Messaggio n. 4560 del 2021 in materia di accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna nei casi di riscatto a percentuale dei periodi ante 1996 a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo. Ulteriori chiarimenti
Quali sono le condizioni per accedere alla pensione anticipata "opzione donna" quando si riscattano periodi ante 1996 con il sistema contributivo?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2547/2023 chiarisce le modalità di accesso alla pensione anticipata "opzione donna" per le lavoratrici che esercitano l'opzione al sistema contributivo e riscattano periodi precedenti al 1996 con calcolo "a percentuale". La normativa si applica a coloro che hanno esercitato questa facoltà di opzione e presentato domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021, indipendentemente da quando presentano successivamente la domanda di pensione anticipata.
Le condizioni essenziali sono due: innanzitutto, l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e la presentazione della domanda di riscatto devono avvenire entro il 20 dicembre 2021; in secondo luogo, alla data di presentazione della domanda di riscatto, devono essere già perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione anticipata "opzione donna" vigenti al 31 dicembre 2021, considerando anche la contribuzione che verrà riscattata.
L'aspetto innovativo è che l'INPS ha eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2021 per la presentazione della domanda di pensione, permettendo alle donne che soddisfano le altre condizioni di presentarla in qualsiasi momento successivo. Questo rappresenta un'eccezione al principio generale secondo cui l'opzione al sistema contributivo non avrebbe dovuto consentire l'accesso a "opzione donna".
Per i professionisti, è rilevante che le domande precedentemente respinte devono essere riesaminate su istanza di parte, così come i ricorsi amministrativi pendenti, applicando i nuovi criteri illustrati dal messaggio.
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Riferimento normativo
Messaggio n. 4560 del 2021 in materia di accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna nei casi di riscatto a percentuale dei periodi ante 1996 a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo. Ulteriori chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 06-07-2023
Messaggio n. 2547
OGGETTO: Messaggio n. 4560 del 2021 in materia di accesso alla pensione
anticipata c.d. opzione donna nei casi di riscatto a percentuale dei
periodi ante 1996 a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione al
sistema contributivo. Ulteriori chiarimenti
Con il messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in ordine
all’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e
successive modificazioni, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere
determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto
riguarda il corso universitario di studio - ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al
sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, è stato disposto, in via eccezionale, che l’esercizio della facoltà di opzione al
sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche
parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione
anticipata c.d. opzione donna a condizione che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori
condizioni:
- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti
(anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche
della contribuzione da riscattare;
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di
riscatto in data anteriore a quella di pubblicazione del citato messaggio.
Nel predetto messaggio è stata, inoltre, subordinata l’applicazione della menzionata previsione
di carattere eccezionale all’ulteriore condizione della presentazione della domanda di pensione
anticipata c.d. opzione donna entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si dispone che la previsione di carattere
eccezionale, come sopra descritta, al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate, trova
applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione
donna in data successiva al 31 dicembre 2021.
Pertanto, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto
effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il
riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, a prescindere dalla data
di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le seguenti ulteriori
condizioni:
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di
riscatto entro il 20 dicembre 2021;
- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti
(anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna vigenti al 31
dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.
Conseguentemente, le domande di pensione anticipata c.d. opzione donna devono essere
esaminate alla luce delle indicazioni fornite con il presente messaggio e quelle respinte devono
essere riesaminate, su istanza di parte, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza
passata in giudicato. I ricorsi amministrativi pendenti in materia devono essere riesaminati
sulla base dei criteri sopra illustrati.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 2547/2023 riguarda l'opzione donna, il sistema contributivo, il riscatto a percentuale dei periodi ante 1996 e la pensione anticipata. Consulenti del lavoro e professionisti della previdenza devono conoscere l'articolo 16 del decreto-legge 4/2019, l'articolo 1 comma 23 della legge 335/1995 e l'articolo 2 del decreto legislativo 184/1997 per gestire correttamente le domande di riscatto agevolato e i requisiti anagrafici-contributivi delle lavoratrici.
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