Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2528/2019
Gestione Separata Committenti. Comunicazione di debito anno di competenza 2018 e precedenti
Riferimento normativo
Gestione Separata Committenti. Comunicazione di debito anno di competenza 2018 e precedenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 04-07-2019
Messaggio n. 2528
OGGETTO: Gestione Separata Committenti. Comunicazione di debito anno di
competenza 2018 e precedenti
Si comunica che sono terminate le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie
delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che hanno denunciano tramite il flusso
Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 335/1995, per il periodo di competenza 2018 o anni precedenti per i
quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.
Nel rinviare a quanto già illustrato, per le attività di controllo e gestione, con i messaggi
relativi agli anni precedenti (cfr. i messaggi n. 6859/2014, n. 5548/2015, n. 2603/2016, n.
2878/2016, n. 2591/2017 e n. 2862/2018), si ricorda che:
la situazione debitoria comprende l’omesso pagamento del contributo dovuto, sia totale
che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;
le sanzioni civili sono calcolate sul contributo omesso e/o sul ritardato versamento,
applicando quanto disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n.
388/2000;
la comunicazione - composta da testo fisso, prospetti relativi alla situazione debitoria
(contributi e sanzioni) e le istruzioni di pagamento (utili per la compilazione della delega
di pagamento F24) – è presente sul Cassetto previdenziale per i committenti della
Gestione separata. La stessa è inviata all’azienda committente in formato PDF allegata al
messaggio inviato all’indirizzo PEC conosciuto dall’Istituto; mentre all’intermediario
(delegato) è inviata una comunicazione nella quale sono indicati i Codici Fiscali delle
aziende interessate dalla comunicazione stessa;
la comunicazione ha valore di atto interruttivo della prescrizione.
La presenza della situazione debitoria è evidenziata all’interno del “Cassetto previdenziale per i
committenti della Gestione separata” > “Comunicazioni”.
Si ricorda che la comunicazione di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il
recupero del credito tramite l’emissione dell’Avviso di Addebito. Pertanto, le aziende
committenti e/o i loro intermediari (delegati) che hanno erroneamente denunciato compensi
non corrisposti o, se corrisposti in misura inferiore, hanno erroneamente inserito i dati nel
flusso Uniemens (che hanno poi generato la quota a debito) devono – con urgenza – inviare i
flussi di correzione al fine di evitare errate emissioni di Avvisi di Addebito. Si precisa che nel
caso di errato campo chiave (CF collaboratore, Tipo rapporto, Aliquota o Mese/Anno di
competenza) il committente deve inviare prima la cancellazione della denuncia errata e poi il
nuovo flusso corretto; mentre per la sola modifica dell’importo imponibile è sufficiente l’invio
della denuncia con l’imponibile corretto.
Le aziende committenti e i loro intermediari (delegati) possono visualizzare le proprie posizioni
tramite il Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata seguendo il percorso
“www.inps.it” > “tutti i servizi” > “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione
Separata”
Gli operatori delle Strutture territoriali possono verificare la comunicazione inviata al singolo
committente attraverso la consultazione del “Cassetto previdenziale per i committenti della
Gestione separata”; le comunicazioni inviate a tutti i committenti in carico sono consultabili
attraverso la funzione “Consultazione Comunic. Irregolari” (abilitata a tutti gli utenti in
possesso dei ruoli IDM di “Consultatore Comunicazioni di Anomalia” o “Gestore Comunicazioni
di Anomalia”) nella sezione “Posizioni Irregolari” dell’applicazione “Gestione Accertamento
Puntuale”, presente nell’area Committenti.
Dal pannello di ricerca è inoltre possibile selezionare, per data di emissione, le Comunicazioni
di anomalie “NON notificate via PEC al committente”. Per le Comunicazioni di anomalie
“NON notificate via PEC al committente” con il calcolo sanzioni ancora non scaduto è
necessario che la Struttura territoriale provveda, tramite la funzione “Nuova PEC”, ad inserire
un nuovo indirizzo PEC e a effettuare il relativo invio (solo per gli utenti in possesso del ruolo
IDM di “Gestore Comunicazioni di Anomalia”).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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