 1 lett. a), di dichiarazioni respinte dallo stesso Istituto, secondo
quanto previsto dall’art. 18.
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Art. 10
Conservazione della documentazione
Il CAF stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e
sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione firma digitale), è custodita negli appositi
archivi da esso tenuti, per un periodo di due anni dalla data di trasmissione della dichiarazione.
In alternativa, allo scopo di evitare l’onere di conservazione del modello cartaceo e della
documentazione presentata a supporto da parte del cittadino, il CAF, dopo aver stampato ciascun
modulo di dichiarazione in unica copia, provvista di data, la consegna per ricevuta al dichiarante -
che la sottoscrive in presenza dell’operatore del CAF - oppure al soggetto delegato dal dichiarante.
Il CAF dopo aver inviato telematicamente all’Istituto la DSU, svolge l’attività di cui al presente
articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:
- creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati del modello
vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record
utilizzato per la trasmissione telematica all’Ente e contiene una oppure più di una dichiarazione,
ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all’Istituto, di un file in formato statico non
modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato
temporalmente dal CAF quindi conservato come previsto dal comma precedente;
- conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del
responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l’autenticità,
l’integrità, l’immodificabilità e la certezza della data.
La documentazione relativa ai codici fiscali consta della copia dei relativi documenti oppure del
risultato dell’interrogazione dell’apposita banca dati telematica dell’Agenzia delle entrate (SIATEL
ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni). La documentazione è
conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, ossia come file informatico nel
formato originale.
Nelle stesse modalità è, altresì, conservata, ai sensi dell’art. 9, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013,
la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le
componenti reddituali aggiornate, indispensabili ai fini del calcolo dell’ISEE corrente.
Art. 11
Conservazione e gestione dei mandati e delle deleghe e dei documenti di riconoscimento
Per tutti gli accessi alle banche dati dell’Istituto effettuati ai sensi di quanto previsto dalla presente
convenzione, il CAF conserverà copia dei mandati e delle deleghe e i documenti di riconoscimento
acquisiti nello svolgimento delle relative attività per 2 anni. Per le necessarie verifiche dell’INPS o
altra Autorità circa il regolare trattamento dei dati, il CAF si impegna a trasmettere tale
documentazione entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta formalizzata da INPS.
Art.12
9
Avvalimento
Il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo e assumendone la relativa responsabilità, anche
nel rispetto dei profili di cui al successivo art. 14, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1,
ed 1-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Nel caso in cui si avvalga dei citati soggetti, la Parte privata della presente convenzione trasmette
all’INPS, entro il 30 giugno di ciascun anno, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), apposita
comunicazione telematica che contenga la ragione sociale e il nome del rappresentante legale dei
soggetti di cui all’art. 11 comma 1, nonché i dati anagrafici, compreso il codice fiscale e la partita
IVA, dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1-bis. Detta comunicazione precede l'inizio dello
svolgimento del servizio in regime di avvalimento.
L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del CAF, anche ai fini delle
verifiche.
In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l'INPS intrattiene
rapporti con il solo CAF.
Art.13
Soggetti autorizzati all’accesso
Per le attività oggetto della convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura soltanto i
soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell’incarico
svolto, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1. Gli stessi, individuati
dall’Amministratore locale, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 14, sono istruiti
circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché informati delle attività di tracciamento e di
controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall’Istituto e dal CAF stesso.
Art. 14
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d. lgs. n. 101/2018 e nel d. lgs. n. 196/2003, così
come integrato e modificato dal predetto d. lgs. n. 101/2018, con particolare riferimento a ciò che
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei
terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per
fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti
strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.
Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali
siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del
Regolamento UE. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi,
né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Le Parti garantiscono che l’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che
siano stati designati quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE o
10
quali “Persone autorizzate” a norma dell’art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.
Ciascuna delle Parti provvederà, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto
organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che,
espressamente designati, operando sotto l’autorità dei rispettivi Titolari, avranno accesso ai dati.
