Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2856/2023
Assegno unico e universale. Attestazioni ISEE recanti omissioni/difformità. Nuovi criteri di gestione della domanda
Riferimento normativo
Assegno unico e universale. Attestazioni ISEE recanti omissioni/difformità. Nuovi criteri di gestione della domanda
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 01-08-2023
Messaggio n. 2856
OGGETTO: Assegno unico e universale. Attestazioni ISEE recanti
omissioni/difformità. Nuovi criteri di gestione della domanda
1. Premessa
L’importo mensile dell’Assegno unico e universale è attribuito sulla base dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare beneficiario della prestazione,
secondo la tabella 1 allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, così come
adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita (cfr., da ultimo, l’Allegato n. 1 della
circolare n. 41/2023).
In presenza di figli minorenni l’Istituto tiene conto dell’indicatore calcolato ai sensi dell’articolo
7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni), e ai sensi dell’articolo 9 del
medesimo decreto (ISEE minorenni corrente). Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di
cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del
medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
2. ISEE recanti omissioni /difformità
La domanda di Assegno unico e universale è istruita e liquidata dall’INPS sulla base
dell’attestazione ISEE, ancorché recante omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme),
relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati. Il soggetto
richiedente, infatti, può avvalersi dell'attestazione relativa alla dichiarazione recante le
omissioni o le difformità rilevate in quanto, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del citato
D.P.C.M., tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il
diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
L’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:
- presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;
- richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in
precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore
materiale;
- presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per
dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo
familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio
dell’attestazione. Con riguardo al patrimonio mobiliare potrà presentare documentazione
giustificativa, quale:
la documentazione dell'intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che
provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
la denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario
omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del
rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli,
ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU
con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto
omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel
2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza
del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate
per un errore dell’intermediario stesso;
la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del
risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio
mobiliare;
oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:
la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che
l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il
datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata)
e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.
3. Nuova gestione delle attestazioni ISEE recanti omissioni/difformità
A partire dalla competenza di settembre 2023, la presenza di omissioni/difformità
nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dall’articolo 4,
commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021.
L’INPS, avvalendosi dei contatti presenti nell’Archivio Unico dei Contatti (PEC/SMS/e-mail),
avvisa l’utente mediante l’invio di un’apposita comunicazione, con la quale viene segnalata la
presenza dell’omissione e/o difformità dell’ISEE da regolarizzare con una delle modalità sopra
indicate.
In caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità, la regolarizzazione dell’ISEE da
parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate
le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).
In tale caso, l’importo dell’Assegno unico e universale spettante sarà commisurato al valore
dell’indicatore ISEE calcolato in base alla DSU priva di difformità e saranno corrisposte le
integrazioni all’Assegno eventualmente spettanti con riguardo alle mensilità erogate al minimo
sulla base del precedente ISEE recante omissioni/difformità.
Analogamente, anche nei casi in cui il cittadino esibisca opportuna documentazione probante la
regolarità dell’ISEE, validata dalla Struttura INPS territorialmente competente, oppure presenti
un ISEE di rettifica del precedente, verranno corrisposte le integrazioni eventualmente
spettanti per le precedenti mensilità erogate al minimo.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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