Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali. Chiarimenti in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi
Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali. Chiarimenti in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi
Testo normativo
Roma, 23-01-2025
Messaggio n. 269
OGGETTO: Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività
stagionali. Chiarimenti in ordine alla debenza del contributo
addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di
lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi
L’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”
prevede che: “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per
fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a
esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati
serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli
già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai
sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Si tratta, dunque, di una norma di interpretazione autentica relativa alla definizione delle
attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a
tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi,
il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Tanto premesso, considerato l’intervento normativo di cui al citato articolo 11, con il presente
messaggio si forniscono chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo
addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato
e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.
Nello specifico, si ricorda che l’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come
modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dispone che: “[…] ai rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore
di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo
addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a
tempo determinato [...]”.
L’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 dispone che il contributo addizionale
di cui al citato comma 28 non si applica: “ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento
delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di
quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative”.
Si rammenta che, non essendo stata reiterata la disposizione esonerativa di cui alla richiamata
lettera b), dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di
attività stagionali non ricomprese nell’elencazione recata dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525,
ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale
NASpI. Nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di tali lavoratori
stagionali, decorrenti dal 14 luglio 2018[1], è altresì dovuto l’aumento del predetto contributo
addizionale NASpI.
Pertanto, la fattispecie esonerativa di cui alla richiamata lettera b) del comma 29 dell’articolo 2,
dal 1° gennaio 2016, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di “lavoratori assunti a termine per
lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525”.
In forza dell’intervento normativo di cui al citato articolo 11 della legge n. 203/2024, il disposto
di cui all’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 non risulta, allo stato,
allineato alla definizione di “attività stagionali” escluse dal medesimo articolo 11, che prevede
l’obbligo di una vacanza contrattuale tra due contratti a termine.
Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 configura una deroga
sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del
relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta
interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente
contemplate.
Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a
intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze
tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti
dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite
“stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione
recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del
medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei
predetti lavoratori.
Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che
assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di
cui al D.P.R. n. 1525/1963 ma definite “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024,
devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il
significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018, il quale, modificando il comma 28
dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, ha introdotto l’aumento del contributo addizionale in
misura pari a 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo
determinato.
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