Le Parti si impegnano ad informare l’utenza in merito allo scambio di informazioni oggetto della
presente Convenzione ai fini dell’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi del Regolamento UE.
Inoltre il CAF rende ai dichiaranti l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE e,
in particolare, nel ricevere la dichiarazione, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto della
normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, vengono acquisiti e trasmessi all'INPS per
il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione.
Ciascuna Parte comunicherà tempestivamente all’altra eventuali incidenti informatici sulla
sicurezza e le violazioni di dati eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che
possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, possa
essere effettuata la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati
personali.
Le Parti sono consapevoli dei controlli previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei
servizi e, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, offrono la
propria reciproca collaborazione nell’espletamento delle eventuali attività di verifica.
Attesa la rilevanza dell’interesse pubblico alla protezione dei dati personali, l'inadempimento di
ciascuna obbligazione contenuta nel presente articolo comporta la risoluzione ipso iure della
presente convenzione, salvo il risarcimento del danno.
Art. 15
Misure di sicurezza
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, pure appartenenti alle particolari categorie di cui
all’art. 9 del Regolamento UE, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti
dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire
un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o
dal danno accidentali.
In particolare, le Parti si impegnano ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE.
I soggetti di cui all’art. 13 procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni
normative al riguardo e nel particolare rispetto dei principi di responsabilizzazione del titolare del
trattamento, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza e limitazione della
conservazione delle informazioni acquisite, così come sanciti dall’art. 5 del Regolamento UE.
Il CAF attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:
a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e l’identificazione
certa dell’utente;
b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
le credenziali di autenticazione:
11
- identificano in modo univoco una persona fisica;
- sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura
operativa;
- sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password (OTP), o una
coppia username/password, o credenziali che garantiscano analoghe condizioni di
robustezza;
nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, sono previste
politiche di gestione della password che definiscano almeno i seguenti criteri:
- scadenza della password (non oltre 90 giorni);
- blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
- verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri; regole di
complessità nella composizione della password; esclusione di nome, cognome e codice
fiscale);
la procedura di autenticazione dell’utente è protetta dal rischio di intercettazione delle
credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal
protocollo SSL (SSL con RSA a 1024 bit).
Il CAF comunica all’Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito tecnologico
che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro
perdita di efficacia.
Il CAF non duplica, neanche con sistemi automatici, i dati resi disponibili e non li utilizza per la
creazione di autonome banche dati.
Il CAF assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentono di
consultare in forma massiva i dati e di replicare i dati resi disponibili in autonome banche dati.
Al fine della corretta gestione degli accessi, il CAF individua:
un supervisore locale quale responsabile del controllo sull’utilizzo della procedura;
uno o più amministratori locali preposti alla gestione operativa delle utenze e alla
formazione dei soggetti autorizzati all’accesso.
Art. 16
Tracciamento degli accessi e controllo
Il CAF comunica ai soggetti di cui al precedente art. 13 che l’Istituto e il CAF stesso procedono al
tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le
operazioni eseguite da ciascun utente.
L’INPS effettua controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie nelle attività di
accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di anomalie, richiederà al CAF chiarimenti
in ordine al comportamento posto in essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli
accessi effettuati. Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l’inoltro di documentazione non
esaustiva comporterà l’immediata disabilitazione dell’utenza. Nel caso in cui si riscontrino elementi
tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l’INPS procederà con la segnalazione all’Autorità
competente e, nelle ipotesi previste dalla normativa in materia, al Garante per la protezione dei dati
personali, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell’Istituto.
12
Nel caso in cui l’irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all’invio
della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in via
preventiva dell’utenza interessata.
Art. 17
Polizza assicurativa
Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali
danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori
nello svolgimento delle attività inerenti alle pratiche oggetto della presente convenzione.
