Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Chiarimenti inerenti le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens
Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, introdotta dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Chiarimenti inerenti le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 01-07-2022
Messaggio n. 2637
OGGETTO: Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
di cui ai Titoli I e II del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, introdotta
dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024”. Chiarimenti inerenti le
istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens
Con circolare n. 76 del 30 giugno 2022 sono state illustrate le modifiche concernenti gli aspetti
di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà.
Con il presente messaggio si precisa che le indicazioni contenute al paragrafo 11 “Istruzioni
operative per la compilazione dei flussi Uniemens”, in particolare i punti 11.1, periodi correnti
e 11.2 periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022, sono così modificate:
11.1 Periodi correnti
A decorrere dal periodo di competenza “LUGLIO 2022” la procedura di calcolo è adeguata al
fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022.
Per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel
flusso UniEmens, si confermano le modalità in uso.
Si fa presente che, ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi, qualora
ricorrano le condizioni descritte al paragrafo 2 della presente circolare, i datori di lavoro che
operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito
occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne
comunicazione alle Strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del
C.A. “3Y”, che dal periodo di competenza luglio 2022 assume il nuovo significato di “Azienda
che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS”. Detta comunicazione
dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto
requisito.
Dal periodo di competenza luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, i codici di autorizzazione
“0G”, “0W” e “9E” assumono il seguente nuovo significato:
C.A. Descrizione
0G Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo
FIS
0W Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS
9E Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico
con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS
Ai fini del corretto adempimento degli obblighi contributivi i datori di lavoro che operano con
più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano i suddetti requisiti occupazionali,
computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle
Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei codici di
autorizzazione sopra indicati.
Si precisa che i codici di autorizzazione “0G”, “0W”, “9E” devono essere assegnati solo sulle
posizioni contributive contrassegnate dal C.A. “0J”.
Dalla medesima decorrenza di luglio 2022, alle posizioni contributive dei datori di lavoro che
entrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, a seguito della riforma di
cui alla legge di Bilancio 2022, in sede di prima applicazione, è stato attribuito centralmente il
C.A. “0J”.
In particolare, le aziende interessate sono contraddistinte dai C.S.C./C.A. evidenziati nella
tabella sotto riportata.
C.S.C. C.A.
7.07.10 Partiti politici
1.15.04 con “4P” Aziende trasporto
1.15.05 aereo
1.15.06
7.07.05
7.02.05 Senza ca 7V Farmacie
Tutti i C.S.C.* Con C.A. (6L, 8V,6P, 0S, 1Z) in assenza di C.A. 6G o Fondi solidarietà
2C.
* Per l’anno 2022 in via transitoria, il C.A. “0J” è assegnato anche ai datori di lavoro
appartenenti a settori nei quali i decreti istitutivi dei relativi Fondi di solidarietà prevedono una
soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella prevista dalla legge (cfr. il
precedente paragrafo 5).
Si comunica, inoltre, che il C.A. “3J”, avente il significato di “Impresa che occupa più di 50
dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizione, soggetta alla disciplina in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale”, alla data del 1° luglio 2022 cessa la sua
validità ed è eliminato centralmente dalle posizioni contributive.
Sempre dalla stessa data alle posizioni su cui si è provveduto ad eliminare il C.A. “3J” è
attribuito centralmente il C.A. “3Y”.
Invece ai C.S.C. 4.18.03 con C.A. 5K; 4.XX.XX con C.A. 3X; 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con
C.A. 3P e 3X, è attribuito a decorrere dal 1° luglio 2022 il C.A. “7B”, avente il significato di
“Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato”.
In considerazione di quanto esposto ai paragrafi 6.1 e 6.2 della presente circolare, dal periodo
di competenza gennaio 2023, centralmente saranno eliminati dalle posizioni contributive attive
i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” e sarà attribuito il C.A. “9N”, che dal periodo di
competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni
con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.
Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più
posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale
computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle
Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del C.A. “9N”.
Il C.A. “9N” può essere assegnato solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A.
“0J”.
A integrazione dei C.S.C. dei partiti politici, delle farmacie e delle aziende di navigazione aerea,
nella tabella sottostante si riporta l’elenco dei C.S.C. contraddistinti dal C.A. “0J” e rientranti
nell’ambito di applicazione del FIS.
Settore C.S.C. C.A.
Industria 1.XX.XX con 4A
con 1D
con 1E
con 1F
1.15.05 con 2E
1.15.06 con 2E
1.18.08
1.18.09
1.21.01
Enti 2.XX.XX con 0V (o comunque non pubblica amministrazione)
Credito, 6.01.XX escluso se 3D o 3F
Assicurazioni, 6.02.XX escluso se 2V
Tributi 6.03.01 con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di
solidarietà Tributi)
7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01 7.04.01- 7.05.01 – 7.05.02 –7.05.03 - 7.05.04 -
7.06.01 – 7.06.02 - 7.07.01 – 7.07.02 – 7.07.04 - 7.07.05 - 7.07.06 –
Terziario 7.07.07
7.07.03 escluso se 9U
7.07.08 escluso se 9A
7.07.XX con 4A
7.07.09
Si ricorda, che rientrano nel campo di applicazione del FIS anche le aziende industriali a
capitale interamente pubblico, in quanto escluse dalla disciplina della CIGO e della CIGS, ove
non rientranti nel campo di applicazione di Fondi di solidarietà istituiti ai sensi degli articoli 26,
27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.
