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Messaggio INPS 2853/2023

Contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici relativi al triennio 2019/2021. Chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare

Pubblicato: 31/07/2023 In vigore dal: 31/07/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli effetti contributivi e pensionistici del conglobamento dell'elemento perequativo nello stipendio tabellare dei dipendenti pubblici a seguito dei CCNL 2019/2021?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 2853/2023 chiarisce che l'elemento perequativo, precedentemente corrisposto come voce retributiva separata ai dipendenti pubblici, è stato incorporato nello stipendio tabellare secondo i vari CCNL del triennio 2019/2021 (con decorrenze differenziate: luglio 2022 per Funzioni Centrali, febbraio 2023 per Istruzione e Ricerca, gennaio 2023 per Funzioni Locali, dicembre 2022 per Sanità). A partire da queste date, l'elemento perequativo conglobato rimane assoggettato a contribuzione ai fini pensionistici, della Gestione ex ENPDEP e, novità importante, anche ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto (TFS/TFR) dei dipendenti pubblici e della contribuzione ex ENAM. Inoltre, tale elemento diventa valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile prevista dall'articolo 43 del DPR 1092/1973 per gli iscritti alla CTPS (Gestione separata dei trattamenti pensionistici dello Stato). Per il personale in servizio alle date di decorrenza del conglobamento, l'elemento rientra nelle voci retributive di quota A secondo l'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 503/1992.

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Riferimento normativo

Contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici relativi al triennio 2019/2021. Chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 01-08-2023 Messaggio n. 2853 OGGETTO: Contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici relativi al triennio 2019/2021. Chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare 1. Premessa La voce retributiva “elemento perequativo” è stata introdotta da specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici, per il triennio 2016-2018, quale emolumento erogato, con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018, per periodi di lavoro superiori a 15 giorni. Con il messaggio n. 3224 del 30 agosto 2018 sono stati forniti chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto (TFS/TFR) di tale voce retributiva. Con l’articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stata disposta per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la proroga dell'elemento perequativo una tantum, ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento. Successivamente, come indicato nelle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici rinnovati per il triennio 2019/2021 e secondo le decorrenze ivi indicate, è stata disciplinata la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva, nonché il conglobamento del medesimo elemento nello stipendio tabellare, secondo le disposizioni di seguito riportate: articolo 47 del CCNL del personale del comparto “Funzioni Centrali”, sottoscritto in data 9 maggio 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia a decorrere dal 1° luglio 2022); articoli 3, 6, 9, 12 del CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto “Istruzione e ricerca”, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia dal 1° febbraio 2023); articolo 76 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”, sottoscritto il 16 novembre 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia dal 1° gennaio 2023); articolo 97 del CCNL relativo al personale del comparto “Sanità”, sottoscritto il 2 novembre 2022, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL (ossia dal 1° dicembre 2022). Con il presente messaggio, anche in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute, si forniscono ulteriori indicazioni in merito all’imponibilità contributiva e agli effetti ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, a seguito del conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare, previsto dalle suddette disposizioni contrattuali. 2. Imponibilità dell’elemento perequativo ai fini contributivi ed effetti ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici Si conferma, secondo quanto già chiarito nel messaggio n. 3224/2018, l’imponibilità dell’elemento perequativo ai fini pensionistici, della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP). A seguito delle illustrate previsioni contrattuali per il triennio 2019-2021, poiché tale elemento cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, si conferma, a decorrere dalle date stabilite dai singoli contratti collettivi come indicate al paragrafo 1, l’assoggettabilità dell’elemento perequativo conglobato anche alla contribuzione dovuta ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, nonché ai fini della contribuzione ex ENAM. Si ricorda, inoltre, che la maggiorazione del 18% della base pensionabile, prevista dall’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), ha una valenza tassativa, ricomprendendo solo determinate voci retributive (cfr. la circolare n. 6 del 16 gennaio 2014). L’elemento perequativo conglobato è da considerarsi valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile, a partire dalle date indicate dai vari contratti collettivi nazionali per il triennio 2019/2021, dal momento che tale riassorbimento è stato previsto direttamente dall’articolo 1, comma 440, lettera b), della legge n. 145/2018, demandando ai menzionati contratti collettivi nazionali le modalità di tale riassorbimento. Tale elemento, infine, per il personale in servizio alle medesime date di decorrenza del conglobamento dello stesso nello stipendio tabellare, rientra nelle voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il messaggio INPS riguarda l'assoggettabilità contributiva dell'elemento perequativo conglobato, con effetti su CTPS, TFS/TFR, contribuzione ex ENAM e sulla base pensionabile per la maggiorazione del 18%. Commercialisti e responsabili del personale pubblico devono considerare questa normativa per il corretto calcolo dei contributi pensionistici, dei trattamenti di fine rapporto e della retribuzione imponibile secondo i CCNL 2019/2021 dei vari comparti pubblici.

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