La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto
previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Art. 18
DSU non attestabili
L’Istituto respinge la DSU e non procede al calcolo dell’indicatore, nelle ipotesi, purché note al
momento della trasmissione della dichiarazione ed eventualmente prima del rilascio
dell’attestazione, di decesso del dichiarante e/o di altro componente il nucleo familiare, avvenuto in
data antecedente alla data di sottoscrizione della DSU.
Nel caso di dichiarazioni presentate da soggetto deceduto in cui l’evento del decesso del dichiarante
sia noto all’Istituto successivamente al rilascio dell’attestazione, la DSU è sottoposta alle verifiche
di cui all’art. 21.
Art. 19
Compensi
Il presente articolo stabilisce la misura del compenso, IVA esclusa, che l’INPS riconosce ai CAF
per lo svolgimento dell’attività prevista nella presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al
comma 5 del presente articolo. Tali importi sono dovuti per ciascuna DSU presentata.
ATTESTAZIONE ISEE in base alla Costo del Servizio (IVA esclusa)
composizione del nucleo familiare
PRIMA FASCIA da 1 a 2 soggetti 10,81
SECONDA FASCIA da 3 a 5 soggetti 14,33
TERZA FASCIA oltre 5 soggetti 17,35
L’attività svolta dai CAF sarà remunerata con le risorse stanziate sullo specifico capitolo del
bilancio dell’INPS. Al medesimo capitolo affluiscono le risorse aggiuntive previste dall’art. 12,
comma 5, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2019, n. 26 per un ammontare pari ad euro 20.000.000 il cui utilizzo è subordinato
all’effettivo trasferimento dal Ministero. L’INPS s’impegna, inoltre, ad accertare ulteriori risorse
nell’ambito di eventuali risparmi di spesa su altri specifici capitoli del bilancio dell’Istituto, nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
13
L’Istituto procederà ad effettuare il monitoraggio mensile delle DSU e a condividerne il risultato
con la Consulta dei Caf nell’ambito di un apposito tavolo tecnico. Il volume delle DSU che sarà
oggetto di condivisione potrà discostarsi dal numero delle DSU che sarà oggetto di fatturazione in
presenza di dichiarazioni che alla chiusura del trimestre risultino “non compensabili”.
Al raggiungimento dei limiti di spesa annua si applica l’art. 25, comma 5 della presente
Convenzione.
Non è dovuto il compenso per le dichiarazioni con le seguenti caratteristiche:
- Dichiarazione non attestabile nelle ipotesi previste dal precedente art. 18, comma 1, della
presente convenzione;
- Dichiarazione presentata da dichiarante deceduto in data antecedente a quella di sottoscrizione
della dichiarazione, nella ipotesi di cui al precedente art. 18, comma 2;
- Dichiarazione priva di firma o recante firma apocrifa;
- Dichiarazione con richiesta di corrispettivi all’utenza;
- Dichiarazione, presentata, dopo quella già registrata (dalla seconda), anche presso CAF diversi,
in date diverse, da parte dello stesso dichiarante o altro componente il nucleo familiare, con
componenti, rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ISEE, inalterate;
- Dichiarazioni presentate, dopo quella già registrata (dalla seconda), anche presso CAF diversi,
nella stessa data, da parte dello stesso dichiarante o altro componente il nucleo familiare, anche
con variazione delle componenti rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ISEE.
Per componenti rilevanti si intendono: la numerosità del nucleo familiare, la tipologia di ISEE,
l’indicatore della situazione reddituale, l’indicatore della situazione patrimoniale, la somma dei
patrimoni mobiliari e/o immobiliari.
I CAF si impegnano a non chiedere corrispettivi all’utenza per lo svolgimento del servizio di cui
all’art. 2.
Art. 20
Liquidazione e pagamento dei compensi
Il CAF emette trimestralmente fatture pari al 95% dei dati trasmessi e riscontrati dall’INPS,
consultando all’uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall’INPS sul proprio sito Internet
entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del trimestre.
Agli effetti dell'applicazione dei compensi di cui all'art. 19 e ad ogni altro effetto, vale la
trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.
