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Messaggio INPS 2498/2023

Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra INPS e Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023

Pubblicato: 03/07/2023 In vigore dal: 03/07/2023 Documento ufficiale

Quali servizi telematici sono operativi per lo scambio di comunicazioni tra INPS e le Casse professionali in materia di ricongiunzione contributiva secondo la legge 45/1990?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2498/2023 attiva lo scambio telematico di comunicazioni tra l'INPS e le Casse professionali che hanno aderito alla convenzione quadro per gestire le richieste di ricongiunzione contributiva. I servizi operativi riguardano: la richiesta telematica dei prospetti contributivi versati all'INPS, l'invio della certificazione contributiva, la richiesta di riesame delle certificazioni precedenti e la notifica dell'esito dell'operazione di ricongiunzione. Questi servizi sono attivi solo per i soggetti che hanno contribuzione in specifiche Gestioni INPS (CTPS, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, FPLD, ART, COM, CD/CM). Per i casi residuali in cui il richiedente abbia contribuzione in altre Gestioni amministrate dall'INPS, le richieste devono ancora essere inviate tramite PEC secondo le modalità ordinarie, in attesa del perfezionamento delle procedure. Le richieste già inviate prima dell'operatività della convenzione (via raccomandata A/R o PEC) continueranno a essere gestite in modalità non telematica e le strutture territoriali INPS devono definirle con sollecitudine.

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Riferimento normativo

Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra INPS e Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 04-07-2023 Messaggio n. 2498 OGGETTO: Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra INPS e Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023 Si fa seguito al messaggio n. 1739 del 12 maggio 2023, con cui è stata resa nota l’adozione della convenzione quadro tra INPS e Casse/Enti previdenziali (di seguito Casse) per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, per comunicare che sono disponibili i seguenti servizi: richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione (cfr. l’Allegato 1, sezioneb.1,dellaconvenzione); invio della certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.2, dellaconvenzione); richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione telematica e consultazione telematica dello stato della richiesta di riesame (cfr. l’Allegato 1,sezione b.3,della convenzione); invio del riesame della precedente certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.4, della convenzione); notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione (cfr. l’Allegato 1, sezione b.5, della convenzione). I servizi elencati, relativi alla facoltà di ricongiunzione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990, sono operativi per le Casse che aderiscono alla convenzione in argomento e che predispongono le rispettive procedure necessarie alla gestione di tali servizi. La fase successiva, invece, riguarderà l’implementazione dei servizi relativi alla facoltà di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante. Fino ad allora, le ulteriori fasi del procedimento continuano a seguire le modalità ordinarie attualmente in uso. Si precisa, inoltre, che lo scambio telematico di cui ai precedenti punti è attivato nei casi in cui il soggetto richiedente la ricongiunzione sia titolare di contribuzione in una o più delle seguenti Gestioni previdenziali: CTPS, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, FPLD, ART, COM, CD/CM. Per le casistiche residuali nelle quali il soggetto richiedente sia titolare di contribuzione in una o più delle altre Gestioni amministrate dall’INPS, lo scambio telematico delle informazioni relative a tutte le Gestioni di iscrizione (comprese quelle citate nel precedente capoverso) sarà attivato soltanto a seguito del perfezionamento delle procedure. In queste ipotesi, le richieste dei prospetti contributivi non dovranno essere inviate per via telematica, ma devono essere gestite con le modalità operative in uso, ossia l’invio tramite PEC. Infine, le richieste dei prospetti contributivi inviate dalle Casse prima dell’operatività della convenzione in oggetto (mediante raccomandata A/R o PEC) continueranno a essere acquisite e processate in modalità non telematica. È, quindi, necessario che le Strutture territoriali INPS definiscano le richieste giacenti con sollecitudine. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni procedurali per l’utilizzo delle nuove funzionalità. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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La ricongiunzione contributiva di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 rappresenta uno strumento importante per i professionisti iscritti a Casse professionali che desiderano riunificare i periodi contributivi presso l'INPS. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le modalità di scambio telematico tra INPS e Casse, le Gestioni previdenziali coinvolte (CTPS, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, FPLD, ART, COM, CD/CM) e i prospetti contributivi necessari per completare la procedura di ricongiunzione.

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