Articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Proroga per il 2019 del trattamento di mobilità in deroga, aree di crisi industriale complessa, di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018
Articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Proroga per il 2019 del trattamento di mobilità in deroga, aree di crisi industriale complessa, di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 18-07-2019
Messaggio n. 2768
OGGETTO: Articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Proroga per il
2019 del trattamento di mobilità in deroga, aree di crisi
industriale complessa, di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge
n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
136/2018
Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi”, ha previsto all'articolo 41 che le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si
applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga
entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10
milioni di euro per l'anno 2020.
Alla luce della norma sopra citata è pertanto necessario modificare le indicazioni fornite con il
messaggio n. 322/2019 nelle sole parti che si riferiscono alla data in cui i beneficiari devono
aver cessato la mobilità ordinaria o in deroga ed al periodo concesso, periodo che viene
protratto di ulteriori dodici mesi: ne deriva che la Regione può concedere ad un lavoratore già
beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga, iniziato nel 2018 e concluso nel 2019,
ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.
Pertanto l’Istituto, nel liquidare la prestazione, verificherà che il beneficiario abbia terminato un
trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31
dicembre 2018 ma nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019, restando invariato
il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto
alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. Nel caso in cui queste due condizioni non si
verifichino, non si potrà procedere al pagamento della prestazione e si dovrà altresì darne
riscontro, per il tramite della Direzione regionale/di coordinamento metropolitano, alla Regione
che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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