I CAF sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il
Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto Interministeriale
3 aprile 2013, n. 55.
14
In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà poi essere
compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’Istituto sul sito istituzionale: > Avvisi, bandi e
fatturazione > Fatturazione elettronica.
La fattura, ai sensi del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, dovrà
riportare l’annotazione “S” -“scissione dei pagamenti” sulla medesima. Pertanto, l’Istituto verserà
direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l’imposta sul
valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.
Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima e l’effettivo
ricevimento della stessa.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto ai CAF, in modo da garantire il corretto
inoltro della fattura.
Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite
del Sistema di interscambio, né procederà ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in
forma elettronica.
Entro 15 gg. dal ricevimento della fattura all’Istituto, la Direzione centrale ammortizzatori sociali
può restituire la fattura allo SDI per i seguenti motivi:
1. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul sito Internet;
2. mancata oppure errata indicazione delle fasce dei compensi, del trimestre e dell’anno di
riferimento;
3. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria (capitolo di spesa della
Direzione centrale ammortizzatori sociali).
Nell’ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto a
respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di credito, ai sensi dell’art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La predetta nota dovrà essere trasmessa
unitamente alla fattura riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.
I costi del servizio di cui al precedente articolo 19 saranno erogati nella misura del 95% dei dati
riepilogativi entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della relativa fattura da parte dell’Istituto.
Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all'espletamento delle verifiche di
cui all'art. 21: in particolare, il CAF riceve il pagamento, previa emissione di apposita fattura, a
seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell'Istituto.
Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:
1. avvenuta sottoscrizione della convenzione;
2. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla
normativa vigente;
3. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni di cui
alla presente convenzione.
Art. 21
Verifiche e penali
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Le Parti stabiliscono che l’INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle dichiarazioni
trasmesse dal CAF.
Nel caso in cui dalle verifiche di cui al comma precedente emerga l'esistenza di casi di cui agli
articoli 18, comma 1, e 19, comma 5, alinea 5) e 6), della presente Convenzione, le Parti stabiliscono
di non riconoscere al CAF alcun compenso alle dichiarazioni identificate dall’INPS come “non
fatturabili” escluse dal sotto riportato sistema sanzionatorio.
Nel caso in cui dalle verifiche di cui al primo comma emerga l'esistenza di casi di ritardi nella
trasmissione delle dichiarazioni da parte del CAF di cui all’articolo 5, nonché di dichiarazioni
presentate da soggetto deceduto laddove l’evento del decesso sia noto all’Istituto successivamente al
rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 18, comma 2, le Parti stabiliscono di applicare per
ciascuna dichiarazione trasmessa il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla gravità
dell’inadempimento:
1. Controllo automatico: Ritardo nella trasmissione delle DSU al sistema informativo dell’ISEE
dell'Istituto.
Per ogni dichiarazione trasmessa oltre il termine di quattro giorni lavorativi viene applicata la
penale commisurata al ritardo:
da 5 a 30 giorni € 5,00
da 31 a 180 giorni € 15,00
oltre i 180 giorni € 45,00
2. Controllo automatico: dichiarazioni presentate da soggetto che risulti deceduto, nella eventualità
in cui l’evento del decesso sia noto all’Istituto successivamente al rilascio dell’attestazione ai sensi
dell’art. 18, comma 2.
Per tutte le dichiarazioni presentate da soggetto deceduto, la penale è pari ad euro 171,00, fatto
salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.
Ad integrazione dei controlli automatici le Parti stabiliscono che l'INPS sottopone periodicamente a
verifica un campione manuale nella misura dell’1,00% delle dichiarazioni trasmesse dal CAF
medesimo. Le Parti stabiliscono di applicare per ciascuna dichiarazione irregolare trasmessa il
seguente sistema di penali graduate e commisurate alla gravità dell’inadempimento.
1. Controllo Manuale: difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell’ISEE dell'Istituto e
quelli contenuti nel modulo di dichiarazione.