Si rammenta, inoltre, che rientrano nel campo di applicazione del FIS i giornalisti
professionisti, i pubblicisti, i praticanti, ove dipendenti di datori di lavoro destinatari della
disciplina di cui all’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, in quanto esclusi dalle tutele previste
dall’articolo 10 e dall’articolo 25-bis del medesimo decreto legislativo. Parallelamente, ove
detti giornalisti siano dipendenti da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei
Fondi di solidarietà di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, in relazione agli stessi sussiste l’obbligo
di versamento della contribuzione di finanziamento ai suddetti Fondi di solidarietà.
11.2 Periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022
CIGO
Per il versamento del contributo CIGO, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno
2022, per la qualifica di lavoratore a domicilio, apprendista di primo e terzo livello (non
professionalizzante) e giornalista, i datori di lavoro interessati, valorizzeranno – all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso, “M026”, avente il
significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione
imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della
contribuzione dovuta;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in
base all’inquadramento aziendale o al limite dimensionale.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi
pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata
esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Si evidenzia, infine, che per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, dipendenti da imprese
dell’industria e artigianato edile o da imprese dell’industria e artigianato lapidei, la
contribuzione CIGO è dovuta nella misura indicata all’articolo 13, comma 1, lett. c) e d), del
D.lgs n. 148/2015 (cfr. il messaggio n. 24/2016, par. 3, relativo agli apprendisti
professionalizzanti).
CIGS
Ai fini del recupero o del versamento del contributo CIGS, relativo alle mensilità da gennaio
2022 a giugno 2022, i datori di lavoro, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati,
lavoratori a domicilio, giornalisti, apprendisti e apprendisti trasformati), valorizzeranno
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti
elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore
“L027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero riduzione contributiva
CIGS anno 2022”;
“L028”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contributo CIGS anno
2022”;
“M027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributivo CIGS
ridotto anno 2022”;
“M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”.
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione
imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della
contribuzione dovuta;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato:
per il codice “L027” l’importo della quota contributiva da recuperare pari allo 0,63%
dell’imponibile contributivo;
per il codice “L028” l’importo pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo;
per il codice “M027” il contributo da versare pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo;
per il codice “M032” il contributo da versare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi
pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata
esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
FIS
Ai fini del recupero o del versamento del contributo FIS, relativo alle mensilità da gennaio
2022 a giugno 2022, i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore
“L029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS
anno 2022 aliquota 0,45%”;
“L030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS
anno 2022 aliquota 0,65%”;
“M029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS
anno 2022 aliquota 0,15%”;
“M030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS
anno 2022 aliquota 0,10%”;
“M031”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS
anno 2022 aliquota 0,04%”;
“M037”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS
anno 2022 aliquota 0,69%”;
“M033”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS
anno 2022 aliquota 0,24%”;
“M034”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS
anno 2022 aliquota 0,55%”
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione
imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della
contribuzione;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, per le qualifiche diverse dal lavoratore a domicilio e
apprendistato di primo e terzo livello, dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto da
versare pari a:
0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria – 0,35% riduzione nei casi di
Forza aziendale fino a 5 dipendenti); Codice M029
0,10% dell’imponibile contributivo (0,55% aliquota ridotta 2022 se Forza aziendale maggiore
di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti - 0,45% aliquota ordinaria anno 2021); Codice M030
0,04% dell’imponibile contributivo (0,69% aliquota ridotta anno 2022 se Forza aziendale
maggiore di 15 dipendenti - 0,65 aliquota ordinaria anno 2021); Codice M031
0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione
anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037
0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione
anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come impresa
commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033
Per la qualifica di lavoratore a domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendista di
primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA, PC, M0, M1”) l’importo del
contributo ridotto è pari a:
0,15% dell’imponibile contributivo (0,50% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,35% riduzione
anno 2022 se Forza aziendale minore o uguale a 5 dipendenti); Codice M029
0,55% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 – 0,25% riduzione
anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 5 e minore o uguale a 15 dipendenti); Codice M034
0,69% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,11% riduzione
anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 15 dipendenti); Codice M037
0,24% dell’imponibile contributivo (0,80% aliquota ordinaria anno 2022 - 0,56% riduzione
anno 2022 se Forza aziendale maggiore di 50 dipendenti e azienda inquadrata come Impresa
commerciale -inclusa logistica- agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico); Codice M033
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi
pregressi (dal mese di Gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata
esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Fondi di solidarietà
Ai fini del versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà, relativo alle
mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022 afferente ai lavoratori in forza – ivi compresi i
lavoratori a domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo
Lavoratore uguale a “PA”, “PC”, “M0”, “M1”) – i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “M036”, di nuova istituzione,
avente il significato di “Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà anno
2022”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione
imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della
contribuzione;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo relativo
al fondo di appartenenza.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi
pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022), può essere effettuata
esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
I datori di lavoro contraddistinti dai codici di autorizzazione “0S”, “1Z”, “6P”, “7B” “7V” per il
recupero del contributo CIGS, versato e non dovuto, utilizzeranno il codice sopra esposto
“L028”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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