Ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 2016/2017. Istanza al sostituto di imposta di recupero mediante trattenute mensili. Articolo 23, comma 1, lett. e-ter), del decreto-legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019
Ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 2016/2017. Istanza al sostituto di imposta di recupero mediante trattenute mensili. Articolo 23, comma 1, lett. e-ter), del decreto-legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Risorse Umane
Roma, 19-07-2019
Messaggio n. 2778
OGGETTO: Ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese
per gli eventi sismici 2016/2017. Istanza al sostituto di imposta di
recupero mediante trattenute mensili. Articolo 23, comma 1, lett.
e-ter), del decreto-legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 55/2019
Si fa seguito ai messaggi n. 2108 del 24 maggio 2018 e n. 1662 del 29 aprile 2019,
concernenti la ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici
2016/2017, per fornire le indicazioni conseguenti alle modifiche introdotte dall’articolo 23,
comma 1, lett. e-ter), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Al riguardo la norma, nel sostituire il secondo periodo del comma 11 dell’articolo 48 del
decreto-legge n. 189/2016, stabilisce che i contribuenti che hanno richiesto ed ottenuto il
beneficio della sospensione delle ritenute fiscali sono tenuti a versare “le somme oggetto di
sospensione […], senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il
versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre
2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere
operata anche dal sostituto d’imposta.”
Pertanto, viene prorogato dal 1° giugno 2019 al 15 ottobre 2019 il termine per il versamento
senza sanzioni ed interessi delle somme in questione, fermo restando che il numero di rate
decorre dall’originario termine di giugno.
Ciò posto, per i pensionati e i dipendenti dell’Istituto che si avvalgono della facoltà di chiedere
il versamento mediante trattenute mensile, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta,
provvederà ad effettuare la trattenuta relativa alle imposte sospese e dovute dall’interessato e
al conseguente versamento all’erario per conto del richiedente.
Per effetto della modifica normativa, l’istanza va presentata entro il 15 ottobre 2019 al fine di
poter usufruire della rateizzazione, senza sanzioni e interessi, nella misura massima di 120
rate a decorrere dal mese di giugno.
L’Istituto provvede ad effettuare le trattenute sulla prestazione e il conseguente versamento a
decorrere dalla data di presentazione dell’istanza sulla prima rata/mensilità utile della pensione
o della retribuzione, sia per le istanze acquisite prima del 18 giugno 2019, data di entrata in
vigore della legge n. 55/2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019, sia per quelle
presentate a decorrere dalla predetta data.
Ove l’istanza sia presentata successivamente al 15 ottobre 2019 il numero delle rate sarà
ridotto del corrispondente numero di mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle
ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato,
ivi incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge.
Per gli altri aspetti resta fermo quanto indicato con il messaggio n. 1662/2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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