Per le difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell’ISEE dell'Istituto e quelli contenuti
nelle dichiarazioni le sanzioni applicate vengono graduate come di seguito indicato:
nel caso di difformità che non incidono sul valore finale ISEE € 5,00
nel caso di difformità che incidono sul valore finale ISEE € 15,00
2. Controllo Manuale: dichiarazione priva di sottoscrizione; dichiarazione a firma di soggetto
diverso dal dichiarante, al di fuori dei casi previsti nella sezione “Dichiarazione resa nell’interesse o
in nome e per conto di altri” dei moduli di DSU pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; dichiarazione
recante firma sulla quale sia stata resa la formale denuncia da parte del cittadino che la disconosce
davanti alle competenti autorità, compreso l’INPS; richiesta di corrispettivi all’utenza da parte del
CAF; mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall’INPS in
16
base a quanto previsto dagli artt. 10 e 11; mancata tempestiva comunicazione all’Istituto da parte
del CAF della decadenza dall’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da
parte della competente Autorità.
Si applica il seguente sistema di penali articolato in fasce progressive che tiene conto, per ciascun
CAF, della percentuale di irregolarità riscontrata sul volume delle DSU campionate:
irregolarità fino all’1%, la penale è pari ad euro 57,00;
irregolarità superiore all’1% e fino al 3%, la penale è pari ad euro 114,00;
irregolarità superiore al 3% e fino al 5%, la penale è pari ad euro 171,00;
irregolarità superiore al 5% la penale è pari ad euro 299,00.
La penale si applica per ciascuna DSU risultata irregolare.
Per tenere conto dell’andamento della qualità del servizio reso dal CAF nell’anno precedente, se
nell’anno corrente l’irregolarità supera la percentuale del 10% e non oltre il 20%, la penale pari a
299 euro non si applica laddove nell’anno precedente a quello oggetto di controllo, l’irregolarità del
CAF sia superiore al 10%. In tal caso, l’importo della penale massima di 299 euro per DSU è
raddoppiato.
Se nell’anno corrente l’irregolarità supera la percentuale del 20%, la penale pari a 299 euro non si
applica laddove nell’anno precedente a quello oggetto di controllo, l’irregolarità del CAF sia
superiore al 10%. In tal caso, l’importo della penale massima di 299 euro per DSU è triplicato.
Le penali pari a 299 euro raddoppiate e triplicate non si applicano unicamente ai CAF per i quali
non vi sono annualità precedenti che possono essere oggetto di verifica.
Nel caso di mancata o parziale conservazione, da parte del CAF, del mandato e/o della delega di cui
all’art. 11, l’Istituto può effettuare formale segnalazione al Garante per la protezione dei dati
personali.
In presenza di una pluralità di inadempimenti attinenti alla medesima DSU trasmessa dal CAF si
applica la sanzione prevista per l’inadempimento più grave.
Art. 22
Procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali
Le verifiche sulle fattispecie di inadempimento di cui all’articolo precedente sono effettuate dalle
Strutture periferiche dell'INPS territorialmente competenti secondo modalità e tempi definiti
dall’Istituto e comunicati da quest’ultimo ai CAF mediante i canali ritenuti più idonei.
Le Direzioni regionali sono tenute a monitorare e coordinare le attività di competenza delle
Strutture periferiche, nonché a validare gli esiti dell’attività istruttoria svolta dalle Strutture
periferiche mentre la Direzione generale dell'INPS attende alla funzione di indirizzo e di
coordinamento strategico dell'intero procedimento.
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A conclusione del procedimento, la Direzione generale determina l’importo complessivo delle
penali e procede alla riscossione delle somme dovute, a tale titolo, mediante compensazione in sede
di pagamento del saldo di cui all'art. 20.
Qualora l’importo delle penali sia superiore al saldo, l’Istituto, per l’eccedenza, procede con
apposita richiesta di recupero delle somme dovute a titolo di penale.
A seguito dell'adempimento della penale, 1'INPS emette apposita ricevuta, con contrassegno
telematico di euro 2 (due/00) in caso di superamento dell’importo di € 77,47 (settantasette/47).
Art. 23
Ulteriori verifiche
Al di fuori delle verifiche previste dall’articolo precedente, l’INPS si riserva di effettuare, su
segnalazione delle Autorità competenti, ogni opportuno controllo in attuazione della presente
Convenzione.
L’INPS si riserva, altresì, di effettuare ogni opportuna verifica circa la gestione delle DSU da parte
dei Caf.
Art. 24
Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS
Salva l'applicazione del sistema di penali di cui all’articolo 21, l’INPS si riserva la facoltà di
procedere al recesso unilaterale dalla presente convenzione, qualora le dichiarazioni acquisite ed
inviate dal CAF non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della convenzione per una
percentuale pari o superiore al 5% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell'INPS,
anche diverse dalle verifiche di cui all'art. 21, ovvero da parte di qualunque altra Autorità.
L'INPS si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla convenzione stipulata con il CAF qualora si
rilevi un ritardo ingiustificato, sistematico e reiterato nella trasmissione di dati rispetto al termine
previsto dalla legge (oltre quattro giorni lavorativi dalla data di acquisizione della DSU).
L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per
casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche nell’ambito delle verifiche previste dall’art.
23.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l'INPS comunica al
CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare
alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da
documenti.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al
comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica al CAF il recesso unilaterale dalla
presente convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del mancato
accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in
accoglimento di esse.
18
Il recesso di cui ai primi due commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da
parte del CAF, della relativa comunicazione.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica
Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti
di convenzione tra l'INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi due commi l'Istituto ha facoltà di rifiutare
la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello
della presente convenzione.
L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione nei casi in
cui, in base all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i
requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 241/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 25
Durata, adeguamento e risoluzione
La presente Convenzione ha validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. E’ fatto salvo
l’adeguamento della Convenzione in caso di avvio della presentazione dell’ISEE in modalità
precompilata.
Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione,
integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al
presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al
rinnovato quadro normativo.
In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza
pubblica, qualora disposizioni normative anche sopravvenute impongano all'INPS risparmi di
risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con i CAF, l’Istituto, valutata detta riferibilità,
adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all'art. 19 agli effetti di
dette disposizioni e ne dà immediata comunicazione ai CAF.
La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo
di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di
cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con
comunicazione scritta indirizzata all'altra.
Al raggiungimento dei limiti annui delle risorse, entro i cinque giorni lavorativi successivi, l’INPS
comunica al Caf la risoluzione della Convenzione.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica
Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 26
Registrazione
19
Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. B, Parte II, della
Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 27
Spese ed oneri
Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico del CAF.
Art. 28
Foro
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente
convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in via esclusiva alla
competenza del Foro di Roma.
Art. 29
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
PER L’INPS PER IL CAF
………………………….. …..…………………..
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di avere preso
visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della
convenzione: Art. 1 (Oggetto della convenzione), Art. 2, (Contenuto del servizio), Art. 5 (Termini
per la trasmissione), Art. 6 (Accesso alla lista dichiarazioni), Art. 8 (Gestione delle DSU anomale),
Art. 9 (Comunicazioni all’utente) Art. 10 (Conservazione della documentazione), Art. 11
(Conservazione e gestione dei mandati e delle deleghe e dei documenti di riconoscimento), Art.12
(Avvalimento), Art. 17 (Polizza assicurativa), Art. 18 (DSU non attestabili), Art. 19 (Compensi),
Art. 20 (Liquidazione e pagamento dei compensi), Art. 21 (Verifiche e penali), Art. 22
(Procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali), Art. 23
(Ulteriori verifiche), Art.24 (Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte
dell’INPS), Art. 25 (Durata, adeguamento e risoluzione), Art. 26 (Registrazione), Art. 27 (Spese ed
oneri), Art. 28 (Foro).
IL RAPPRESENTANTE DEL CAF
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